CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 19224/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorrente sostiene di non aver avuto consapevolezza della condotta delittuosa posta in essere (art. 337 cod. pen.) in quanto, all'atto dell'intervento dei Carabinieri, era in evidente stato di ebrezza, come constatato dai militari; rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, posto che lo stato di ubriachezza non incide sulla volontarietà del fatto, peraltro, la questione non era stata neppure specificamente dedotta in sede di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente