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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09576/2026

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entato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Unipersonale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Padovan-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2220/2021depositata il 31/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 25282/2021Numero sezionale 1511/2026Numero di raccolta generale 9576/2026Data pubblicazione 14/04/2026PREMESSO CHEIl Tribunale di Vicenza ha dichiarato il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. unipersonale, su istanza del creditoreOLARU [OSCURATO:PERSONA], lavoratore dipendente, ritenendo superata la soglia dicui all’art. 15, nono comma, l. fall. e accertando l’insolvenza della societàdebitrice;che la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, harigettato il reclamo, confermando il superamento della soglia di cui all’art.15, nono comma, l. fall. e accertando ai fini dello stato di insolvenzal’esistenza di debiti erariali scaduti sulla base delle domande diammissione allo stato passivo dell’Agenzia Riscossione (ADER), debiti nonestinti con le definizioni agevolate;che ha proposto ricorso per cassazione la società debitrice, affidato acinque motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento, ammesso algratuito patrocinio, controricorso ulteriormente illustrato da memoria eche il creditore istante intimato non si è costituito nel giudizio dilegittimità.CONSIDERATO CHERisulta dalle informazioni di cancelleria che, stante l’impossibilità dinotificare l’avviso dell’adunanza camerale al difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonpiù iscritta al REGINDE, il difensore è deceduto;che nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore, avvenutadopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, determinala necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione allaparte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di unnuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'eserciziodel diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilitàdeve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili daquanto accade nelle fasi di merito (Cass., Sez.

U, n. 477/2006; Cass.,Sez.

U., n. 1206/2006);Numero registro generale 25282/2021Numero sezionale 1511/2026Numero di raccolta generale 9576/2026Data pubblicazione 14/04/2026che deve, pertanto, disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo perconsentirsi la comunicazione dell’adunanza camerale alla partepersonalmente, al fine di munirsi di nuovo difensore (Cass., n.24681/2009; Cass., n. 21442/2007), non essendovi altro difensore dellaparte ricorrente (Cass., n. 22020/2007), né risultando che la partericorrente è stata già informata dell’evento (Cass. n. 7751/2020); P.Q.MLa Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire lacomunicazione della nuova fissazione dell’adunanza alla parte ricorrentepersonalmente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/03/2026.Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Unipersonale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Padovan-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2220/2021depositata il 31/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 25282/2021Numero sezionale 1511/2026Numero di raccolta generale 9576/2026Data pubblicazione 14/04/2026PREMESSO CHEIl Tribunale di Vicenza ha dichiarato il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. unipersonale, su istanza del creditoreOLARU [OSCURATO:PERSONA], lavoratore dipendente, ritenendo superata la soglia dicui all’art. 15, nono comma, l. fall. e accertando l’insolvenza della societàdebitrice;che la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, harigettato il reclamo, confermando il superamento della soglia di cui all’art.15, nono comma, l. fall. e accertando ai fini dello stato di insolvenzal’esistenza di debiti erariali scaduti sulla base delle domande diammissione allo stato passivo dell’Agenzia Riscossione (ADER), debiti nonestinti con le definizioni agevolate;che ha proposto ricorso per cassazione la società debitrice, affidato acinque motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento, ammesso algratuito patrocinio, controricorso ulteriormente illustrato da memoria eche il creditore istante intimato non si è costituito nel giudizio dilegittimità.CONSIDERATO CHERisulta dalle informazioni di cancelleria che, stante l’impossibilità dinotificare l’avviso dell’adunanza camerale al difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonpiù iscritta al REGINDE, il difensore è deceduto;che nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore, avvenutadopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, determinala necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione allaparte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di unnuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'eserciziodel diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilitàdeve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili daquanto accade nelle fasi di merito (Cass., Sez. U, n. 477/2006; Cass.,Sez. U., n. 1206/2006);Numero registro generale 25282/2021Numero sezionale 1511/2026Numero di raccolta generale 9576/2026Data pubblicazione 14/04/2026che deve, pertanto, disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo perconsentirsi la comunicazione dell’adunanza camerale alla partepersonalmente, al fine di munirsi di nuovo difensore (Cass., n.24681/2009; Cass., n. 21442/2007), non essendovi altro difensore dellaparte ricorrente (Cass., n. 22020/2007), né risultando che la partericorrente è stata già informata dell’evento (Cass. n. 7751/2020); P.Q.MLa Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire lacomunicazione della nuova fissazione dell’adunanza alla parte ricorrentepersonalmente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/03/2026.Il PresidenteMassimo Ferro
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