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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22607/2022

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a seguente: Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 1/3/2021 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella sua qualità di amministratore della A.T.C. s.r.I., fallita nel 2013.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione.

In tal senso il ricorrente lamenta anzitutto come il Core non possa essere chiamato a rispondere per la sottrazione dei libri contabili anteriori al 2010, ossia al momento in cui egli ha assunto la carica di amministratore della fallita, tanto più che è stata acquisita prova, immotivatamente svalutata dalla Corte, dei suoi ripetuti e vani tentativi di ottenere la loro consegna da parte del precedente amministratore.

Non di meno, in merito alla prova del dolo specifico del reato la sentenza avrebbe fatto riferimento a circostanze inconferenti in quanto ancora una volta verificatesi anteriormente all'avvento dell'imputato alla guida della società.

Quanto invece alla concorrente contestazione della fraudolenta tenuta delle scritture contabili per il periodo coincidente con la gestione del Core, carente sarebbe la dimostrazione del dolo generico richiesto per la sussistenza del reato, che non potrebbe essere desunto esclusivamente dal fatto che lo stato della documentazione contabile ha impedito la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari.

Ed in tal senso la Corte non avrebbe tenuto conto del breve periodo in cui l'imputato ha gestito la società, né del mancato addebito di comportamenti distrattivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.

2. All'imputato è contestato sia di aver sottratto o comunque occultato la contabilità relativa al periodo antecedente all'assunzione della qualifica di amministratore della fallita, sia di aver successivamente tenuto i libri contabili in maniera da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita.

La sentenza impugnata ha invero riconosciuto che il Core non può rispondere per la scomparsa della documentazione tenuta anteriormente al momento in cui egli è divenuto amministratore della società, ma ha al contempo ritenuto integrare la fattispecie di bancarotta documentale c.d.

"generale" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2 legge fall. il fatto che egli abbia assunto comunque la carica senza aver ricevuto i libri e nella consapevolezza della pesante situazione debitoria della fallita, gravemente esposta verso l'Erario, senza provvedere a sanare la lacunosa situazione contabile, non ritenendo dirimenti gli asseriti tentativi svolti per contattare il L precedente amministratore in quanto documentati attraverso raccomandate prive di data certa.

Non di meno la sentenza ha riconosciuto come anche la tenuta delle scritture nel periodo dell'effettiva gestione dell'imputato è risultata frammentaria, impedendo agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della società, affermazione questa rimasta sostanzialmente incontestata.

In definitiva la Corte ha ritenuto l'imputato responsabile esclusivamente per la bancarotta "generale", evidenziando come egli fosse consapevole dell'incompletezza della documentazione contabile e come ciò nonostante nulla avesse fatto per ricostituirla, come invece suo obbligo, continuando anzi a tenere la contabilità in maniera frammentaria fino alla data del fallimento.

Irrilevanti risultano dunque le obiezioni del ricorrente in merito alla impossibilità di addebitare all'imputato i fatti precedenti alla sua nomina proprio perché sostanzialmente sono state già accolte dalla sentenza impugnata.

In riferimento all'elemento materiale del reato effettivamente ritenuto invero alcuna censura è stata avanzata con il ricorso, come detto.

Quanto invece a quelle relative all'elemento soggettivo è sufficiente ribadire che questo è integrato dal dolo generico, rimanendo irrilevante invece lo scopo perseguito dall'agente, mentre del tutto logicamente i giudici del merito hanno desunto la consapevolezza dell'imputato circa lo stato della contabilità anche dagli asseriti tentativi effettuati dal medesimo di ottenere la consegna dal precedente amministratore dei libri non rinvenuti senza poi far seguire il fallimento degli stessi dalla rinuncia al mandato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 3/5/2022 [OSCURATO:PERSONA] Zaza ) CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 1/3/2021 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella sua qualità di amministratore della A.T.C. s.r.I., fallita nel 2013. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In tal senso il ricorrente lamenta anzitutto come il Core non possa essere chiamato a rispondere per la sottrazione dei libri contabili anteriori al 2010, ossia al momento in cui egli ha assunto la carica di amministratore della fallita, tanto più che è stata acquisita prova, immotivatamente svalutata dalla Corte, dei suoi ripetuti e vani tentativi di ottenere la loro consegna da parte del precedente amministratore. Non di meno, in merito alla prova del dolo specifico del reato la sentenza avrebbe fatto riferimento a circostanze inconferenti in quanto ancora una volta verificatesi anteriormente all'avvento dell'imputato alla guida della società. Quanto invece alla concorrente contestazione della fraudolenta tenuta delle scritture contabili per il periodo coincidente con la gestione del Core, carente sarebbe la dimostrazione del dolo generico richiesto per la sussistenza del reato, che non potrebbe essere desunto esclusivamente dal fatto che lo stato della documentazione contabile ha impedito la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari. Ed in tal senso la Corte non avrebbe tenuto conto del breve periodo in cui l'imputato ha gestito la società, né del mancato addebito di comportamenti distrattivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. All'imputato è contestato sia di aver sottratto o comunque occultato la contabilità relativa al periodo antecedente all'assunzione della qualifica di amministratore della fallita, sia di aver successivamente tenuto i libri contabili in maniera da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita. La sentenza impugnata ha invero riconosciuto che il Core non può rispondere per la scomparsa della documentazione tenuta anteriormente al momento in cui egli è divenuto amministratore della società, ma ha al contempo ritenuto integrare la fattispecie di bancarotta documentale c.d. "generale" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2 legge fall. il fatto che egli abbia assunto comunque la carica senza aver ricevuto i libri e nella consapevolezza della pesante situazione debitoria della fallita, gravemente esposta verso l'Erario, senza provvedere a sanare la lacunosa situazione contabile, non ritenendo dirimenti gli asseriti tentativi svolti per contattare il L precedente amministratore in quanto documentati attraverso raccomandate prive di data certa. Non di meno la sentenza ha riconosciuto come anche la tenuta delle scritture nel periodo dell'effettiva gestione dell'imputato è risultata frammentaria, impedendo agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della società, affermazione questa rimasta sostanzialmente incontestata. In definitiva la Corte ha ritenuto l'imputato responsabile esclusivamente per la bancarotta "generale", evidenziando come egli fosse consapevole dell'incompletezza della documentazione contabile e come ciò nonostante nulla avesse fatto per ricostituirla, come invece suo obbligo, continuando anzi a tenere la contabilità in maniera frammentaria fino alla data del fallimento. Irrilevanti risultano dunque le obiezioni del ricorrente in merito alla impossibilità di addebitare all'imputato i fatti precedenti alla sua nomina proprio perché sostanzialmente sono state già accolte dalla sentenza impugnata. In riferimento all'elemento materiale del reato effettivamente ritenuto invero alcuna censura è stata avanzata con il ricorso, come detto. Quanto invece a quelle relative all'elemento soggettivo è sufficiente ribadire che questo è integrato dal dolo generico, rimanendo irrilevante invece lo scopo perseguito dall'agente, mentre del tutto logicamente i giudici del merito hanno desunto la consapevolezza dell'imputato circa lo stato della contabilità anche dagli asseriti tentativi effettuati dal medesimo di ottenere la consegna dal precedente amministratore dei libri non rinvenuti senza poi far seguire il fallimento degli stessi dalla rinuncia al mandato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3/5/2022 [OSCURATO:PERSONA] Zaza ) CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN
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