CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 28146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso in cassazione per inosservanza dell’art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c., per le ra- gioni di seguito argomentate. L’art. 369 c.p.c. dispone a pena di improcedibilità che, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti, insieme col ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza, «con la re- lazione di notificazione, se questa è avvenuta» (v. art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c.). Tale formalità è diretta a consentire di verificare la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dato atto della notifica della sentenza impugnata a mezzo Pec, avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tuttavia, a se- guito degli appositi controlli effettuati dal Collegio e dalla cancelleria negli incartamenti processuali, alla data dell’udienza non è stata rinve- nuta fra questi ultimi la relazione di notifica. L’unica copia della sen- tenza della Corte di appello di Messina n. 353/2018 presente in atti è quella prodotta all’atto di iscrizione del ricorso il 1°/10/2018 dall’avvo- cato di parte ricorrente (come da timbro apposto dall’ufficio depositi), che è copia conforme all’originale per uso ricorso in cassazione, rila- sciata in data 9/7/2018 (cfr. la certificazione della cancelleria, allegata agli atti). 2 di 4 – RG 26870/2018 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 26870/2018 Numero sezionale 1305/2022 Numero di raccolta generale 28146/2022 Data pubblicazione 27/09/2022 In particolare, a seguito dei predetti controlli, copia della sentenza impugnata con allegata la relazione di notificazione non è stata rinve- nuta nemmeno nel fascicolo depositato dalla parte controricorrente. Infatti, ciò avrebbe consentito di assicurare la procedibilità del ricorso (cfr. Cass. SU 10648/2017). Né sono applicabili le regole dettate da un’altra pronuncia delle Se- zioni Unite (Cass. SU 8312/2019) per disciplinare le conseguenze del difetto delle attestazioni di conformità. Infatti, il caso de quo è diverso e più grave, risolvendosi nel mancato deposito della relazione di noti- ficazione, cioè in questo caso dei relativi messaggi Pec con le ricevute, trattandosi di notificazione per via telematica (cfr. Cass. SU 8312/2019, cit., p. 42). Infine, nel caso di specie il periodo di tempo intercorrente tra la pub- blicazione della sentenza impugnata (13/4/2018) e la notifica del ri- corso (7/9/2018) è maggiore del termine breve (art. 325, co. 2 c.p.c.: sessanta giorni). Pertanto, la tempestività della proposizione del ri- corso in cassazione non può essere verificata nemmeno in tale modo (come sarebbe altrimenti consentito sulla base della giurisprudenza di questa Corte: cfr., tra le altre, Cass. 11386/2019). 3. - Pertanto è inevitabile dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. 1839/2022). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in disposi- tivo. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna la parte ri- corrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 1.800,00 Euro, oltre a 200,00 Euro per esborsi, nonché spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. 3 di 4 – RG 26870/2018 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3