Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 35223/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 15675-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 1802 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3628/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/06/2015 R.G.N.;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 18 maggio 2022 - Pres.

Berrino, rel. 1.1 • Buffa - causa n. - 17 - Mastrangelo ontro INPS La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 17.6.15 ha confermato la sentenza 8.10.10 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato la domanda dei ricorrenti in epigrafe volta al pagamento della pensione superstiti per lavoro svolto quale bracciante agricola dalla signora Sconcia, rispettivamente moglie e madre dei ricorrenti.

In particolare, la corte ha rilevato che non era stata fornita prova della vivenza a carico della lavorathce, né prova del lavoro della stessa, essendovi stata contestazione dell'INPS sulla effettività dello stesso ed essendo generica la prova testimoniale offerta dalla parte privata.

Avverso tale sentenza ricorrono i ricorrenti in epigrafe per due motivi, cui resiste l'INPS con controricorso.

Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 9 e 13 r.d.l. 636 del 39, 13 legge 1338 del 62, 2697 codice civile, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p,.c., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la corte territoriale trascurato che il requisito della vivenza non era stato contestato in sede amministrativa né in primo grado, ove l'INPS era rimasto contumace, e che il possesso del requisito contributivo risultava dall'estratto conto della lavoratrice e dal modello C2 di dichiarazione del rapporto e regolarizzazione contributiva.

Il motivo è inammissibile.

Mentre non è possibile fondare una non contestazione in relazione alla contumacia della parte, essendo questo, nel nostro ordinamento, comportamento processuale non valutabile ai fini sostanziali, i requisiti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio devono sempre essere allegati e provati dalla parte; nella specie, la parte ha invocato l'estratto conto contributivo INPS, che in sé ha solo valenza di agevolazione probatoria del rapporto, non determinante in presenza di contestazione dell'effettività del rapporto.

Il motivo è inoltre inammissibile in quanto non sono stati riprodotti in ricorso i documenti invocati dalla parte.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 13 legge citata e 2697 codice civile, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la stessa trascurato la rilevanza del modello C2 ed il condono che aveva un valore confessorio del rapporto di lavoro.

Il secondo motivo è anch'esso inammissibile e ciò da un lato perché incorre nel vizio di difetto di* autosufficienza del ricorso già rilevante per il primo motivo, e dall'altro lato in quanto non si parametra alla sentenza impugnata, che ha fondato sul difetto di prova del rapporto di lavoro e sulla genericità delle risultanze testimoniali la decisione di rigetto nel merito della domanda.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. tritg il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3500 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15675-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 1802 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3628/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/06/2015 R.G.N.;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 18 maggio 2022 - Pres. Berrino, rel. 1.1 • Buffa - causa n. - 17 - Mastrangelo ontro INPS La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 17.6.15 ha confermato la sentenza 8.10.10 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato la domanda dei ricorrenti in epigrafe volta al pagamento della pensione superstiti per lavoro svolto quale bracciante agricola dalla signora Sconcia, rispettivamente moglie e madre dei ricorrenti. In particolare, la corte ha rilevato che non era stata fornita prova della vivenza a carico della lavorathce, né prova del lavoro della stessa, essendovi stata contestazione dell'INPS sulla effettività dello stesso ed essendo generica la prova testimoniale offerta dalla parte privata. Avverso tale sentenza ricorrono i ricorrenti in epigrafe per due motivi, cui resiste l'INPS con controricorso. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 9 e 13 r.d.l. 636 del 39, 13 legge 1338 del 62, 2697 codice civile, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p,.c., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la corte territoriale trascurato che il requisito della vivenza non era stato contestato in sede amministrativa né in primo grado, ove l'INPS era rimasto contumace, e che il possesso del requisito contributivo risultava dall'estratto conto della lavoratrice e dal modello C2 di dichiarazione del rapporto e regolarizzazione contributiva. Il motivo è inammissibile. Mentre non è possibile fondare una non contestazione in relazione alla contumacia della parte, essendo questo, nel nostro ordinamento, comportamento processuale non valutabile ai fini sostanziali, i requisiti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio devono sempre essere allegati e provati dalla parte; nella specie, la parte ha invocato l'estratto conto contributivo INPS, che in sé ha solo valenza di agevolazione probatoria del rapporto, non determinante in presenza di contestazione dell'effettività del rapporto. Il motivo è inoltre inammissibile in quanto non sono stati riprodotti in ricorso i documenti invocati dalla parte. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 13 legge citata e 2697 codice civile, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la stessa trascurato la rilevanza del modello C2 ed il condono che aveva un valore confessorio del rapporto di lavoro. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile e ciò da un lato perché incorre nel vizio di difetto di* autosufficienza del ricorso già rilevante per il primo motivo, e dall'altro lato in quanto non si parametra alla sentenza impugnata, che ha fondato sul difetto di prova del rapporto di lavoro e sulla genericità delle risultanze testimoniali la decisione di rigetto nel merito della domanda. Spese secondo soccombenza. Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. tritg il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3500 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell
Sentenza Cassazione n. 35223/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris