CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 12939/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23611-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23611/2020 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3790/2022Numero di raccolta generale 12939/2022 GOW – [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. Data pubblicazione 22/04/2022 - intimata - avverso la sentenza n. 806/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 28.12.2014 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e GOW – [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Trieste al fine di ottenere la riduzione del prezzo di vendita di un veicolo, asseritamente affetto da vizi occulti. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 734/2017, accoglieva in parte la domanda, riducendo il corrispettivo per la compravendita di cui è causa di € 4.031,19. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, n. 806/2019, resa nella resistenza del Pentassuglia e nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva il gravame, rigettando la domanda proposta dall’attore in prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale la parte controricorrente ha depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV.F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23611/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3790/2022 INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12939/2022Data pubblicazione 22/04/2022 Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste, in riforma della decisione di prime cure, rigettava la domanda di riduzione del prezzo di vendita di un veicolo proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in conseguenza dei vizi occulti del bene compravenduto denunciati dall’acquirente. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che taluni dei difetti (il malfunzionamento del comando di apertura di una portiera, del parking control e delle luci di emergenza) avessero natura palese e dunque erano noti, o comunque conoscibili, dal Pentassuglia, con l’uso dell’ordinaria diligenza, mentre per altro, avente natura occulta (il malfunzionamento del cambio), non fosse stata conseguita la prova certa della loro risalenza all’epoca della consegna del veicolo, poiché il Pentassuglia non aveva fatto ricorso allo strumento dell’accertamento tecnico preventivo. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Pentassuglia affidandosi a tre motivi. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe irragionevolmente ritenuto non conseguita la prova della risalenza alla data della consegna del veicolo del difetto al cambio, senza considerare sia le risultanze della C.T.U. esperita in corso di causa, che aveva confermato l’esistenza del vizio in esame, sia l’offerta transattiva della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., che nel corso del giudizio aveva proposto di definire la lite con offerta al Pentassuglia di un cambio revisionato al costo di € 1.700. Sussisterebbe quindi, ad avviso del ricorrente, un insanabile contrasto logico delle varie parti della motivazione, e di essa, nel suo complesso, rispetto alle risultanze dell’istruttoria esperita in corso di causa. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’errore di percezione in cui sarebbe incorso il giudice di appello, sempre in relazione all’apprezzamento F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23611/2020 delle risultanze istruttorie. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3790/2022Numero di raccolta generale 12939/2022 contrasta l’affermazione della Corte distrettuale, secondo cui Data pubblicazione 22/04/2022 sarebbe stato opportuno, da parte sua, ricorrere allo strumento dell’accertamento tecnico preventivo, osservando che quest’ultimo è per legge limitato alle sole ipotesi in cui vi sia timore di dispersione della prova. Le tre censure, meritevoli di esame congiunto, sono inammissibili, in quanto esse si risolvono nell’invocazione di un riesame del fatto, precluso in Cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) e nella richiesta di una revisione critica dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, esso pure escluso, alla luce del principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, peraltro, sussisteva un evidente rischio di dispersione della prova, legato all’inevitabile aggravio dell’usura del cambio derivante dalla circolazione del veicolo di cui è causa; e dunque, proprio alla luce della giurisprudenza della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23611/2020 Corte costituzionale indicata a pag. 22 del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3790/2022Numero di raccolta generale 12939/2022 avrebbe dovuto, usando l’ordinaria diligenza, ricorrere allo Data pubblicazione 22/04/2022 strumento dell’accertamento tecnico preventivo, allo scopo di conseguire la prova dell’esistenza del difetto lamentato già all’epoca della consegna del bene”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. La nota spese depositata da parte controricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non può essere considerate come memoria, ai fini delle spese. Queste ultime, inoltre, vanno regolate sulla base del valore effettivo della causa, pari ad € 7.824,60 come indicato a pag. 5 del ricorso, anziché sulla minor somma di € 5.000 indicata in chiusura del predetto atto. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte controricprrente. Nulla, invece, per la parte rimasta intimata. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 08 aprile 2022. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23611/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3790/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12939/2022Il PresidenteData pubblicazione 22/04/2022 (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m