CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46361/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG, dott.ssa F. COSTANTINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nata il 23 giugno 1991, dal Tribunale di Firenze in data 17 settembre 2013, irrevocabile il 25 ottobre 2013, ma non ha al contempo revocato la sentenza del Tribunale di Firenze del 28 febbraio 2013, irrevocabile il 9 maggio 2013. Ha preso atto che la sentenza del Tribunale di Gorizia, indicata sub a), ed ernessa il 25 gennaio 2017 ha ad oggetto 91 episodi integranti il reato di cui all'art. 495 cod. pen., tra i quali è compreso quello giudicato con la sentenza del Tribunale di Firenze del 17 settembre 2013 ma non anche quello oggetto della sentenza di Tribunale di Firenze del 28 febbraio 2013. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. È del tutto illogica la motivazione resa dal Tribunale, atteso che la sentenza sub a) emessa dal Tribunale di Gorizia ha ad oggetto 91 episodi elencati nei rilievi dattiloscopici allegati al capo di imputazione, tutti riguardanti delle identificazioni, tra cui è espressamente indicato il fatto commesso in data 14 ottobre 2011, ove la Marinkovic è stata identificata sotto il nome di "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7.11,91). Detto episodio è lo stesso di quello giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 28 febbraio 2013, irrevocabile il 9 maggio 2013, ove la Marinkovic era infatti imputata con il nome di "[OSCURATO:PERSONA]". 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Come rilevato anche dal Procuratore generale, dall'esame della sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia il 25 gennaio 2017, specificamente dall'allegato dei rilievi dattiloscopici, si trae che tra le numerose imputazioni per reato di cui all'art. 495 cod. pen. è annoverato anche l'episodio del 14 ottobre 2011 avvenuto in Firenze, oggetto della sentenza di condanna del Tribunale di Firenze, del 28 febbraio 2013.3. Occorre allora che il Tribunale di Gorizia, previo annullamento dell'impugnata ordinanza, provveda ad un nuovo giudizio al fine di riscontrare se quanto emerge dalla consultazione dell'incarto processuale sia effettivamente corrispondente a quanto reale mente deciso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia. Così deciso in Roma, 1