CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 32653/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di SAVONAgato avviso aITé parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 14/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Savona pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica, in relazione alla ritenuta configurazione del tentativo; 1.2. Violazione di legge per la negazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.6, cod.pen. 1.3. Violazione di legge in relazione alla non riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le aggravanti; 1.4. pena eccessiva. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità con ricorso per cassazione delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure in esame non sono comprese nell'elencazione tassativa ora riportata, così rimanendo al di fuori del perimetro delineato dal legislatore con riguardo alla possibilità di impugnare con ricorso per cassazione la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444. cod.proc.pen. Anche le censure relative alla qualificazione giuridica del fatto si sostanziano in una mera rivalutazione dei fatti che, in quanto tale, non propone questioni scrutinabili in Cassazione. 3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila dascium, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il Consigliere