CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 05595/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel comune ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità degli imputati e alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., entrambi partecipi di un'azione collettiva consistita nel tentativo di sfondamento del blocco creato dalla Polizia per impedire che i manifestanti raggiungessero una struttura abusivamente occupata oggetto di un intervento si sgombro forzato: la condotta degli imputati si è collocata, alla stregua delle risultanze desumibili dalle dichiarazioni dei verbalizzanti e dalla visione dei fotogrammi, proprio nel contesto di tali tentativi, consistenti in un'azione di "carica" della Polizia e non in una mera manifestazione di protesta e il descritto contesto è stato correttamente valorizzato per escludere la ricorrenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche solo erroneamente supposta. In linea con l'interpretazione di questa Corte la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 399, comma 2, cod. pen. in relazione al numero (si precisa alto) dei manifestanti, desunto dai filmati. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processualr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere ptore D E POS [TATA Il Preiq1ente