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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 30352/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONE.dato-~50-a-1-[~- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. _1129/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto, con riferimento alla possibliità di ricondurre quest'ultimo alla meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I! ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. peri. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23,6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 201/.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivealla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr.. art. 1, co. 51 ; dela 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

3. Non rientra più, pertanto, tra i motivi di 'icorribilità per cassazione quello -come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. per.

E, quanto alla qualificazione giuridica dei fatto, va rilevato che, al d là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, !a contesta- zione dell'erronea qualificazione giuridica dei fatto (nei caso in esame, a fronte della detenzione a fini di spaccio di 186 dos; medie singole di cocaina) risulta in- consistente e si risolve in una formula vuota di contenuti„ non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti Verrone.a qualificazione giuri- dica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza.

Condivisibiirriente, questa Corte di iegittimità ha affermato -e va qui ribadito- che l'erroneità della qualificazione giuridica dei fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento„ parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i !imiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 dei 8/1/2018, Boua- roua, Rv. 272026).

E. in ogni caso, che a seguito deliiintroqu.,..ione deart, 4-43 comma 2 bis cod. proc. per. la possibilità dI ricorrere per cassazione deducendo erronea qualificazione, del fatto contenuto -; uno sentenza d petteggiarnierto N. 1129/2023 R.G. limitata ai casi in cui tale qualificazione risuiti„ con indiscussa immediatezza, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto dei capo d'imputazione, dovendo in per- ticolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo dei ricorso, aspetti in fatto e probatori che non nsuitino con immediatezza dalla contestazione (così sez. 6 ord. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, R`l 272252); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. i'erronea qualificazione del fatto contenuto :n sentenza è !imitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammis- sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo dei provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 dei 20/03/2018 Rv 272619);

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammisslbilita (Corte Cosi. sent. n. 1 86 dei 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente ai panamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa uelie ammende.

Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il C igli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONE.dato-~50-a-1-[~- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. _1129/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto, con riferimento alla possibliità di ricondurre quest'ultimo alla meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I! ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. peri. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23,6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 201/. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivealla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr.. art. 1, co. 51 ; dela 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". 3. Non rientra più, pertanto, tra i motivi di 'icorribilità per cassazione quello -come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. per. E, quanto alla qualificazione giuridica dei fatto, va rilevato che, al d là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, !a contesta- zione dell'erronea qualificazione giuridica dei fatto (nei caso in esame, a fronte della detenzione a fini di spaccio di 186 dos; medie singole di cocaina) risulta in- consistente e si risolve in una formula vuota di contenuti„ non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti Verrone.a qualificazione giuri- dica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza. Condivisibiirriente, questa Corte di iegittimità ha affermato -e va qui ribadito- che l'erroneità della qualificazione giuridica dei fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento„ parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i !imiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 dei 8/1/2018, Boua- roua, Rv. 272026). E. in ogni caso, che a seguito deliiintroqu.,..ione deart, 4-43 comma 2 bis cod. proc. per. la possibilità dI ricorrere per cassazione deducendo erronea qualificazione, del fatto contenuto -; uno sentenza d petteggiarnierto N. 1129/2023 R.G. limitata ai casi in cui tale qualificazione risuiti„ con indiscussa immediatezza, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto dei capo d'imputazione, dovendo in per- ticolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo dei ricorso, aspetti in fatto e probatori che non nsuitino con immediatezza dalla contestazione (così sez. 6 ord. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, R`l 272252); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. i'erronea qualificazione del fatto contenuto :n sentenza è !imitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammis- sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo dei provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 dei 20/03/2018 Rv 272619); 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammisslbilita (Corte Cosi. sent. n. 1 86 dei 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente ai panamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa uelie ammende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il C igli
Sentenza Cassazione n. 30352/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris