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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20069/2023

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le estesa in calce a l ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Catania, in persona del Prefettopro tempore intimata avverso l’ordinanza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] depositata il 24 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Giudice di Pace di Catania rigettò l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA](di nazionalità gambiana ) contro il decreto dispositivo della sua espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto di Catania il 16 settembre 20 19 evidenziando che: lo straniero era stato “trovato sprovvisto di permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto dal 9/9/2017;e passaporto”; il ricorrente “non ha fatto richiesta di concessione per la partenza volontaria, sempre che ne ricorressero i presupposti, circostanza insussistente nel caso specifico (alloggio fisso, lavoro con garanzia finanziaria etc.)bensì ha dichiarato di “non volere ritornare nel paese di origine””.

2. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale ordinanza con ricorso contenente tr e motivi di impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] di Catanianon ha svolto difese.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente deduce in primo luogo che l’ordinanza impugnata è caratterizzata da “violazione ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 cpc per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti – ovvero – per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla difesa: nella fattispecie rileva il silenzio del Giudice di Pace in ordine a tutte le questioni giuridiche sottoposte al suo esame; violazione ex art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 per non aver il giudicante indicato né esposto ragioni di diritto omettendo di fatto qualsiasi riferimento normativo –violazione del principio di difesa ex art. 24 Cost.”.

In particolare, secondo il ricorrente:in “tutti gli atti di causa richiamati e nei documenti depositati, emerge chiaramente la fondamentale circostanza che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare di un diritto soggettivo, in quanto allo stesso era stata riconosciuta dalla C.T. di Siracusa la protezione umanitaria”; l’ordinanza impugnata non contiene alcuna risposta alla deduzione di esso ricorrente di essersi recato l’11 luglio 2017 negli uffici della Questura di Catania per denunciare lo smarrimento del suo permesso di soggiorno per motivi umanitari e, successivamente, per chiedere “appuntamento per il rinnovo del proprio permesso scaduto , esibendo copia della denuncia di smarrimento”,ma di esserne stato di fatto impedito dal personale in servizio presso tali uffici; inoltre, esso ricorrente aveva comunque diritto al rinnovo delpermesso di soggiorno per motivi umanitari in difetto di fatti ostativi .

2. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile perché formulato in violazione del precetto recato dall’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ.

Da tempo la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che sono inammissibili, per violazione della testé citata disposizione del codice di rito, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimentodel processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (in questo senso, cfr., per tutte: Cass.

S.U., n. 34469del 2019; Cass.

S.U., n. 7161 del 2010).

In tale ordine di concetti, si osserva che nel caso di specie: nell’ambito del motivo non sono state riprodotte, per estratto, le deduzioni testé indicate, per come (asseritamente) contenute nel ricorso introduttivo del procedimento definito con l’ordinanza impugnata ovvero nei verbali di udienza del procedimento medesimo; fra i documenti allegati a l ricorso non figura l’atto introduttivo del procedimento.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero erronea applicazione dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, “per avere il Giudice di Pace, anche in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., omesso di pronunciarsi sull’esistenza delle ragioni umanitarie esistenti e dedotte dall’opponente a sostegno del divieto di espulsione, nonché in riferimento al c.d. principio di “non refoulement””.

4. Il motivo è inammissibileperché caratterizzato da assoluta astrazione, non precisando il ricorrente di avere dedotto nel giudizio di merito l’esistenza di fatti che, ove accertati, erano ricompresi nelle fattispecie di divieto di espulsione disciplinate dall’art. 19, comma 1, del t.u. immigrazione n. 286 del 1998.

5. Infine, il ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata è caratterizzata, per le ragioni nell’atto indicate, da violazione “degli artt. 112 cpc –113 cpc e dell’art. 360 comma cpc n. 3, ovvero violazione e falsa applicazione di norme di diritto rispetto all’art. 7 della direttiva CE 115/08 –mancata concessione del termine per la partenza volontaria”.

6. L’art. 13, comma 5, del t.u. immigrazione n. 286 del 1998 dispone che: “Lo straniero, destinatario di un provvedimento d’espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter”.

La questione dunque della, eventuale, concessione allo straniero destinatario di decreto di espulsione di periodo per la partenza volontaria non attiene alla legittimità dell’espulsione, bensì alla suaesecuzione; e si colloca, dunque, al di fuori del perimetro del sindacato giudiziale relativo alla conformità alla legge dei presupposti determinanti l’adozione dell’atto in discorso.

Il motivo è per tale ragione inammissibile per difetto di rilevanza.

7. Non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione fra le parti delle spese del presente giudizio in quanto quella vittoriosa (il Prefetto di Catania) non ha svolto difese.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le estesa in calce a l ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Catania, in persona del Prefettopro tempore intimata avverso l’ordinanza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] depositata il 24 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Giudice di Pace di Catania rigettò l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA](di nazionalità gambiana ) contro il decreto dispositivo della sua espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto di Catania il 16 settembre 20 19 evidenziando che: lo straniero era stato “trovato sprovvisto di permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto dal 9/9/2017;e passaporto”; il ricorrente “non ha fatto richiesta di concessione per la partenza volontaria, sempre che ne ricorressero i presupposti, circostanza insussistente nel caso specifico (alloggio fisso, lavoro con garanzia finanziaria etc.)bensì ha dichiarato di “non volere ritornare nel paese di origine””. 2. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale ordinanza con ricorso contenente tr e motivi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Catanianon ha svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente deduce in primo luogo che l’ordinanza impugnata è caratterizzata da “violazione ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 cpc per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti – ovvero – per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla difesa: nella fattispecie rileva il silenzio del Giudice di Pace in ordine a tutte le questioni giuridiche sottoposte al suo esame; violazione ex art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 per non aver il giudicante indicato né esposto ragioni di diritto omettendo di fatto qualsiasi riferimento normativo –violazione del principio di difesa ex art. 24 Cost.”. In particolare, secondo il ricorrente:in “tutti gli atti di causa richiamati e nei documenti depositati, emerge chiaramente la fondamentale circostanza che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare di un diritto soggettivo, in quanto allo stesso era stata riconosciuta dalla C.T. di Siracusa la protezione umanitaria”; l’ordinanza impugnata non contiene alcuna risposta alla deduzione di esso ricorrente di essersi recato l’11 luglio 2017 negli uffici della Questura di Catania per denunciare lo smarrimento del suo permesso di soggiorno per motivi umanitari e, successivamente, per chiedere “appuntamento per il rinnovo del proprio permesso scaduto , esibendo copia della denuncia di smarrimento”,ma di esserne stato di fatto impedito dal personale in servizio presso tali uffici; inoltre, esso ricorrente aveva comunque diritto al rinnovo delpermesso di soggiorno per motivi umanitari in difetto di fatti ostativi . 2. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile perché formulato in violazione del precetto recato dall’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. Da tempo la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che sono inammissibili, per violazione della testé citata disposizione del codice di rito, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimentodel processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U., n. 34469del 2019; Cass. S.U., n. 7161 del 2010). In tale ordine di concetti, si osserva che nel caso di specie: nell’ambito del motivo non sono state riprodotte, per estratto, le deduzioni testé indicate, per come (asseritamente) contenute nel ricorso introduttivo del procedimento definito con l’ordinanza impugnata ovvero nei verbali di udienza del procedimento medesimo; fra i documenti allegati a l ricorso non figura l’atto introduttivo del procedimento. 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero erronea applicazione dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, “per avere il Giudice di Pace, anche in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., omesso di pronunciarsi sull’esistenza delle ragioni umanitarie esistenti e dedotte dall’opponente a sostegno del divieto di espulsione, nonché in riferimento al c.d. principio di “non refoulement””. 4. Il motivo è inammissibileperché caratterizzato da assoluta astrazione, non precisando il ricorrente di avere dedotto nel giudizio di merito l’esistenza di fatti che, ove accertati, erano ricompresi nelle fattispecie di divieto di espulsione disciplinate dall’art. 19, comma 1, del t.u. immigrazione n. 286 del 1998. 5. Infine, il ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata è caratterizzata, per le ragioni nell’atto indicate, da violazione “degli artt. 112 cpc –113 cpc e dell’art. 360 comma cpc n. 3, ovvero violazione e falsa applicazione di norme di diritto rispetto all’art. 7 della direttiva CE 115/08 –mancata concessione del termine per la partenza volontaria”. 6. L’art. 13, comma 5, del t.u. immigrazione n. 286 del 1998 dispone che: “Lo straniero, destinatario di un provvedimento d’espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter”. La questione dunque della, eventuale, concessione allo straniero destinatario di decreto di espulsione di periodo per la partenza volontaria non attiene alla legittimità dell’espulsione, bensì alla suaesecuzione; e si colloca, dunque, al di fuori del perimetro del sindacato giudiziale relativo alla conformità alla legge dei presupposti determinanti l’adozione dell’atto in discorso. Il motivo è per tale ragione inammissibile per difetto di rilevanza. 7. Non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione fra le parti delle spese del presente giudizio in quanto quella vittoriosa (il Prefetto di Catania) non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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