Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:766
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0722
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 settembre 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva (UE) 2019/944 – Articolo 2, punto 41 – Nozioni di “linea diretta”, di “sito di generazione isolato” e di “cliente isolato” – Articolo 7 – Condizioni per l’autorizzazione di una “linea diretta” – Articolo 9 – Obblighi di servizio pubblico imposti alle imprese elettriche – Collegamento di un nuovo cliente a una linea elettrica connessa a un produttore – Mantenimento di una connessione di emergenza al sistema di distribuzione del gestore»
Nelle cause riunite C‑722/24 e C‑756/24,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), con decisioni del 23 ottobre 2024 e del 31 ottobre 2024, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 23 ottobre 2024 e il 31 ottobre 2024, nei procedimenti
SIA [OSCURATO:PERSONA] bizness
contro
[OSCURATO:PERSONA] pakalpojumu regulēšanas komisija
(C‑722/24),
e
[OSCURATO:PERSONA] pakalpojumu regulēšanas komisija
contro
[OSCURATO:PERSONA] autobusu parks
(C‑756/24),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Piçarra (relatore) e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] pakalpojumu regulēšanas komisija, da J. Miķelsons, izpilddirektors, e A. Ozola, padomes priekšsēdētāja;
–
per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da L. Vignato, avvocato dello Stato;
–
per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e P. Thalmann, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da O. Beynet, L. Ozola e T. Scharf, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 12 febbraio 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 41, e dell’articolo 7 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (
GU 2019, L 158, pag. 125
).
2
Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie tra, nella causa C‑722/24, la SIA [OSCURATO:PERSONA] bizness, una società di diritto lettone operante nel settore della produzione e della fornitura di energia elettrica, e la [OSCURATO:PERSONA] pakalpojumu regulēšanas komisija (Commissione di regolazione dei servizi pubblici, Lettonia; in prosieguo: l’«autorità di regolazione»), in merito all’autorizzazione a costruire una linea elettrica per il collegamento di una linea esistente, appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] bizness, a un’agenzia comunale di Ogre (Lettonia), e, nella causa C‑756/24, tra l’autorità di regolazione, ossia la [OSCURATO:PERSONA] pakalpojumu regulēšanas komisija, e la SIA [OSCURATO:PERSONA] autobusu parks, una società di diritto lettone operante nel settore del trasporto locale di passeggeri (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] parks»), in merito all’autorizzazione a costruire una linea elettrica per il collegamento della SIA [OSCURATO:PERSONA], un produttore di energia elettrica, alla [OSCURATO:PERSONA] parks, al fine di fornire a quest’ultima energia elettrica senza utilizzare il sistema di distribuzione del gestore.
Contesto normativo
Direttiva 2019/944
3
I considerando 2, 6, 7, 10 e 11 della direttiva 2019/944 così recitano:
«(2)
Attraverso l’organizzazione di mercati dell’energia elettrica transfrontalieri competitivi, il mercato interno dell’energia elettrica, la cui progressiva realizzazione in tutta l’Unione [europea] è in atto dal 1999, persegue lo scopo di offrire a tutti i clienti finali dell’Unione, privati o imprese, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali, garantire prezzi competitivi, inviare segnali di investimento efficienti e offrire più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.
(…)
(6)
Nella comunicazione della Commissione [europea] del 15 luglio 2015 dal titolo “Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell’energia” si sottolinea che il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati a una produzione decentrata di elettricità da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio richiede un adeguamento delle attuali norme sulla compravendita di energia elettrica e un cambiamento dei ruoli all’interno del mercato. La comunicazione mette inoltre in evidenza la necessità di organizzare i mercati dell’energia elettrica in modo più flessibile e di integrare pienamente tutti gli attori del mercato, tra cui i produttori di energia da fonti rinnovabili, i nuovi fornitori di servizi energetici, i fornitori di stoccaggio dell’energia e la domanda flessibile (…)
(7)
Al fine di creare un mercato interno dell’energia elettrica, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero promuovere l’integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione tra i gestori dei sistemi a livello dell’Unione e regionale e includere i sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche tuttora esistenti nell’Unione.
(…)
(10)
Il ruolo dei consumatori è fondamentale per conseguire la flessibilità necessaria ad adattare il sistema elettrico a una generazione distribuita e variabile da fonti di energia elettrica rinnovabili (…)
(11)
Le libertà assicurate ai cittadini dell’Unione dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) – tra l’altro, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi – possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta a tutti i clienti la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti».
4
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», dispone quanto segue:
«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare nell’Unione europea mercati dell’energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti.
La presente direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell’approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio. Essa definisce le principali norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica dell’Unione, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l’accesso aperto al mercato integrato, l’accesso dei terzi all’infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, obblighi in materia di separazione e norme sull’indipendenza delle autorità di regolamentazione negli [OSCURATO:PERSONA] membri.
La presente direttiva stabilisce inoltre le modalità di cooperazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione nell’ottica di creare un mercato interno dell’energia elettrica totalmente interconnesso che accresca l’integrazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, la libera concorrenza e la sicurezza dell’approvvigionamento».
5
Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni»:
«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
(…)
29)
“gestore del sistema di distribuzione”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;
(…)
38)
“produttore”: la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;
(…)
(41)
“linea diretta”: linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore e un’impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti;
(…)
57)
“impresa elettrica”: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;
(…)».
6
L’articolo 4 della stessa direttiva, nella versione applicabile al procedimento principale, intitolato «Libertà di scelta del fornitore», così disponeva:
«[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dal produttore o fornitore di loro scelta e assicurano che tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti».
7
L’articolo 6 della direttiva 2019/944, intitolato «Accesso di terzi», enuncia, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. [OSCURATO:PERSONA] membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati conformemente all’articolo 59 prima della loro entrata in vigore e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.
2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l’accesso ove manchi la capacità necessaria. Il rifiuto è debitamente motivato, con particolare riguardo all’articolo 9, e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico. [OSCURATO:PERSONA] membri o, qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano così disposto, le autorità di regolazione di tali [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l’utente del sistema a cui sia stato negato l’accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l’accesso, il gestore del sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. Tali informazioni sono fornite in tutti i casi in cui sia stato rifiutato l’accesso a punti di ricarica. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare un corrispettivo ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell’informazione».
8
Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva in parola, intitolato «Linee dirette»:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie a consentire che:
a)
tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti, senza essere soggetti a procedure amministrative o costi sproporzionati;
b)
tutti i clienti nel loro territorio siano riforniti, individualmente o collettivamente, mediante una linea diretta da produttori e da imprese fornitrici.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.
3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al presente articolo, paragrafo 1, lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell’articolo 6.
4. [OSCURATO:PERSONA] membri possono subordinare le autorizzazioni a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell’articolo 6 o, a seconda dei casi, all’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 60.
5. [OSCURATO:PERSONA] membri possono negare l’autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l’applicazione delle disposizioni in materia di obblighi di servizio pubblico di cui all’articolo 9. Il rifiuto deve essere debitamente motivato».
9
L’articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Obblighi di servizio pubblico», così dispone:
«1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche operino secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare dell’articolo 106, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compres[a] la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compres[e] l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese dell’Unione che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. Gli obblighi di servizio pubblico relativi alla fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica si conformano ai requisiti di cui all’articolo 5 della presente direttiva.
(…)
5. [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non applicare gli articoli 6, 7 e 8 della presente direttiva nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi dell’Unione. Gli interessi dell’Unione comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti ai sensi dell’articolo 106 TFUE e della presente direttiva».
10
L’articolo 31 della medesima direttiva, intitolato «Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione», al paragrafo 1 recita quanto segue:
«Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica.
(…)».
11
L’articolo 59, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2019/944 così prevede:
«Fatti salvi i casi in cui rientri tra le competenze dell’ACER [Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia] fissare e approvare le condizioni o le metodologie per l’attuazione dei codici di rete e degli orientamenti ai sensi del capo VII del regolamento (UE) 2019/943 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (
GU 2019, L 158, pag. 54
)] a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (
GU 2019, L 158, pag. 22
)] in ragione della loro natura coordinata, le autorità di regolazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie nazionali usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:
a)
la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese tariffe di trasmissione e distribuzione o relative metodologie che devono consentire che, nella rete, siano effettuati gli investimenti necessari in modo da garantire la fattibilità economica delle reti».
Diritto lettone
12
Ai sensi dell’articolo 1, punto 29, dell’Elektroenerģijas tirgus likums (legge sul mercato dell’energia elettrica), del 5 maggio 2005 (
Latvijas Vēstnesis
, 2005, n. 82), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: l’«ETL»), la «linea diretta» è una «linea elettrica che collega un sito di generazione di energia elettrica isolato con un cliente isolato, ovvero [una] linea elettrica che collega un produttore di energia elettrica isolato con un fornitore che approvvigiona direttamente gli impianti di sua proprietà o soggetti al suo controllo, le società collegate e i suoi clienti».
13
L’articolo 25 dell’ETL, intitolato «Realizzazione di linee elettriche», così dispone ai suoi paragrafi 2 e 3:
«2. Il gestore del sistema di distribuzione ha il diritto di realizzare una linea di distribuzione nella zona coperta dalla sua licenza.
3. Una persona diversa dal gestore del sistema di distribuzione ha il diritto di realizzare una linea di distribuzione nella zona coperta dalla licenza di detto gestore qualora la linea da costruire sia:
1)
una linea diretta;
(…)».
14
L’articolo 26 dell’ETL, intitolato «Linea diretta», enunciava quanto segue:
«1. Il produttore ha il diritto di fornire energia elettrica ai propri clienti o ai propri impianti mediante una linea diretta.
2. L’autorizzazione per realizzare una linea diretta viene rilasciata dall’autorità di regolazione. Quest’ultima stabilisce criteri oggettivi e uniformi in base ai quali viene rilasciata l’autorizzazione per la realizzazione di una linea diretta».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑722/24
15
[OSCURATO:PERSONA] bizness è una società di diritto lettone che produce energia elettrica a partire da una centrale di cogenerazione e fornisce tale energia, mediante una linea di cavi sotterranei di 20000 volt e di lunghezza pari a 7,6 chilometri, non solo al sistema di distribuzione di cui la AS Sadales tīkls è gestore, ai sensi dell’articolo 2, punto 29, della direttiva 2019/944, ma anche a sei clienti industriali senza l’intermediazione di tale sistema. Essa è proprietaria sia della centrale sia della linea elettrica.
16
Nel 2021 la [OSCURATO:PERSONA] bizness ha chiesto all’autorità di regolazione l’autorizzazione a costruire una nuova linea elettrica, di lunghezza pari a circa 400 metri, al fine di collegare la linea esistente all’impianto di un nuovo cliente, che sarebbe così rifornito dell’energia elettrica prodotta dalla sua centrale di cogenerazione senza l’intermediazione del suddetto sistema. Una volta costruita la linea in parola, tale nuovo cliente si scollegherebbe dal sistema di distribuzione del gestore, diventerebbe un «cliente isolato» e acquisterebbe direttamente l’energia elettrica prodotta e fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] bizness.
17
Con decisione del 10 giugno 2021, l’autorità di regolazione ha respinto tale domanda, con la motivazione che la linea elettrica prevista non sarebbe una «linea diretta», ai sensi dell’articolo 1, punto 29, dell’ETL, poiché collegherebbe il cliente alla linea elettrica esistente, e non a un sito di generazione di energia elettrica, nella fattispecie la centrale di cogenerazione della [OSCURATO:PERSONA] bizness.
18
Poiché il ricorso proposto avverso tale decisione è stato respinto, con sentenza dell’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), la [OSCURATO:PERSONA] bizness ha impugnato tale sentenza dinanzi all’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), che è il giudice del rinvio.
19
Tale giudice si chiede se la linea elettrica prevista sia una «linea diretta», ai sensi dell’articolo 2, punto 41, della direttiva 2019/944, in quanto consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] bizness di fornire energia elettrica al cliente senza l’intermediazione del sistema di distribuzione del gestore, o se, come sostiene l’autorità di regolazione, solo una linea che garantisce la trasmissione diretta dell’energia elettrica dal sito di generazione al cliente possa ricevere tale qualificazione.
20
Secondo detto giudice, siccome la direttiva 2019/944 non fa alcun riferimento al diritto nazionale, la nozione di «linea diretta» dovrebbe essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione. A suo avviso, dal combinato disposto del considerando 11, dell’articolo 1 e dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva emerge che quest’ultima mira in particolare a favorire la possibilità per i produttori di energia elettrica di fornirla ai loro clienti senza utilizzare il sistema di distribuzione del gestore, se lo desiderano.
21
Lo stesso giudice ritiene, tuttavia, che la nozione di «sito di generazione isolato», di cui all’articolo 2, punto 41, della suddetta direttiva, possa rinviare non solo a un insieme di impianti destinati alla generazione di energia elettrica situati a un unico indirizzo, ma anche alle linee elettriche appartenenti al produttore, mediante le quali l’energia elettrica così prodotta è fornita, anche se tali linee sono situate al di fuori del luogo in cui si trova il sito di generazione interessato. Esso tende a reputare, sulla base della formulazione di tale articolo 2, punto 41, che una linea diretta sia una linea elettrica che collega direttamente il sito di generazione con il cliente.
22
In tali circostanze, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se, a norma dell’articolo 2, punto 41, della [direttiva 2019/944],
1)
la nozione di “sito di generazione isolato”, di cui a tale disposizione, debba essere intesa nel senso che ricomprende anche una linea elettrica destinata alla trasmissione dell’energia elettrica prodotta, collegata a una centrale di generazione e di proprietà di un produttore, che si estende oltre i confini del luogo (indirizzo) in cui è ubicata la centrale di generazione;
2)
la definizione di “linea diretta”, di cui alla disposizione citata, includa una linea elettrica che collega un cliente a un sito di generazione di energia elettrica (una centrale di cogenerazione) mediante una connessione ad una linea elettrica esistente, destinata alla trasmissione di energia elettrica e di proprietà di un produttore, qualora, in tal modo, venga fornita energia elettrica dal produttore al cliente senza l’intermediazione del sistema di distribuzione del gestore; se la risposta alla presente questione sia influenzata dal fatto che la linea elettrica esistente, destinata alla trasmissione di energia elettrica e di proprietà del produttore, alla quale verrebbe collegata la linea da realizzarsi per raggiungere il nuovo cliente, sia già utilizzata per fornire energia elettrica ad altri clienti».
Causa C‑756/24
23
[OSCURATO:PERSONA] parks è una società di diritto lettone operante nel settore del trasporto locale di passeggeri. Nel marzo 2021, essa ha chiesto all’autorità di regolazione un’autorizzazione a costruire una linea di 6,5 chilometri per il collegamento di una centrale di generazione di idrogeno di cui è proprietaria, destinata a rifornire autobus urbani alimentati a idrogeno, a una centrale di cogenerazione di energia elettrica, a base di biomassa, appartenente alla [OSCURATO:PERSONA].
24
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] parks, il collegamento della sua centrale di generazione di idrogeno alla [OSCURATO:PERSONA] mediante una linea diretta è necessario al fine, in particolare, di ridurre i costi relativi all’aumento del suo fabbisogno di approvvigionamento di energia elettrica. [OSCURATO:PERSONA] parks ha precisato che, dopo la costruzione della linea prevista, acquisterà l’energia elettrica direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e non utilizzerà il sistema di distribuzione del gestore, con il quale desidererebbe tuttavia mantenere una connessione di emergenza.
25
Con decisione del 4 novembre 2021, l’autorità di regolazione ha respinto tale domanda, con la motivazione che l’autorizzazione non era richiesta per la costruzione di una «linea diretta», dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] parks, essendo collegata al sistema di distribuzione del gestore, non poteva essere considerata un «cliente isolato». Orbene, secondo l’autorità di regolazione, nel caso di specie non esisteva alcuna giustificazione tecnica o economica per costruire la linea prevista, dato che il sistema di distribuzione in parola era in grado di soddisfare il fabbisogno supplementare di approvvigionamento di energia elettrica della [OSCURATO:PERSONA] parks a un costo ragionevole.
26
[OSCURATO:PERSONA] parks ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale), che ha accolto la sua domanda e ha ordinato all’autorità di regolazione di autorizzare la costruzione di una linea diretta per il collegamento della [OSCURATO:PERSONA] parks al produttore di energia elettrica [OSCURATO:PERSONA], tenendo debitamente conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] parks, dopo la costruzione di tale linea, non avrebbe utilizzato il sistema di distribuzione del gestore per rifornirsi di energia elettrica.
27
Tale giudice ha rilevato, inoltre, che le linee dirette fanno parte dei mercati concorrenziali dell’energia elettrica e che la posizione dell’autorità di regolazione, secondo la quale una linea diretta può essere costruita solo al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti che non hanno la possibilità di approvvigionarsi dal sistema di distribuzione del gestore, non trova fondamento nella normativa applicabile.
28
L’autorità di regolazione ha impugnato tale sentenza dinanzi all’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema), che è il giudice del rinvio, sostenendo che l’autorizzazione alla costruzione di linee dirette senza alcuna giustificazione tecnica ed economica arrecherebbe pregiudizio agli interessi e alle esigenze di tutti i clienti. Infatti, i clienti che, in conseguenza dell’utilizzo di una linea diretta per rifornirsi di energia elettrica, cessassero di essere collegati al sistema di distribuzione del gestore, non parteciperebbero più finanziariamente alla manutenzione e allo sviluppo di quest’ultimo, generando così un aumento del costo dei servizi forniti.
29
Secondo il giudice del rinvio, dal combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, e del considerando 11 della direttiva 2019/944, alla luce dell’articolo 1 di tale direttiva, risulta che l’obiettivo di quest’ultima è quello di favorire la possibilità per i produttori di fornire energia elettrica ai loro clienti attraverso linee dirette, se lo desiderano. Tuttavia, sotto il profilo dei paragrafi 3 e 5 di tale articolo 7, nonché dell’articolo 4 di detta direttiva, tale giudice si chiede se la fornitura di energia elettrica attraverso una linea diretta debba essere autorizzata solo in casi eccezionali o se debba essere ritenuta un modo alternativo di fornitura di energia elettrica.
30
Inoltre, detto giudice si interroga sulla nozione di «cliente isolato», ai sensi dell’articolo 2, punto 41, della direttiva 2019/944. Esso si chiede, da un lato, se il fatto che il cliente intenda mantenere una connessione di emergenza al sistema di distribuzione del gestore costituisca un ostacolo all’autorizzazione per la costruzione di una linea diretta e, dall’altro, se la circostanza che tale sistema sia in grado di garantire al cliente la capacità necessaria di approvvigionamento di energia elettrica sia rilevante ai fini dell’interpretazione di tale nozione.
31
In tale contesto, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 7 della [direttiva 2019/944] debba essere interpretato nel senso che una “linea diretta” costituisce una forma alternativa di fornitura di energia elettrica qualora un cliente lo desideri o, al contrario, nel senso che una linea diretta è ammissibile solo in casi eccezionali.
2)
Se l’articolo 2, punto 41, della [direttiva 2019/944] debba essere interpretato nel senso che per “linea diretta” può intendersi una linea elettrica destinata a collegare un produttore di energia elettrica con un cliente del servizio elettrico, entrambi collegati al sistema di distribuzione di energia elettrica, qualora detto cliente mantenga tale collegamento al sistema di distribuzione come connessione di emergenza a seguito della costruzione della prevista linea elettrica, restando però scollegato dal sistema di distribuzione durante la fornitura di energia elettrica da parte del produttore mediante la suddetta linea diretta.
3)
Se la nozione di “cliente isolato” di cui all’articolo 2, punto 41, della [direttiva 2019/944] debba essere intesa unicamente come riferita a un cliente che non è collegato al sistema di distribuzione e al quale il gestore del sistema di distribuzione non è in grado di garantire la capacità necessaria mediante la costruzione di una connessione a un costo ragionevole».
32
Con decisione del 10 dicembre 2024, il Presidente della Corte ha riunito ai fini della fase scritta e della fase orale del procedimento, oltre che ai fini della sentenza, le cause C‑722/24 e C‑756/24.
Sulle questioni pregiudiziali
33
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 41, della direttiva 2019/944, letto in combinato disposto con l’articolo 7 della stessa, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «linea diretta» ivi contenuta comprende una linea elettrica volta a collegare:
–
un nuovo cliente a una linea elettrica esistente, con la quale il proprietario di tale linea rifornisce altri clienti, senza l’intermediazione del sistema di distribuzione del gestore, anche se detta linea si estende oltre il luogo in cui si trova il sito di generazione interessato;
–
un produttore di energia elettrica a un cliente che intende mantenere una connessione di emergenza al sistema di distribuzione del gestore, mentre quest’ultimo è in grado di garantire a detto cliente il necessario approvvigionamento di energia elettrica senza la realizzazione di tale nuova linea.
34
In via preliminare, è importante rilevare che l’articolo 2, punto 41, della direttiva 2019/944 contiene due definizioni della nozione di «linea diretta». Secondo la prima definizione, una linea diretta è una «linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato». In base alla seconda definizione, una linea diretta è una «linea elettrica che collega un produttore e un’impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti»; manca il termine «isolato» nella formulazione di questa seconda definizione.
35
Secondo una giurisprudenza costante, occorre, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck,
292/82
,
EU:C:1983:335
, punto
12
, e del 15 gennaio 2026, AVR-Afvalverwerking,
C‑692/23
,
EU:C:2026:4
, punto
37
).
36
Per quanto riguarda la formulazione della prima definizione di linea diretta di cui all’articolo 2, punto 41, della direttiva 2019/944, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni, se è vero che le versioni linguistiche di tale disposizione non sono identiche, esse esprimono nella maggioranza dei casi la stessa idea di isolamento o di separazione tanto del sito di generazione quanto del cliente rispetto al sistema di distribuzione del gestore. È il caso, in particolare, delle versioni in lingua lettone («
izolēts
»), danese («
isoleret
»), greca («
mεμονωμένη/μεμονωμένο
»), inglese («
isolated
»), francese («
isolé
»), croata («
izoliran
»), italiana («
isolato
»), portoghese («
isolado
»), e rumena («
izolat
»). Ciò vale altresì per le versioni in lingua tedesca («
einzelnen
») e svedese («
enskild
»), che rinviano all’idea di un elemento «a parte».
37
Il termine «isolato», in base a tale articolo 2, punto 41, rinvia quindi a un sito di generazione o produttore di energia elettrica e a un consumatore di energia elettrica che non sono collegati al sistema di distribuzione del gestore e che, pertanto, possono essere connessi tra loro solo da una «linea diretta» ai sensi della prima definizione prevista da tale disposizione.
38
Tale idea di separazione, che il termine «isolato» utilizzato nella direttiva 2019/944 esprime, appare confermata dal considerando 7 di quest’ultima, secondo il quale, al fine di creare un mercato interno dell’energia elettrica, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono promuovere l’integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione tra i gestori dei sistemi a livello dell’Unione e regionale, «e includere i sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche tuttora esistenti nell’Unione».
39
Per quanto riguarda la seconda definizione della nozione di «linea diretta» di cui all’articolo 2, punto 41, della direttiva 2019/944 e richiamata al punto 34 della presente sentenza, si deve rilevare, come sostenuto dal governo austriaco nelle sue osservazioni scritte, che il termine «e» presente nell’espressione «che collega un produttore e un’impresa fornitrice di energia elettrica» deve essere inteso nel senso di «o». Tale interpretazione consente di includere tutti i casi in cui un «produttore» o un’«impresa fornitrice di energia elettrica» sono collegati da una linea elettrica ai loro impianti, società controllate e clienti quali da loro riforniti.
40
Tale interpretazione è corroborata, in primo luogo, dall’analisi contestuale di questa seconda definizione della nozione di «linea diretta».
41
Infatti, da un lato, sia il «produttore» sia l’«impresa fornitrice di energia elettrica», ai sensi della seconda definizione della nozione di «linea diretta», rientrano nel concetto, definito in senso ampio, di «impresa elettrica», ai sensi dell’articolo 2, punto 57, della direttiva in parola, che comprende «ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni».
42
Dall’altro lato, l’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Linee dirette», impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, al suo paragrafo 1, lettera a), di adottare le misure necessarie a consentire che tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti, senza essere soggetti a procedure amministrative o costi sproporzionati. Da tale disposizione risulta quindi, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, che sia i produttori sia le imprese fornitrici di energia elettrica devono poter rifornire i propri impianti, le società controllate e i clienti mediante una linea diretta.
43
Una siffatta interpretazione è corroborata, in secondo luogo, dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2019/944, quali enunciati al suo articolo 1, letto alla luce dei suoi considerando 2, 6 e 11, vale a dire, in particolare, la creazione nell’Unione di mercati dell’energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori e flessibili, equi e trasparenti, per assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell’approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio.
44
Infatti, da un lato, la costruzione di «linee dirette», ai sensi dell’articolo 2, punto 41, di tale direttiva, accresce la libertà di scelta dei consumatori, offrendogli possibilità di approvvigionamento di energia elettrica presso imprese elettriche di loro scelta, senza dipendere dal sistema di distribuzione del gestore. Dall’altro, tali linee dirette, che rafforzano l’autonomia dei consumatori e il loro ruolo di attori decentrati del mercato dell’energia elettrica, possono contribuire, come dimostra il procedimento principale nella causa C‑756/24, allo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che sono un mezzo per garantire la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile, in conformità agli obiettivi di detta direttiva.
45
Da quanto precede risulta che, quando un cliente si rifornisce di energia elettrica mediante una linea che lo collega direttamente al produttore o all’impresa fornitrice di energia elettrica, senza l’intermediazione, a tal fine, del sistema di distribuzione del gestore, la linea in parola deve essere qualificata come «diretta», ai sensi della seconda definizione contenuta in detto articolo 2, punto 41, anche se tale cliente, tale produttore o tale impresa non sono «isolati», vale a dire scollegati da tale sistema.
46
Spetta al giudice del rinvio, sulla base di tutti gli elementi di cui dispone, stabilire se le linee elettriche di cui l’autorità di regolazione non ha autorizzato la costruzione rientrino nell’una o nell’altra delle due definizioni contenute nell’articolo 2, punto 41, della direttiva 2019/944 e, in particolare, se tali linee consentirebbero al nuovo cliente della [OSCURATO:PERSONA] bizness e alla [OSCURATO:PERSONA] parks di essere riforniti di energia elettrica, rispettivamente, dalla [OSCURATO:PERSONA] bizness e dalla [OSCURATO:PERSONA], senza passare dal sistema di distribuzione del gestore, ai sensi del punto 29 di tale articolo 2.
47
La Corte può tuttavia fornire a tale organo giurisdizionale tutti gli elementi di interpretazione relativi al diritto dell’Unione che possano essere utili per la decisione della causa di cui è investito (sentenza del 4 marzo 2021, Frenetikexito,
C‑581/19
,
EU:C:2021:167
, punto
36
e giurisprudenza citata).
48
Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla causa C‑722/24 emerge che l’energia elettrica prodotta dalla centrale di cogenerazione della [OSCURATO:PERSONA] bizness è trasportata attraverso una linea, della quale tale società è parimenti proprietaria, fino ai suoi sei clienti industriali nonché al sistema di distribuzione del gestore. Se, a seguito della costruzione della nuova linea di cui la [OSCURATO:PERSONA] bizness ha chiesto l’autorizzazione, detta impresa elettrica, ai sensi dell’articolo 2, punto 57, della direttiva 2019/944, rifornisce un nuovo cliente, mediante tale linea e senza l’intermediazione del sistema di distribuzione del gestore, quest’ultima potrà essere qualificata come «linea diretta» ai sensi della seconda definizione contenuta nell’articolo 2, punto 41, della direttiva 2019/944, senza che incida a tal riguardo la circostanza che detta linea, di cui la [OSCURATO:PERSONA] bizness è proprietaria, colleghi il cliente alla linea esistente che fornisce l’energia elettrica, e non direttamente al sito di generazione, nella fattispecie la centrale di cogenerazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] bizness è parimenti proprietaria.
49
Infatti, come risulta dal punto 45 della presente sentenza, il criterio determinante ai fini della qualificazione come «linea diretta», in base alla seconda definizione contenuta in tale disposizione, è quello dell’approvvigionamento del cliente da parte del produttore di energia elettrica o dell’impresa fornitrice di energia elettrica, senza l’intermediazione del sistema di distribuzione del gestore, ai sensi dell’articolo 2, punto 29, di tale direttiva, e ciò indipendentemente dalla questione se tali operatori economici siano già collegati a tale sistema.
50
È parimenti irrilevante ai fini di tale qualificazione la circostanza, rilevata dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla causa C‑756/24, che il cliente interessato mantenga una connessione di emergenza al sistema di distribuzione del gestore, dopo la costruzione della linea che lo collega direttamente al produttore di energia elettrica.
51
Infatti, un requisito di disconnessione totale dal sistema di distribuzione del gestore a seguito della connessione a una linea diretta, che non deriva né dalla formulazione né dal contesto dell’articolo 2, punto 41, della direttiva 2019/944, potrebbe violare il diritto del cliente di scegliere liberamente il suo fornitore di energia elettrica, enunciato all’articolo 4 di tale direttiva, nonché il principio di libero accesso al sistema, che risulta dall’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva. Secondo l’articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva, peraltro, la possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta lascia impregiudicata la facoltà di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell’articolo 6 della direttiva 2019/944.
52
Da tali considerazioni risulta che il cliente, se lo desidera, deve poter mantenere una connessione di emergenza al sistema di distribuzione pubblico dopo la realizzazione di una linea diretta. Ciò posto, come indicato, in sostanza, dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, il mantenimento di una siffatta connessione non deve pregiudicare i compiti del gestore del sistema di distribuzione, in particolare, come previsto dall’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2019/944, quello di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica. Pertanto, il cliente che mantiene una siffatta connessione di emergenza può essere soggetto a taluni obblighi, quali, segnatamente, il pagamento di un contributo finanziario, le cui modalità di fissazione devono essere conformi alla direttiva 2019/944 e, in particolare, alla procedura prevista all’articolo 59, paragrafo 7, di quest’ultima.
53
Per quanto riguarda, infine, la questione se la «linea diretta», ai sensi dell’articolo 2, punto 41, di tale direttiva, possa essere autorizzata solo in circostanze eccezionali, in particolare quando il sistema di distribuzione del gestore non è in grado di garantire al cliente il necessario approvvigionamento di energia elettrica, risulta, in primo luogo, dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2019/944, letto alla luce del considerando 11 di tale direttiva, che, da un lato, tutti i produttori e tutte le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono poter rifornire mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti, senza essere soggetti a procedure amministrative o costi sproporzionati. Dall’altro, tutti i clienti in tale territorio, individualmente o collettivamente, devono poter essere riforniti mediante una linea diretta da «imprese elettriche», ai sensi dell’articolo 2, punto 57, di detta direttiva.
54
In secondo luogo, tale articolo 7, paragrafo 1, deve essere letto in combinato con l’articolo 4 della medesima direttiva, il quale dispone che tutti i clienti devono essere liberi di acquistare energia elettrica da fornitori di loro scelta.
55
In terzo luogo, come è stato ricordato ai punti 43 e 44 della presente sentenza, la costruzione delle linee dirette contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della direttiva 2019/944, quali enunciati al suo articolo 1.
56
In quarto luogo, come sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, è importante distinguere le condizioni in cui una linea elettrica deve essere qualificata come «linea diretta», ai sensi dell’articolo 2, punto 41, della direttiva 2019/944, da quelle in cui una siffatta linea può essere autorizzata. Infatti, mentre l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva enuncia il diritto per i clienti di essere riforniti di energia elettrica mediante una linea diretta e quello dei produttori e dei fornitori di energia elettrica di garantire un tale approvvigionamento, il paragrafo 2 di tale articolo 7 obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a fissare criteri obiettivi e non discriminatori per il rilascio delle autorizzazioni a costruire una linea diretta. In virtù del paragrafo 4 di detto articolo 7, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono subordinare il rilascio di tali autorizzazioni a un diniego di accesso ai sistemi fondato sull’articolo 6 di detta direttiva, o all’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 60 di quest’ultima.
57
Peraltro, in forza dell’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva in parola, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono negare l’autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di una siffatta autorizzazione possa ostacolare l’applicazione delle disposizioni in materia di obblighi di servizio pubblico di cui all’articolo 9 della medesima direttiva, concernenti, conformemente al paragrafo 2 del medesimo articolo 7, la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, comprese l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima.
58
Infine, a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2019/944, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non applicare, in particolare, l’articolo 7 di quest’ultima, nella misura in cui la sua applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi dell’Unione.
59
Dall’insieme di tali disposizioni risulta che la direttiva in parola lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità per definire, nel rispetto dei suoi obiettivi e principi generali, i criteri di rilascio delle autorizzazioni di linee dirette, purché siano obiettivi e non discriminatori, al fine di garantire che la costruzione di tali linee non ostacoli, segnatamente, l’integrità e la fattibilità economica del sistema di distribuzione del gestore e consenta di garantire ai clienti il collegamento necessario al sistema a costi accessibili.
60
Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio valutare se, tenuto conto del contesto nazionale del mercato dell’energia elettrica e, specificamente, delle particolarità dell’approvvigionamento energetico su tale mercato, esposte nelle domande di pronuncia pregiudiziale, l’autorizzazione a costruire linee dirette come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali ostacoli in modo sproporzionato la capacità del gestore del sistema di distribuzione di adempiere ai suoi obblighi di servizio pubblico, in particolare quello di fornire ai produttori e ai clienti il collegamento necessario al sistema interessato, conformemente alle condizioni di collegamento fissate dall’autorità di regolazione.
61
Dall’insieme dei motivi che precedono risulta che l’articolo 2, punto 41, della direttiva 2019/944, letto in combinato disposto con l’articolo 7 della stessa, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «linea diretta» ivi contenuta comprende una linea elettrica volta a collegare:
–
un nuovo cliente a una linea elettrica esistente, con la quale il proprietario di tale linea rifornisce altri clienti, senza l’intermediazione del sistema di distribuzione del gestore, anche se detta linea si estende oltre il luogo in cui si trova il sito di generazione interessato;
–
un produttore di energia elettrica a un cliente che intende mantenere, mediante adeguato contributo finanziario, una connessione di emergenza al sistema di distribuzione del gestore, in assenza di circostanze eccezionali quali l’incapacità per tale gestore di garantire a detto cliente il necessario approvvigionamento di energia elettrica, fatti salvi i limiti previsti all’articolo 7, paragrafi 2, 4 e 5, di tale direttiva per quanto riguarda l’autorizzazione alla costruzione di una linea diretta.
Sulle spese
62
Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo 2, punto 41, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, letto in combinato disposto con l’articolo 7 della stessa,
deve essere interpretato nel senso che la nozione di «linea diretta» ivi contenuta comprende una linea elettrica volta a collegare:
–
un nuovo cliente a una linea elettrica esistente, con la quale il proprietario di tale linea rifornisce altri clienti, senza l’intermediazione del sistema di distribuzione del gestore, anche se detta linea si estende oltre il luogo in cui si trova il sito di generazione interessato;
–
un produttore di energia elettrica a un cliente che intende mantenere, mediante adeguato contributo finanziario, una connessione di emergenza al sistema di distribuzione del gestore, in assenza di circostanze eccezionali quali l’incapacità per tale gestore di garantire a detto cliente il necessario approvvigionamento di energia elettrica, fatti salvi i limiti previsti all’articolo 7, paragrafi 2, 4 e 5, di tale direttiva per quanto riguarda l’autorizzazione alla costruzione di una linea diretta.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il lettone.