CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 15755/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28263-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AMICO, dichiaratosi procuratore speciale , domiciliata “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del propri o difensor e come in atti, rappresentatae difesa dall’ [OSCURATO:PERSONA] PINGUE; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di Salvatore [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Gattamelata 128, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] CAMBREA; - controricorrenti - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Polizze “[OSCURATO:PERSONA]” - Inammissibilità del ricorso R.G.N.28263/2022 Cron. Rep. Ud.28/01/2025 Adunanza camerale e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale, Paolo MAZZA, domiciliata“ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] MAGLIANO; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 994/2022 della Corte d’appello di Torino, depositata in data 20/09/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 994/22, del 20 settembre 2022, della Corte d’appello di Torino, che – respingendone il gravame esperito, in via principale, avverso l’ordinanza resa ex art. 702-ter cod. proc. civ., in data 9 giugno 2021, dal Tribunale di Asti (nonché, per quanto qui non più di interesse, dichiarando inammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].) –ha così provveduto. Essa ha confermato la risoluzione, per inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA], del contratto di polizza assicurativa “[OSCURATO:PERSONA]”, stipulato in data 17 aprile 2007 dalla stessa e da [OSCURATO:PERSONA], nonché la condanna della parte inadempiente a pagare al [OSCURATO:PERSONA] (o meglio, per esso, ai suoi eredi, [OSCURATO:PERSONA] e Massimiliano e [OSCURATO:PERSONA], subentrati in giudizio al loro dante causa) la somma di € 25.650,00 oltre interessi dalla domanda al saldo. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a convenirla in giudizio, e con essa pure la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta, in forza di incorporazione, [OSCURATO:SOCIETA].), affinché, in via principale, fosse dichiarata la nullità ex art. 1418 cod. civ. –per contrarietà alle norme imperative in materia di intermediazione bancaria, finanziaria e assicurativa, in relazione al consenso consapevole dell’investitore – del contratto suddetto, denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, nonché ordinata la restituzione del capitale investito, pari a € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione. In subordine, l’attore chiedeva dichiararsi risolto –ai sensi degli artt.1218, 1453, 1455 e 1710 cod. civ., per grave inadempimento delle convenute, in ragione della violazione delle medesime norme imperative già richiamate nella domanda principale –il contratto suddetto, collegato al sottostante indice speculativo delle obbligazioni della [OSCURATO:PERSONA] HF e distribuito, in forza di contratto quadro del 4 agosto 2006, dalla Cassa di Risparmio di Bra, con condanna delle due società al risarcimento del danno, nel ridetto importo di € 30.000,00, maggiorato di interessi e rivalutazione. Si costituivano in giudizio le convenute, per chiedere, [OSCURATO:SOCIETA], dichiararsi il proprio difetto di legittimazione, per non essere parte del contratto, essendo intervenuta nell’operazione negoziale solo in veste di intermediaria, eccependo, invece, [OSCURATO:SOCIETA] quanto segue. In particolare, essa assumeva la non applicabilità, al contratto per cui è giudizio, della disciplina sull’intermediazione finanziaria e, inoltre, che la polizza non prevedeva alcuna obbligazione di garanzia circa la restituzione del capitale a scadenza. Eccepiva, altresì, che le assicurazioni c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” sono caratterizzate dal fatto che l’entità delle somme dovute dall’impresa di assicurazioni dipende dalle oscillazioni del valore di uno o più parametri di riferimento, evento il cui rischio è assunto dall’assicurato, deducendo, infine, che al contraente era stata, comunque, fornita dall’istituto di credito intermediario –o meglio, “collocatore” –un’adeguata informativa. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda subordinata di risoluzione del contratto, per inadempimento, condannando, però, la sola [OSCURATO:SOCIETA] a pagare al [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 25.650,00,oltre interessi dalla domanda al saldo. Gravata tale decisione da [OSCURATO:SOCIETA] (nonché, in via incidentale, da [OSCURATO:SOCIETA]), essa veniva integralmente confermata. 3. Avverso la sentenza della Corte torinese ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], sulla base –come detto – di tre motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 “TUF”, dell’art. 29 del [OSCURATO:PERSONA] 11522/98 e degli artt.1453, 1458 e 2033 cod. civ., per avere la sentenza impugnata dichiarato la risoluzione del contratto e condannato [OSCURATO:SOCIETA] “a fronte dell’inadempimento di obblighi di informazione che sono a carico dell’intermediario Banca, soggetto diverso dalla Compagnia che ha emesso il contratto di assicurazione”. Osserva la ricorrente che il giudice d’appello, pur muovendo dal presupposto che gli obblighi informativi gravassero sull’istituto di credito intermediario, avrebbe “confuso la risoluzione dei singoli ordini che derivano dal contratto-quadro con il contratto di assicurazione”. La Corte territoriale si richiama al principio, enunciato da questo Giudice di legittimità, secondo cui, “in materia di compravendita di strumenti finanziari, l’investitore, a seguito dell’inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest’ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento –aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi –quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza” (è citata Cass. Sez. 1, sent. 23 maggio 2017, n. 12937). La sentenza impugnata, tuttavia, non si sarebbe avveduta del fatto che proprio il precedente di questa Corte, da essa citato, confermerebbe che “parti contraenti” del rapporto di intermediazione, tanto nel contratto quadro, quanto nei singoli ordini, sono sempre l’investitore e l’intermediario. Difatti, il menzionato arresto, nel riconoscere la “natura propriamente negoziale di ciascuno dei singoli ordini di investimento”, tra loro “distinti e autonomi”, precisa essere gli stessi “correnti tra investitore e intermediario”. Ribadisce, dunque, la ricorrente di avere, nel proprio atto di appello, richiamato la giurisprudenza di questa Corte, a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., sent. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725), sollecitando la correzione di quanto statuito dal primo giudice, giacché esso, “a fronte dell’inadempimento agli obblighi informativi, avrebbe dovuto accertare l’obbligazione risarcitoria in capo all’intermediario e non risolvere il distinto e diverso rapporto intercorso tra il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]”. Per cont ro, si sarebbe dovuto dare seguito– assume la ricorrente – al principio secondo cui, “in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all’art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. «contratto quadro», il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del «contratto quadro»” (così Cass. Sez. Un., sent. n. 26724 del 2007, cit.). D’altra parte, la Corte torinese, nell’affermare che “la risoluzione non può che essere pronunciata nei confronti delle parti contraenti e le corrispondenti obbligazioni restitutorie devono gravare sull’accipiens”, ignorerebbe il fatto – sostiene sempre la ricorrente – che “oggetto di risoluzione può essere soltanto il rapporto di mandato tra investitore e intermediario nell’acquisto del prodotto finanziario e non il contratto tra l’intermediario mandatario ed il terzo (nella specie, [OSCURATO:SOCIETA])”. Difatti, no n sarebbe di alcun ostacolo a tale esito – come avrebbero nuovamente chiarito le Sezioni Unite di questa Corte – “il fatto che la banca abbia acquistato titoli da un collocatore Terzo”, e ciò perché il “venire meno del mandato ha mantenuto in capo all’intermediario la proprietà dei titoli acquistati sul mercato dal momento che la nullità del contratto di negoziazione non incide sull’acquisto tra la banca ed il terzo ma solo sull’effetto di cui all’art. 1706 cod. civ. del ritrasferimento automatico al mandante” (è citata Cass. Sez. Un., sent. 4 novembre 2019, n. 28314). 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 342 cod. proc. civ.”, per aver la Corte d’appello di Torino dichiarato inammissibile il secondo motivo del gravame di essa [OSCURATO:SOCIETA] –per difetto di specificità. La ricorrente evidenzia che, con il secondo motivo del proprio atto di appello, essa aveva censurato la decisione del primo giudice di ritenere applicabile, al contratto di assicurazione oggetto di giudizio (concluso il 17 aprile 2007), la disciplina di cui al cd. “TUF”, ovvero il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Difatti, la polizza risultava sottoscritta nella vigenza dell’art. 25-bis(relativo ai “Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”), ma prima sia dell’introduzione –nel testo di tale articolo – del la lettera “w - bis ”, sia dell’ entrata in vigore del la disciplina secondaria della Sezione III-bisdel regolamento Consob n. 11522 del 1998. Invero, esclusivamente in virtù della predetta lettera “w-bis” –introdotta, con decorrenza dal 1° luglio 2007, dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 – si è precisato che i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione sono proprio le polizze “Index L inked ”, “ U nit L inked ” e i certificati di capitalizzazione. Tale censura, diversamente da quanto si assume aver ritenuto il giudice d’appello, risultava aver “pienamente soddisfatto il precetto di cui all’art. 342 cod. proc. civ.”, giacché diretta a contestare che il suddetto art. 25-bis del TUF potesse, “contrariamente ad un espresso dettato normativo”, applicarsi “retroattivamente”. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, nonché agli artt. 1, comma 1, lett. w-bis), 23, 25-bis del “ TUF ” e all’art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] 11522/1998, in combinato disposto con l’art. 112 cod. proc. civ., “per avere la Corte d’Appello di Torino omesso di decidere sulla disciplina applicabile ai prodotti finanziari assicurativi collocati antecedentemente al 1° luglio 2007”. Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale, avendo ritenuto non specifico il secondo motivo di gravame, ha omesso di decidere sulla questione oggetto dello stesso, violando, inoltre, le norme suddette, a mente della quali la disciplina del TUF non poteva applicarsi ad un contratto concluso prima dell’entrata in vigore della predetta lettera w-bisdel comma 1 dell’art. 25-bis del “ TUF ” . 4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, gli eredi del [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Analoghe conclusioni sono state rassegnate pure dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA]anca. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. Tutte le parti hannopresentato memoria. 8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 9. Il ricorso è –per varie ragioni – inam m issibile. 9.1. Tale esito è imposto, in primo luogo, dalla constatazione che il ricorso è proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] in persona di un supposto “procuratore speciale”, [OSCURATO:PERSONA]Amico, la cui fonte del potere rappresentativo è indicata –neppure nello stesso ricorso, ma nella “procura ad litem” dal medesimo rilasciata, a norma dell’art. 365 cod. proc. civ. – in una procura del [OSCURATO:PERSONA], del 24 giugno 2018. Siffatta procura notarile, tuttavia,non è presente agli atti del giudizio (essa non è menzionat a , per vero, neppure tra gli “allegati al ricorso”, come indicati a pag. 22 dello stesso). Di qui, pertanto, la necessità di dare seguito al principio secondo cui, quando “la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso” (Cass. Sez. 6-3, ord. 7 maggio 2019, n. 11898, Rv. 653802-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 15 settembre 2021, n. 24893, Rv. 662207-01). 9.2. In ogni caso, inammissibili sono pure i singoli motivi della proposta impugnazione. 9.2.1. Nello scrutinarli, va premesso, su un piano generale. che, come evidenziato ancora recentissimamente da questa Corte, “le polizze vita a contenuto finanziario – caratterizzate, per l’appunto, dal rischio finanziario che, in quelle c.d. «linked» pure, grava interamente sull’assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi – conferiscono all’impresa di assicurazioni, al posto dell’obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaroinvestito, rispetto al quale l’investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l’andamento del mercato o dei titoli (polizze c.d. «unit linked» ed «index linked», il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all’andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari)”; sicché “in esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico - previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita c.d. «tradizionali» ex art. 1882 cod. civ., con la stipulazione delle quali l’assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l’importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto”, ciò che le rende degli strumenti finanziari (Cass. Sez. 3, ord. 31 gennaio 2024, n. 2922 che richiama Cass. Sez. 2, sent. 22 ottobre 2021, n. 29583, Rv. 662705-02; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2024, n. 21022, Rv. 671838-01). Quanto, poi, alla questione dell’applicabilità della disciplina del “TUF” (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) anche ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della norma di cui lettera “w-bis” dell’art. 25-bisdel suddetto decreto legislativo – norma introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 –si è precisato che “l’art. 8 del d.lgs. n. 303 del 2006 (rubricato «disposizioni finali e transitorie»), avente ad oggetto il coordinamento del T.U.F. con il d.lgs. n. 262 del 2005, prevede, al quarto comma, l’applicabilità ai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione a partire dal 1° luglio 2007 del solo art. 30 del T.U.F. (contestualmente modificato), relativo alle offerte fuori sede di strumenti finanziari”, sicché in ordine a tutte le altre nuove norme, compresa quindi quella in esame, “non può che trovare spazio la regola generale sulla vigenza delle leggi «nel decimoquinto giorno successivo» alla loro pubblicazione (art. 10 disp. prel. cod. civ.)”, nella specie avvenuta il 10 gennaio 2007 (cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 2922 del 2024, cit.), e dunque anteriormente alla conclusione del contratto oggetto di causa. Ciò premesso in termini generali, il primo motivo è inammissibile perché – nell’affermare che la violazione dell’obbligo informativo da parte dell’intermediario legittimava l’assicurato a far valere soltanto nei confronti dello stesso la pretesa risarcitoria – non si avvede del fatto che la sentenza impugnata postula un effetto meramente restitutorio , conseguente alla risoluzione del contratto (ipotizzabile anche rispetto al “contratto quadro”, e non ai soli ordini, che afferma proprio la giurisprudenza di questa Corte alla quale si richiama, vanamente, l’odierna ricorrente, in particolare nella propria memoria), sicché la censura presenta carattere eccentrico rispetto alla “ratio decidendi”, donde la sua inammissibilità: cfr., tra le molte, Cass. Sez. 6 - 1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv. 670733-01. Il secondo motivo, del pari, èdestinato al medesimo esito, e ciò perché l’inammissibilità del secondo motivo di gravame è stata affermata dalla Corte territoriale, non in ragione di un difetto di specificità dello stesso, bensì sull’assunto che esso investisse solo una delle “rationes decidendi” sulle quali era basata la pronuncia del primo giudice (ovvero, che gli artt. 21 e 23 TUF fossero applicabili “ratione temporis” anche ai prodotti finanziari emessi delle imprese di assicurazione), ma non pure sull’altra, vale a dire che, essendo il contratto uno strumento finanziario e solo formalmente un’assicurazione, il “TUF” trova diretta applicazione, a prescindere dal diritto intertemporale. Il terzo motivo del presente ricorso , infine, è egualmente inammissibile, perché nessuna “omissione di decisione” è addebitabile al giudice di appello in relazione alla questione relativa alla disciplina applicabile ai prodotti finanziari assicurativi collocati antecedentemente al 1° luglio 2007, perché la presunta “omissione” è stata una conseguenza (necessitata) del fatto che l’allora appellante non avesse impugnato entrambe le “rationes” poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, come sarebbe stato, invece, necessario (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 13 giugno 2018, n. 15399, Rv. 649408-01). 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 11. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e alla società [OSCURATO:SOCIETA]., dall’altro, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, per gli uni come per l’altra , in € 5.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da p