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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05471/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 12/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia; letta la memoria con la quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza di affidamento in prova, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiestadi semilibertà ed ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.. con riferimento alla condanna inflittagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia con sentenza in data 7 novembre 2013.

2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ed insistendo per l'annullamento della stessa rispetto al diniego dell'affidamento in prova.

3. In data 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente rinunciato al ricorso per cassazione, mediante dichiarazione da lui sottoscritta ed autenticata dal difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia allo stesso da parte del ricorrente.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 12/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia; letta la memoria con la quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza di affidamento in prova, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiestadi semilibertà ed ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.. con riferimento alla condanna inflittagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia con sentenza in data 7 novembre 2013. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ed insistendo per l'annullamento della stessa rispetto al diniego dell'affidamento in prova. 3. In data 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente rinunciato al ricorso per cassazione, mediante dichiarazione da lui sottoscritta ed autenticata dal difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia allo stesso da parte del ricorrente. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373). P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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