CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione cui il Tribunale di Asti aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625 comma 1, n. 4, 110, 81 cpv., 494, 61 n. 7 cod. pen., perché, in concorso con altra persona sconosciuta rimasta alla guida di un'autovettura, presentandosi come nuova impiegata dell'ufficio postale e attribuendosi, in tal modo, una falsa identità, s'impossessava della somma di euro 2.400, dopo essersi introdotta nell'abitazione dei coniugi Pagliasso e aver ottenuto che questi le mostrassero banconote prelevate poco prima dall'ufficio postale, col pretesto di verificare il numero di matricola delle banconote. Con destrezza, e approfittando della distrazione delle p.o., l'imputata prendeva con sé le banconote, per poi darsi alla fuga. La pena è stata rideterminata dalla Corte d'appello in anni due e mesi due di reclusione ed euro 400 di multa. 2. Avverso la sentenza, ricorre l'imputata, per il tramite del proprio difensore di fiducia, articolando le censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, eccepisce violazione di legge, in relazione agli artt. 213, 214 e 192, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello fondato la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputata sulla base dell'individuazione fotografica dell'imputata da parte di una delle due persone offese, così trascurando di considerare che la ricognizione di persona mediante riproduzione fotografica è un mezzo di prova che si espone alla possibilità di frequenti errori e la cui attendibilità è condizionata da molteplici fattori, quali, ad esempio, l'emotività della p.o. e il procedere ondivago della memoria e delle impressioni visive. 2.2 Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 61, n. 7, cod. pen. La difesa sostiene, a tal riguardo, che la somma indicata nel capo d'imputazione non sia necessariamente indicativa di "rilevante entità" in assenza di informazioni circa la situazione economica delle p.o. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto meramente reiterativo di quanto già dedotto con atto d'appello. A ciò si aggiunga che la valutazione circa l'individuazione fotografica rig nella fase delle indagini e della successiva ricognizione in sede di indagini preliminari «costituisce un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa» (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01). Nel caso di specie, l'affidabilità dell'individuazione fotografica è stata razionalmente argomentata dai Giudici d'appello, e con dovizia di specifici argomenti (tra cui, in particolare, l'interlocuzione prolungata nel tempo tra la p.o. e l'imputata, che ha consentito alla prima di imprimere nella memoria visiva i tratti somatici della seconda). La forza probatoria attribuita dalla Corte territoriale alla dichiarazione confermativa (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01) costituisce parte di un giudizio argomentato in termini privi di vizi logici o giuridici che, in quanto tali, non sono sindacabili da questa Corte. 2.2 Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato. Nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa soltanto qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, possa essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima. Queste ultime sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (cfr. Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 - 01). In tale cornice, la Corte territoriale ha giustamente valorizzato l'entità della somma sottratta, ponendola a raffronto con quella della pensione mensile della vittima, evidenziando la coincidenza dell'una somma con l'altra. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile e la ricorrente vada condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co