Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18297/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 83-44880-2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la assoluta genericità dei motivi, che neppure si confrontano con l'articolato apparato motivazione della decisione impugnata, confermativa di quella di primo grado, replicando argomenti già spesi con i motivi di gravame nel merito e congruamente confutati dalla Corte territoriale, con logica ed ineccepibile motivazione.

1.1. Il denunziato deficit di logicità e coerenza della motivazione in punto di valutazione ed apprezzamento della prova, fonda invero sulla rinnovata richiesta di una alternativa ricostruzione del fatto, che la Corte di merito ha argomentato sulla base della serena e puntuale analisi delle emergenze processuali in modo coerente ed esente da censure.

Il ricorso è dunque teso ad investire la Corte di legittimità di una non consentita facoltà di diretto apprezzamento del fatto, non confrontandosi altresì con la corretta ed adeguata motivazione spesa nel giudizio di merito, ove la credibilità dei testi è stata vagliata nel merito dalla doppia pronuncia conforme di condanna.

1.2. Occorre comunque rammentare che il sindacato di legittimità si esplica in un controllo sulla motivazione dei giudici del merito al fine di verificare se essa sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito; è preclusa, invece, alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così, di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione).

Nel contempo, il travisamento della prova introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

Detto vizio, in caso di duplice pronuncia conforme di condanna, può avere rilievo solo quando «l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio» (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406); pertanto, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che 83-44880-2021 sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723).

1.3. La Corte territoriale, analizzando nuovamente il compendio probatorio già formatosi in primo grado, ha inteso ribadire che, a fronte della lucida descrizione dei fatti offerta dalla persona offesa e delle dichiarazioni testimoniali, non era possibile pervenire a conclusioni diverse sull'esito della valutazione processuale.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o errotti <-1-11ti [OSCURATO:PERSONA] 7L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 83-44880-2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la assoluta genericità dei motivi, che neppure si confrontano con l'articolato apparato motivazione della decisione impugnata, confermativa di quella di primo grado, replicando argomenti già spesi con i motivi di gravame nel merito e congruamente confutati dalla Corte territoriale, con logica ed ineccepibile motivazione. 1.1. Il denunziato deficit di logicità e coerenza della motivazione in punto di valutazione ed apprezzamento della prova, fonda invero sulla rinnovata richiesta di una alternativa ricostruzione del fatto, che la Corte di merito ha argomentato sulla base della serena e puntuale analisi delle emergenze processuali in modo coerente ed esente da censure. Il ricorso è dunque teso ad investire la Corte di legittimità di una non consentita facoltà di diretto apprezzamento del fatto, non confrontandosi altresì con la corretta ed adeguata motivazione spesa nel giudizio di merito, ove la credibilità dei testi è stata vagliata nel merito dalla doppia pronuncia conforme di condanna. 1.2. Occorre comunque rammentare che il sindacato di legittimità si esplica in un controllo sulla motivazione dei giudici del merito al fine di verificare se essa sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito; è preclusa, invece, alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così, di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione). Nel contempo, il travisamento della prova introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. Detto vizio, in caso di duplice pronuncia conforme di condanna, può avere rilievo solo quando «l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio» (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406); pertanto, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che 83-44880-2021 sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723). 1.3. La Corte territoriale, analizzando nuovamente il compendio probatorio già formatosi in primo grado, ha inteso ribadire che, a fronte della lucida descrizione dei fatti offerta dalla persona offesa e delle dichiarazioni testimoniali, non era possibile pervenire a conclusioni diverse sull'esito della valutazione processuale. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o errotti <-1-11ti [OSCURATO:PERSONA] 7L
Sentenza Cassazione n. 18297/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris