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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26919/2026

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Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione dilegge e il vizio della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata,con particolare riguardo alla mancata riqualificazione del reato contestatonell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. e all’esclusionedell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen., è privo di specificità poiché èmeramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente valutati e respintidalla Corte di merito che, con corretti argomenti logici e giuridici, con i quali ilricorrente omette del tutto di confrontarsi, ha evidenziato come, nellavalutazione sulla particolare tenuità del fatto, si dovessero considerare sia lemodalità di commissione del fatto sia il complesso di danni patrimonialioggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato, in quanto a quest’ultimoriconducibili (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);che non è censurabile la sentenza impugnata per l’omessa risposta allaspecifica deduzione, relativa alla ritenuta applicazione dell’aggravante di cuiall’art. 61 n. 2 cod. pen., prospettata con il gravame, poiché risulta che il motivodi appello sul punto, ricopiato testualmente nel ricorso, era del tutto generico,non essendosi il ricorrente confrontato con la chiara ricostruzione dei fatti giàofferta dal primo giudice sulla base delle deposizioni testimoniali, da cuiemergeva che l’auto rubata era servita per commettere il furto, poi non portato atermine (si veda, in proposito, pag. 5);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione dilegge e il vizio della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata,con particolare riguardo alla mancata riqualificazione del reato contestatonell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. e all’esclusionedell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen., è privo di specificità poiché èmeramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente valutati e respintidalla Corte di merito che, con corretti argomenti logici e giuridici, con i quali ilricorrente omette del tutto di confrontarsi, ha evidenziato come, nellavalutazione sulla particolare tenuità del fatto, si dovessero considerare sia lemodalità di commissione del fatto sia il complesso di danni patrimonialioggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato, in quanto a quest’ultimoriconducibili (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);che non è censurabile la sentenza impugnata per l’omessa risposta allaspecifica deduzione, relativa alla ritenuta applicazione dell’aggravante di cuiall’art. 61 n. 2 cod. pen., prospettata con il gravame, poiché risulta che il motivodi appello sul punto, ricopiato testualmente nel ricorso, era del tutto generico,non essendosi il ricorrente confrontato con la chiara ricostruzione dei fatti giàofferta dal primo giudice sulla base delle deposizioni testimoniali, da cuiemergeva che l’auto rubata era servita per commettere il furto, poi non portato atermine (si veda, in proposito, pag. 5);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 26919/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris