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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21722/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Napoli il 19 dicembre 2025; rilevato che con un unico motivo lamenta, in maniera del tutto aspecifica, vizi inerenti alla determinazione della pena, ovvero un motivo non consentito; ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01); ritenuto che il motivo proposto attiene al quantum della pena irrogata (che si assume ridotta in diverse proporzioni per la detentiva e la pecuniaria) è inammissibile, essendosi al chiaramente al di fuori dei casi di pena illegale; considerato che tale ultima ipotesi si verifica solo se la pena indicata in dispositivo è per genere, specie o per valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il reato cui è ricondotto il fatto storico, mentre invece è illegittima, se commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto: cfr., in Motivazione, Sez.

U, n: 47182 del 31/03/2022, Rv. 283818 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Napoli il 19 dicembre 2025; rilevato che con un unico motivo lamenta, in maniera del tutto aspecifica, vizi inerenti alla determinazione della pena, ovvero un motivo non consentito; ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01); ritenuto che il motivo proposto attiene al quantum della pena irrogata (che si assume ridotta in diverse proporzioni per la detentiva e la pecuniaria) è inammissibile, essendosi al chiaramente al di fuori dei casi di pena illegale; considerato che tale ultima ipotesi si verifica solo se la pena indicata in dispositivo è per genere, specie o per valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il reato cui è ricondotto il fatto storico, mentre invece è illegittima, se commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto: cfr., in Motivazione, Sez. U, n: 47182 del 31/03/2022, Rv. 283818 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M
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