CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 14958/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 del Tribunale di Reggio EmiliaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza assolutoria ex art. 131-bis c.p., emessa dal Tribunale di Modena, inrelazione a reato punibile con pena alternativa, è stato, in buona sostanza, riqualificatodal Presidente della Corte di appello di Bologna come ricorso per cassazione, conconseguente trasmissione degli atti a questa Corte con provvedimento del 26.11.2025.A seguito di ciò, è pervenuta dichiarazione di rinuncia all’impugnazione da partedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore e procuratore speciale dell’imputata,all’uopo espressamente incaricata di rinunciare all’impugnazione come da procuraspeciale rilasciata dall’imputata.La rinuncia, validamente espressa dalla stessa ricorrente, determina, ai sensidell'art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso persopravvenuta carenza di interesse, cui consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 13/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]