Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00214/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Marco DALL'OLIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, per la parte che qui interessa, la richiesta avanzata dal pubblico ministero di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato in data 15 febbraio 2012, irrevocabile il 25 febbraio 2015, con la quale Ghigo COSSU è stato giudicato responsabile dei reati allo stesso ascritti e condannato alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il giudice dell'esecuzione ha dato atto dell'esistente contrasto tra motivazione, nella quale espressamente il giudice aveva escluso la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena per i precedenti penali dell'imputato, ma ha dato prevalenza al dispositivo che tale beneficio ha concesso, valorizzando la circostanza che l'eventuale errore avrebbe dovuto essere oggetto dell'impugnazione che non risulta essere stata proposta.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze che denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. poiché il dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato in data 15 febbraio 2012 è chiaramente il frutto di un errore materiale, da correggere sulla base di quanto risulta dalla motivazione nella quale il giudice aveva motivatamente escluso la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena.

Il ricorrente richiama alcune massime giurisprudenziali che consentirebbero, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale obiettivamente riconoscibile contenuto nel dispositivo, il ricorso alla motivazione per individuare l'errore ed eliminarne gli effetti (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 - dep. 2019, B. Rv. 275690 «In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso»; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269 «In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti. (Nella specie, la Corte ha disposto la rettifica del dispositivo della sentenza di appello in cui mancava il riferimento nominativo alle posizioni di taluni degli imputati appellanti, rilevando che dall'esame della motivazione risultava chiaramente ricostruibile il percorso seguito dal giudice in merito alla conferma della condanna degli imputati, attraverso la disamina dei motivi di appello da questi proposti e l'analisi della sentenza di primo grado»).

Evidenzia altresì che anche altre sentenze non massimate si ispirano ai medesimi principi proprio per quello che riguarda il beneficio della sospensione condizionale (Sez. 3, n. 10075 del 14/11/2019 - dep. 2020). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il ricorso fa leva, per sostenere l'emendabilità del dispositivo mediante l'eliminazione del beneficio della sospensione condizionale, sulla presunta specularità tra l'ipotesi in discorso e quella in cui, invece, il beneficio non sia stato concesso.

Contrariamente a quanto ritenuto dal pubblico ministero ricorrente, la situazione che si verifica quando il dispositivo — in contrasto con la motivazione — concede il beneficio della sospensione condizionale non è speculare all'ipotesi in cui il beneficio non sia stato concesso — pur a fronte di una motivazione che a tale beneficio faccia riferimento — perché si tratta, invece di situazioni opposte, nel senso di reciprocamente confliggenti.

2.1. La radicale divergenza delle due richiamate situazioni si apprezza ove si faccia caso alle conseguenze che discendo per l'imputato nell'un caso e nell'altro.

Nel primo caso, l'imputato può decidere di acquietarsi alla decisione del giudice perché fa legittimo affidamento sulla temporanea e condizionata non eseguibilità della condanna; nel secondo caso, invece, l'imputato ha tutto l'interesse a impugnare la decisione per richiedere l'applicazione del beneficio che pure il giudice aveva ritenuto di dover concedere nella parte motivazionale della decisione, così palesandosi una evidente contraddittorietà della sentenza.Si comprende, quindi, perché il legislatore ha anzitutto ricondotto la questione della correzione dell'errore agli ordinari mezzi di impugnazione ex art. 130, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., salva l'ipotesi della correzione d'ufficio ex art. 547 da parte dello stesso giudice che l'ha pronunciata.

2.2. La possibilità di procedere alla correzione ex art. 130 cod. proc. pen. nella fase esecutiva sconta, dunque, un doppio limite intrinseco: che si tratti di errore materiale che non determini una nullità; che l'eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto.

Ebbene, il contenuto precettivo della sentenza che concede il beneficio della sospensione condizionale è sostanzialmente diverso, anzi opposto, a quello della decisione che non lo concede: si tratta, dunque, di una modificazione essenziale adottata in malam partem.

2.3. Del resto, nel caso di specie l'errore in cui sarebbe incorso il giudice non è neppure di tipo materiale, ma si ascrive piuttosto all'errore di diritto perché, come sottolinea il pubblico ministero ricorrente, il beneficio della sospensione condizionale non poteva essere concesso in presenza di precedenti ostativi.

Si è, in proposito, da tempo affermato che «non è rimediabile con lo strumento della correzione di errore materiale, in quanto statuizione derivante, invece, da errore concettuale, l'illegittima concessione, in sentenza, del beneficio della sospensione condizionale della pena, suscettibile di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinari mezzi di impugnazione» (Sez. 3, n. 33960 del 10/06/2010, Siciliano, Rv. 248363).

Si tratta, del resto, di un orientamento consolidato: - «In tema di sospensione condizionale della pena, laddove ne sia indicata la concessione nella sola motivazione ma non nel dispositivo della sentenza, quest'ultimo prevale, costituendo esso l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, a differenza della motivazione che ha, invece, solo funzione strumentale» (Sez. 4, n. 12929 del 04/12/2012 - dep. 2013, Florea, Rv. 255421); «Il contrasto tra dispositivo e motivazione, in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non determina la nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare tale divergenza mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 547 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 35802 del 27/04/2007, Manzi, Rv. 237422), prima dell'esperimento dei mezzi di impugnazione che tale rimedio precludono alla luce della chiara previsione del secondo periodo dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen. a tenore del quale «Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione».

Infatti, l'errore in cui, in ipotesi, sarebbe incorso il giudice di primo grado determina un vizio deducibile con l'impugnazione, sicché rimane coperto dal giudicato quando l'impugnazione non sia validamente proposta e il vizio dedotto.

3. Del resto, le pronunce citate dal pubblico ministero ricorrente non sono conferenti rispetto al caso di specie: - Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 - dep. 2019, B. Rv. 275690, è così massimata: «In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso».

Si trattava, però, della mancata concessione del beneficio nel giudizio di secondo grado a fronte di una motivazione che, accogliendo il relativo motivo di appello, aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti per concederlo, senza però riformare il dispositivo della sentenza di primo grado, sicché la Corte di legittimità ha accolto il ricorso per contraddittorietà della motivazione; - Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269, è così massimata: «In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti».

Si trattava, però, della disposta rettifica da parte della Corte di cassazione del dispositivo della sentenza di appello in cui mancava il riferimento nominativo alle posizioni di taluni degli imputati appellanti, rilevando che dall'esame della motivazione risultava chiaramente ricostruibile il percorso seguito dal giudice in merito alla conferma della condanna degli imputati, attraverso la disamina dei motivi di appello da questi proposti e l'analisi della sentenza di primo grado.

3.1. Le argomentazioni del pubblico ministero ricorrente sono, dunque, infondate con conseguen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Marco DALL'OLIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, per la parte che qui interessa, la richiesta avanzata dal pubblico ministero di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato in data 15 febbraio 2012, irrevocabile il 25 febbraio 2015, con la quale Ghigo COSSU è stato giudicato responsabile dei reati allo stesso ascritti e condannato alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il giudice dell'esecuzione ha dato atto dell'esistente contrasto tra motivazione, nella quale espressamente il giudice aveva escluso la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena per i precedenti penali dell'imputato, ma ha dato prevalenza al dispositivo che tale beneficio ha concesso, valorizzando la circostanza che l'eventuale errore avrebbe dovuto essere oggetto dell'impugnazione che non risulta essere stata proposta. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze che denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. poiché il dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato in data 15 febbraio 2012 è chiaramente il frutto di un errore materiale, da correggere sulla base di quanto risulta dalla motivazione nella quale il giudice aveva motivatamente escluso la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente richiama alcune massime giurisprudenziali che consentirebbero, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale obiettivamente riconoscibile contenuto nel dispositivo, il ricorso alla motivazione per individuare l'errore ed eliminarne gli effetti (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 - dep. 2019, B. Rv. 275690 «In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso»; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269 «In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti. (Nella specie, la Corte ha disposto la rettifica del dispositivo della sentenza di appello in cui mancava il riferimento nominativo alle posizioni di taluni degli imputati appellanti, rilevando che dall'esame della motivazione risultava chiaramente ricostruibile il percorso seguito dal giudice in merito alla conferma della condanna degli imputati, attraverso la disamina dei motivi di appello da questi proposti e l'analisi della sentenza di primo grado»). Evidenzia altresì che anche altre sentenze non massimate si ispirano ai medesimi principi proprio per quello che riguarda il beneficio della sospensione condizionale (Sez. 3, n. 10075 del 14/11/2019 - dep. 2020). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorso fa leva, per sostenere l'emendabilità del dispositivo mediante l'eliminazione del beneficio della sospensione condizionale, sulla presunta specularità tra l'ipotesi in discorso e quella in cui, invece, il beneficio non sia stato concesso. Contrariamente a quanto ritenuto dal pubblico ministero ricorrente, la situazione che si verifica quando il dispositivo — in contrasto con la motivazione — concede il beneficio della sospensione condizionale non è speculare all'ipotesi in cui il beneficio non sia stato concesso — pur a fronte di una motivazione che a tale beneficio faccia riferimento — perché si tratta, invece di situazioni opposte, nel senso di reciprocamente confliggenti. 2.1. La radicale divergenza delle due richiamate situazioni si apprezza ove si faccia caso alle conseguenze che discendo per l'imputato nell'un caso e nell'altro. Nel primo caso, l'imputato può decidere di acquietarsi alla decisione del giudice perché fa legittimo affidamento sulla temporanea e condizionata non eseguibilità della condanna; nel secondo caso, invece, l'imputato ha tutto l'interesse a impugnare la decisione per richiedere l'applicazione del beneficio che pure il giudice aveva ritenuto di dover concedere nella parte motivazionale della decisione, così palesandosi una evidente contraddittorietà della sentenza.Si comprende, quindi, perché il legislatore ha anzitutto ricondotto la questione della correzione dell'errore agli ordinari mezzi di impugnazione ex art. 130, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., salva l'ipotesi della correzione d'ufficio ex art. 547 da parte dello stesso giudice che l'ha pronunciata. 2.2. La possibilità di procedere alla correzione ex art. 130 cod. proc. pen. nella fase esecutiva sconta, dunque, un doppio limite intrinseco: che si tratti di errore materiale che non determini una nullità; che l'eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto. Ebbene, il contenuto precettivo della sentenza che concede il beneficio della sospensione condizionale è sostanzialmente diverso, anzi opposto, a quello della decisione che non lo concede: si tratta, dunque, di una modificazione essenziale adottata in malam partem. 2.3. Del resto, nel caso di specie l'errore in cui sarebbe incorso il giudice non è neppure di tipo materiale, ma si ascrive piuttosto all'errore di diritto perché, come sottolinea il pubblico ministero ricorrente, il beneficio della sospensione condizionale non poteva essere concesso in presenza di precedenti ostativi. Si è, in proposito, da tempo affermato che «non è rimediabile con lo strumento della correzione di errore materiale, in quanto statuizione derivante, invece, da errore concettuale, l'illegittima concessione, in sentenza, del beneficio della sospensione condizionale della pena, suscettibile di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinari mezzi di impugnazione» (Sez. 3, n. 33960 del 10/06/2010, Siciliano, Rv. 248363). Si tratta, del resto, di un orientamento consolidato: - «In tema di sospensione condizionale della pena, laddove ne sia indicata la concessione nella sola motivazione ma non nel dispositivo della sentenza, quest'ultimo prevale, costituendo esso l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, a differenza della motivazione che ha, invece, solo funzione strumentale» (Sez. 4, n. 12929 del 04/12/2012 - dep. 2013, Florea, Rv. 255421); «Il contrasto tra dispositivo e motivazione, in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non determina la nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare tale divergenza mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 547 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 35802 del 27/04/2007, Manzi, Rv. 237422), prima dell'esperimento dei mezzi di impugnazione che tale rimedio precludono alla luce della chiara previsione del secondo periodo dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen. a tenore del quale «Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione». Infatti, l'errore in cui, in ipotesi, sarebbe incorso il giudice di primo grado determina un vizio deducibile con l'impugnazione, sicché rimane coperto dal giudicato quando l'impugnazione non sia validamente proposta e il vizio dedotto. 3. Del resto, le pronunce citate dal pubblico ministero ricorrente non sono conferenti rispetto al caso di specie: - Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 - dep. 2019, B. Rv. 275690, è così massimata: «In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso». Si trattava, però, della mancata concessione del beneficio nel giudizio di secondo grado a fronte di una motivazione che, accogliendo il relativo motivo di appello, aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti per concederlo, senza però riformare il dispositivo della sentenza di primo grado, sicché la Corte di legittimità ha accolto il ricorso per contraddittorietà della motivazione; - Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269, è così massimata: «In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti». Si trattava, però, della disposta rettifica da parte della Corte di cassazione del dispositivo della sentenza di appello in cui mancava il riferimento nominativo alle posizioni di taluni degli imputati appellanti, rilevando che dall'esame della motivazione risultava chiaramente ricostruibile il percorso seguito dal giudice in merito alla conferma della condanna degli imputati, attraverso la disamina dei motivi di appello da questi proposti e l'analisi della sentenza di primo grado. 3.1. Le argomentazioni del pubblico ministero ricorrente sono, dunque, infondate con conseguen
Sentenza Cassazione n. 00214/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris