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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15853/2022

Testo disponibile della fonte

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 32211 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43L18 E606B) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53R19 G799J) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68S11 G999G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Moreno (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64M16 D612X) -intimato- per la cassazione della ordinanza della Corte Suprema di Cas- sazione n. 9061/2020, pubblicata in data 18 maggio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione di un preteso erro- re materiale contenuto nell’ordinanza decisoria di questa Corte n. 9061 del 18 maggio 2020, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 277/2018, pubblicata in data 30 gennaio 2018.

In particolare, chiede che questa Suprema Corte «preso Ric. n. 32211/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32211/2020 Numero sezionale 4705/2022 atto dell’errore compiuto nella valutazione della documenta-Numero di raccolta generale 15853/2022Data pubblicazione 17/05/2022 zione prodotta in tempo utile, corregga la sentenza dichiaran- do l’ammissibilità del ricorso e emettendo l’ordinanza ritenuta di giustizia».

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. Il ricorso per correzione di errore materiale avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, non denuncia un mero errore materiale contenuto nel provvedimento impugnato, ma un vero e pro- prio errore di diritto (o, al più, un errore di fatto revocatorio, da fare valere eventualmente ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.).

L’originario ricorso per cassazione del [OSCURATO:PERSONA] è stato dichia- rato inammissibile, in quanto è stata ritenuta mancante la prova della sua regolare notificazione all’intimato [OSCURATO:PERSONA], a cau- sa della mancanza di attestazione munita di sottoscrizione au- tografa della conformità agli originali telematici della relata di tale notificazione e del messaggio di posta elettronica conte- nente la ricevuta di avvenuta consegna dell’atto, depositati entrambi in copia cartacea.

È stata altresì ritenuta inammissibile, in quanto tardivamente depositata e, quindi, inammissibile, anche la memoria fatta pervenire a mezzo posta dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., ed è stato espressamente chiarito da Ric. n. 32211/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32211/2020 questa Corte che, di conseguenza, della stessa non avrebbe Numero sezionale 4705/2022Numero di raccolta generale 15853/2022 potuto tenersi conto.

Data pubblicazione 17/05/2022 Il ricorrente sostiene che in realtà la attestazione di conformi- tà agli originali telematici delle copie cartacee della relata di notificazione e della ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio di posta elettronica era stata prodotta proprio in allegato alla memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., e che la Corte erroneamente non la avrebbe presa in considerazione e valutata.

Dunque, con la presente istanza di correzione di errore mate- riale si censura, nella sostanza, l’affermazione in diritto per cui non avrebbe potuto tenersi conto della suddetta memoria (e, ovviamente, dei relativi allegati) e/o, a tutto voler concedere, si fa valere un preteso errore di fatto revocatorio (senza pe- raltro l’allegazione degli specifici presupposti richiesti a tal fine dall’art. 395 n. 4 c.p.c., il che esclude la possibilità di una conversione del ricorso stesso, mancandone i requisiti di for- ma e di sostanza).

In ogni caso, si tratta di questioni che certamente esulano dell’oggetto del procedimento di correzione di errore materia- le, in quanto l’istanza è diretta ad ottenere la modifica del contenuto sostanziale della decisione (di inammissibilità del ri- corso per cassazione), in senso radicalmente contrario al suo concreto dispositivo (con la dichiarazione cioè di ammissibilità del ricorso), mentre, secondo il costante indirizzo di questa Corte «il procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corri- spondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rap- presentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento, senza interferire sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione» (ex multis: Cass., Sez. 6 - 1, Or- dinanza n. 3442 del 03/02/2022, Rv. 663964 – 01; Sez.

L, Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020, Rv. 658775 – 01; Sez.

Ric. n. 32211/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32211/2020 6 - L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019, Rv. 652132 – Numero sezionale 4705/2022Numero di raccolta generale 15853/2022 01; Sez. 1, Sentenza n. 19601 del 26/09/2011, Rv. 619760 – 01; Data pubblicazione 17/05/2022 Sez. 2, Sentenza n. 5196 del 11/04/2002, Rv. 553658 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 816 del 25/01/2000, Rv. 533133 – 01).

La presente istanza di correzione di errore materiale va, per- tanto, dichiarata inammissibile.

2. L’istanza di correzione di errore materiale è dichiarata inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del procedimento, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 32211/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 32211 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43L18 E606B) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53R19 G799J) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68S11 G999G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Moreno (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64M16 D612X) -intimato- per la cassazione della ordinanza della Corte Suprema di Cas- sazione n. 9061/2020, pubblicata in data 18 maggio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione di un preteso erro- re materiale contenuto nell’ordinanza decisoria di questa Corte n. 9061 del 18 maggio 2020, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 277/2018, pubblicata in data 30 gennaio 2018. In particolare, chiede che questa Suprema Corte «preso Ric. n. 32211/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32211/2020 Numero sezionale 4705/2022 atto dell’errore compiuto nella valutazione della documenta-Numero di raccolta generale 15853/2022Data pubblicazione 17/05/2022 zione prodotta in tempo utile, corregga la sentenza dichiaran- do l’ammissibilità del ricorso e emettendo l’ordinanza ritenuta di giustizia». Non ha svolto attività difensiva l’intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Il ricorso per correzione di errore materiale avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non denuncia un mero errore materiale contenuto nel provvedimento impugnato, ma un vero e pro- prio errore di diritto (o, al più, un errore di fatto revocatorio, da fare valere eventualmente ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.). L’originario ricorso per cassazione del [OSCURATO:PERSONA] è stato dichia- rato inammissibile, in quanto è stata ritenuta mancante la prova della sua regolare notificazione all’intimato [OSCURATO:PERSONA], a cau- sa della mancanza di attestazione munita di sottoscrizione au- tografa della conformità agli originali telematici della relata di tale notificazione e del messaggio di posta elettronica conte- nente la ricevuta di avvenuta consegna dell’atto, depositati entrambi in copia cartacea. È stata altresì ritenuta inammissibile, in quanto tardivamente depositata e, quindi, inammissibile, anche la memoria fatta pervenire a mezzo posta dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., ed è stato espressamente chiarito da Ric. n. 32211/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32211/2020 questa Corte che, di conseguenza, della stessa non avrebbe Numero sezionale 4705/2022Numero di raccolta generale 15853/2022 potuto tenersi conto. Data pubblicazione 17/05/2022 Il ricorrente sostiene che in realtà la attestazione di conformi- tà agli originali telematici delle copie cartacee della relata di notificazione e della ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio di posta elettronica era stata prodotta proprio in allegato alla memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., e che la Corte erroneamente non la avrebbe presa in considerazione e valutata. Dunque, con la presente istanza di correzione di errore mate- riale si censura, nella sostanza, l’affermazione in diritto per cui non avrebbe potuto tenersi conto della suddetta memoria (e, ovviamente, dei relativi allegati) e/o, a tutto voler concedere, si fa valere un preteso errore di fatto revocatorio (senza pe- raltro l’allegazione degli specifici presupposti richiesti a tal fine dall’art. 395 n. 4 c.p.c., il che esclude la possibilità di una conversione del ricorso stesso, mancandone i requisiti di for- ma e di sostanza). In ogni caso, si tratta di questioni che certamente esulano dell’oggetto del procedimento di correzione di errore materia- le, in quanto l’istanza è diretta ad ottenere la modifica del contenuto sostanziale della decisione (di inammissibilità del ri- corso per cassazione), in senso radicalmente contrario al suo concreto dispositivo (con la dichiarazione cioè di ammissibilità del ricorso), mentre, secondo il costante indirizzo di questa Corte «il procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corri- spondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rap- presentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento, senza interferire sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione» (ex multis: Cass., Sez. 6 - 1, Or- dinanza n. 3442 del 03/02/2022, Rv. 663964 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020, Rv. 658775 – 01; Sez. Ric. n. 32211/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32211/2020 6 - L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019, Rv. 652132 – Numero sezionale 4705/2022Numero di raccolta generale 15853/2022 01; Sez. 1, Sentenza n. 19601 del 26/09/2011, Rv. 619760 – 01; Data pubblicazione 17/05/2022 Sez. 2, Sentenza n. 5196 del 11/04/2002, Rv. 553658 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 816 del 25/01/2000, Rv. 533133 – 01). La presente istanza di correzione di errore materiale va, per- tanto, dichiarata inammissibile. 2. L’istanza di correzione di errore materiale è dichiarata inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del procedimento, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 32211/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o
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