CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46724/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva respinto l'istanza di restituzione della somma di euro 164.000, sequestrata il 24/3/2005 a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento penale n. 6227/2005 RNR. Secondo l'istanza di restituzione, Saldarini avrebbe dovuto consegnare la somma sequestrata, proveniente da un conto corrente riferito ad una società estera del gruppo Calvasina, come premio ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il raggiungimento di determinati risultati economici. L'ordinanza opposta osservava che, stando a quanto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], la somma era riconducibile alla società [OSCURATO:PERSONA], con sede in Lussemburgo, non essendo avvenuto alcun pagamento; diversamente, sarebbero stati ipotizzabili reati, quanto meno di tipo fiscale. Secondo gli opponenti, Saldarini aveva agito come mero incaricato dei quattro beneficiari; non emergeva alcuna condotta delittuosa e l'importo della somma irritualmente trasportata nel territorio nazionale non superava la soglia penalmente rilevante per legge; non era ipotizzabile alcun riciclaggio. Secondo la Corte territoriale, le dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA] non avevano trovato alcun riscontro; in particolare, non emergeva alcun incarico di consulenza da parte della [OSCURATO:PERSONA], i documenti prodotti erano senza data o successivi al sequestro e, comunque, non risultava che fosse stato concordato un importo per l'asserita e non provata attività di consulenza. 2. Ricorrono per cassazione i difensori degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, vizio di motivazione. I ricorrenti censurano la motivazione dell'ordinanza impugnata, che acriticamente aveva richiamato quella dell'ordinanza opposta, così privando gli opponenti di un grado di giudizio, non trattando tutti i motivi di opposizione. In un secondo motivo, i ricorrenti deducOn0g5 vizio di motivazione per la scorretta valutazione della documentazione allegata dalla difesa e dell'istruttoria svolta nel corso delle indagini preliminari. L'ordinanza si limitava a dichiarare non riscontrata la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] - all'epoca indagato - senza compiutamente valutare la produzione difensiva. In un terzo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della produzione documentale operata dalla difesa e al rigetto dell'istanza di restituzione della somma. La Corte' non aveva valutato le risultanze processuali che dimostravano l'accordo con la [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dei compensi e il mandato conferito a Saldarini per la concreta tradito del denaro, circostanza perfezionatasi ai fini del passaggio della proprietà della res. Inoltre, non vi era alcun elemento che dimostrassero il reato di riciclaggio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. I ricorrenti censurano l'ordinanza impugnata per avere riprodotto la motivazione dell'ordinanza opposta, così risultando priva di una effettiva motivazione: al contrario, il provvedimento impugnato, dopo aver dato atto dei quattro motivi di opposizione, individua quello centrale per la decisione: la effettiva idoneità dei documenti prodotti a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito un incarico a Arnaboldi, Capuzzo, Molteni e Calvasina, ch.e la somma sequestrata a Saldarini era destinata al compenso e l'importo concordato di detto compenso; idoneità che viene negata sulla base della mancanza di data e dell'incertezza della provenienza di alcuni documenti, nonché della data successiva al sequestro di altri documenti. Tale motivazione rendeva irrilevante l'aspetto penale della vicenda. In verità, a fronte di questa motivazione, i ricorrenti, del tutto genericamente, affermano che le risultanze processuale avrebbero, al contrario, "limpidamente evidenziato" l'incarico a Saldarini e l'accordo con la [OSCURATO:PERSONA]: affermazione priva di spessore, in quanto, in sostanza, priva di argomentazione e, quindi, inidonea a sostenere il vizio di travisamento della prova denunciato nel terzo motivo di ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al ( pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così