CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 29433/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2997/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A. Bianchini. F. Busetto e G. Pafundi , elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo sito in [OSCURATO:PERSONA] G. Cesare n.14 -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] B. TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2932/2015depositata il 21/12/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza n.2932/2015, pubblicata il 21.12.2015, riuniti i ricorsi proposti rispettivamente dall’[OSCURATO:PERSONA] socio sanitaria U.L.S.S. 12 veneziana e da [OSCURATO:PERSONA] di progetto s.p.a. avverso la stima effettuata ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 327/2001 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accertava la giusta indennità di espropriazione e di occupazione dovute alle Bovo in relazione all’ablazione del loro fondo sito in Venezia, sezione di Zelarino, foglio 11, mapp.28 oltre interessi al tasso legale, disponendone il deposito presso la cassa Depositi e Prestiti. La Corte di appello, dopo avere sospeso il giudizio per la ritenuta pregiudizialità tra le due cause ed altra iniziata innanzi al TAR contro la dichiarazione di p.u. e il decreto di esproprio, disponeva, in esito alla riassunzione promossa dalle [OSCURATO:PERSONA], Iole e Rosa, l’estensione del contraddittorio nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] e Graziella, rimaste contumaci. La Corte di appello rilevava, in limine, che era imprescindibileai fini della decisione l’accertamento operato dal giudice amministrativo in ordine alla persistenza del vincolo espropriativo sul cespite delle Bovo, essendo questo rimasto urbanisticamente inquadrato in zona a vocazione esclusivamente agricola e mai divenuto zona bianca, per modo che anteriormente all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio- risalente al 1990 e successivamente reiterato – detto cespite andava valutato sulla base del valore agricolo di mercato, non applicandosi la disciplina del d.p.r. n. 327/2001 in quanto la dichiarazione di p.u. risaliva ad epoca anteriore al giugno 2003 (marzo 2002). Aggiungeva che la variante adottata al PRG di [OSCURATO:PERSONA] in vigore dal 1990 che aveva impresso una nuova destinazione urbanistica al cespite immobiliare – poi reiterata - non aveva natura conformativa, rappresentando il vincolo apposto in vista dell’espropriazione una limitazione adottata esclusivamente in relazione al sito interessato dall’esproprio, dovendosi disattendere il contrario avviso del c.t.u. Ing. Marzetti, secondo il quale gli interventi urbanistici ammessi- costruzione di un ospedale, ricadenti in F, rendevano possibile il contributo operativo di privati. Sicché non poteva dubitarsi della natura espropriativa del vincolo apposto nell’anno 1990 sullo specifico immobile delle Bovo, vuoi in seguito alla realizzazione, da parte dei privati e sul medesimo sito, di un Ospedale, quanto al detto valore venale di euro 15,00 al momento dell’emissione del decreto ablativo. La Corte di appello non liquidava alle Bovo alcuna indennità prevista in favore dei proprietari espropriati coltivatori diretti in mancanza di prova specifica in ordine alla coltivazione diretta dei campi da parte dei proprietari. Veniva infine riconosciuta l’indennità di occupazione per il periodo compreso fra il 20 aprile 2004 e quello di emissione del decreto di esproprio, pari a mesi dieci. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, contro [OSCURATO:PERSONA] di progetto s.p.a. e l’[OSCURATO:PERSONA] locale socio sanitaria ULSS n.3 Serenissima, impugnando la sentenza indicata in epigrafe della Corte di appello di Venezia. L’[OSCURATO:PERSONA] socio sanitaria ULSS n.3 Serenissima ha depositato controricorso con ricorso incidentale, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di progetto s.p.a. ha depositato controricorso con ricorso incidentale subordinato, affidato a due motivi. La causa, posta in decisione all’udienza del 10 febbraio 2023, dopo che le parti hanno depositato memorie, veniva rinviata a nuovo ruolo, con ordinanza n. 4757/2023, depositata il 15.2.2023, onerando i ricorrenti principali ed incidentali di notificare i ricorsi proposti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimaste contumaci in grado di appello e non costituite in Cassazione, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza. Le parti provvedevano a quanto indicato nell’ordinanza interlocutoria e la causa, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata posta in decisione all’udienza del 21 settembre 2023, dopo il deposito di memorie di tutte le parti costituite. Con il primo motivo le ricorrenti principali deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 57 e 59 del d.P.R. n.327/2001, non avendo la Corte di appello considerato che la dichiarazione di p.u. conseguente all’approvazione del progetto definitivo dell’opera era avvenuta per effetto degli atti adottati dall’AULSS il 24 luglio 2003 e dalla Regione Veneto il 31 ottobre 2003, per cui sarebbe stato applicabile il testo unico espropriazione. Con il secondo motivo di ricorso principale le signore Bovo lamentano la falsa applicazione dell’art.36 d.P.R. n. 327/2001 e l’omesso esame della natura privata dell’opera di pubblica autorità realizzata. Secondo le ricorrenti, la Corte di appello avrebbe tralasciato l’aspetto concernente la realizzazione di opera privata di pubblica utilità che avrebbe dovuto determinare, se considerata, l’applicazione del criterio del valore venale puro. Con il terzo motivo le ricorrenti prospettano la nullità della sentenza impugnata per omessa pronunzia sulla domanda relativa alla determinazione dell’indennità ai sensi dell’art.36 d.P.R. n.327/2001, poiché la Corte di appello non avrebbe provveduto sulla domanda specifica sul punto esposta nel corso del giudizio. Con il quarto motivo di ricorso principale si prospetta la violazione del combinato disposto degli artt.9 e 32 d.P.R. n.327/2001. La Corte di appello avrebbe errato nell’interpretare il contenuto della sentenza resa dal [OSCURATO:PERSONA] n.1313/2014, la quale non avrebbe affatto riconosciuto la natura espropriativa del vincolo apposto con la variante del 1990, essendosi limitata a riconoscere che il vincolo discendeva dalla diversa variante approvata nel 1998, poi confermata con successivi atti deliberativi e definitivamente approvata nel dicembre 2004, era stato validamente reiterato. Con il quinto motivo le ricorrenti principali deducono, ancora, la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n.327/2001, della normativa urbanistica del comune di Venezia (art.79 della variante tecnica per la terraferma e 45 della variante generale al PRG per la terraferma) nonché dell’art.37 d.P.R. n.327/2001. La Corte di appello avrebbe tralasciato di considerare quanto esposto dal consulente tecnico d’ufficio in ordine all’approvazione, anteriore alla variante tecnica per la terraferma del 19-20 marzo 1990, in vigore dal 2.4.1993, inclusiva dei terreni per cui è causa nelle aree per impianti speciali disciplinate dall’art.79 delle n.t.a. e destinate alla realizzazione di una molteplicità di edifici e/o di strutture anche ai privati. Tale vincolo avrebbe secondo le ricorrenti consentito la realizzazione ad opera degli stessi proprietari di parcheggi pluripiano o di altre strutture ricettive per la ristorazione o per finalità sanitaria, dovendosi pertanto escludere la natura espropriativa del vincolo, anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza n.179/1999 della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato. La sentenza impugnata avrebbe ancora una volta errato nel non considerare la variante del 1990 come attuativa di un vincolo preordinato all’esproprio, avendo contenuto generale di vincolo preordinato all’esproprio. Vanno esaminati congiuntamente il primo il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale. Ciò posto, le censure sono inammissibili poiché non colgono la ratio decidendi della pronunzia impugnata che, nel ritenere irrilevante l’art. 36 D.P.R. n.327/2001 in relazione all’epoca della dichiarazionedi pubblica utilità - agganciata al marzo 2002 secondo quanto accertato dalla stessa Corte di appello – non viene posta in discussione dalle ricorrenti se non ipotizzando l’esistenza di un atto (quello di approvazione del progetto definitivo dell’opera) avvenuto in epoca successiva all’entrata in vigore del t.u. e. in base a quanto previsto dall’art. 57 – che tende a sovvertire l’accertamento in punto di fatto compiuto dalla Corte veneziana e che è inammissibile in sede di legittimità attenendo a censura meritale, tanto più che non contesta l’assenza della dichiarazione di p.u. indicata dal giudice di merito, individuando un altro atto (l’approvazione definitiva del progetto) che avrebbe tale natura sempreché non ve ne siano altri costituenti dichiarazione di p.u. implicita quale ad esempio l’approvazione del progetto preliminare dell’opera avvenuta il 15 marzo 2002, indicato dal c.t.u, per come riportato nel controricorso di [OSCURATO:PERSONA], come dichiarazione implicita di p.u. secondo l’art.35 della L.R.n.42 del 16 agosto 1984. Per altro verso, le censure sono parimenti inammissibili perché non si confrontano con l’ulteriore motivazione della pronunzia impugnata che riconobbe il pieno diritto al riconoscimento del valore venale pieno del cespite espropriato, pur nel rispetto della sua qualificazione urbanistica, rendendo dunque irrilevante l’applicazione dell’art. 36 d.p.r. n.327/2001, all’epoca introdotto per fugare i dubbi circa la possibilità di riconoscere il pieno valore del cespite espropriato in caso di espropri destinati ad opere private di p.u. a fronte di una disciplina indennitaria poi incisa dalla sentenza n.348/2007 della Corte costituzionale che, appunto, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e dell'art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Il quarto motivo è inammissibile, fondandosi la censura su un errore interpretativo che la Corte di appello avrebbe commesso nell’attribuire valenza decisiva alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.1313/2014 circa la natura espropriativa della variante adottata che non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, ha attribuito alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] sopra ricordata rilevanza unicamente per avere escluso che l’area interessata dall’esproprio fosse divenuta zona bianca in ragione della protrazione, senza soluzione di continuità, del vincolo espropriativo. È stata invece la Corte di appello ad avere attribuito valore espropriativo alla variante adottata nel 1990 al PRG di Venezia, dissentendo motivatamente dalle diverse conclusioni alle quali era pervenuto il c.t.u. proprio sulla base di un accertamento di fatto in ordine alla verifica del vincolo come destinato specificamente alla realizzazione di un’opera pubblica all’interno dell’area delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], e come tale dotato di natura lenticolare tale da escluderne il carattere conformativo. Ed in tal modo non può ravvisarsi alcun vizio in diritto della sentenza impugnata, essendosi la decisione conformata al consolidato orientamento di questa Corte, a tenore del quale per individuare la qualità edificatoria dell'area, da effettuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, occorre distinguere tra vincoli conformativi ed espropriativi, sicché ove con l'atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazion e e da esso deve prescindersi nella stima dell'area - cfr. da ultimo, Cass.n.7393/2023, Cass.n.207/2020, Cass.n.16084/2018-. A tali principi si è dunque pienamente ispirata la Corte di appello con una motivazione che non merita censura. Per altro verso la censura difetta di autosufficienza, laddove ipotizza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia escluso la natura di vincolo espropriativo alla variante del 1990 senza tuttavia riportare la parte della motivazione nella quale tale accertamento sarebbe stato compiuto, anche solo implicitamente, dal giudice amministrativo, sul punto non potendosi dunque operare alcuna verifica per difetto di autosufficienza, anche alla luce di quanto esposto dall’[OSCURATO:PERSONA] locale a pag.17 del controricorso. Il quinto motivo è inammissibile. Nel caso di specie le ricorrenti affermano che la destinazione impressa dalla variante tecnica del marzo 1990 includeva le aree espropriate tra quelle destinate ad impianti speciali disciplinate dall’art.79 delle N.T.A. che, sostengono le ricorrenti principali, consentirebbero la costruzione delle tipologie di edifici indicate nell’art.79 delle N.T.A. “anche ai privati, come è pacifico in causa”. Ora tali elementi, relativi alla realizzazione degli impianti ad opera dei privati, sono privi di autosufficienza, non avendo le ricorrenti indicato gli elementi dai quali ciò deriverebbe né avendo riportato, ai fini dell’autosufficienza, il contenuto dell’art.79 cit. Ciò determina l’inammissibilità del motivo. [OSCURATO:SOCIETA] alle censure relative alla quantificazione dell’indennità che, nel motivo in esame viene pure contestata, le stesse risultano tutte collegate al presupposto della necessità di una liquidazione in ragione della natura privata dell’opera di pubblica utilità realizzata da privati, nemmeno confrontandosi con la sentenza impugnata che, ferma nel ritenere la natura agricola dell’area sulla base delle previsioni urbanistiche anteriori all’apposizione della variante del PRG ritenuta di natura espropriativa, non mancò di riconoscere il valore venale agricolo pieno di mercato dell’area considerandone anche la vicinanza al centro abitato, in piena sintonia con i principi espressi da questa Corte anche a Sezioni Unite- cfr. Cass.S.U.n.7454/2020-. Occorre quindi passare all’esame dei ricorsi incidentali proposti dall’[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo di ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] unità locale socio sanitaria (AULSS) n.3 Serenissima, già ULSS n.12 Veneziana, viene dedotta l’erronea applicazione del criterio di quantificazione sintetico comparativo dell’indennità di esproprio nonché l’omesso esame delle contestazioni svolte sulla stima dell’area che il consulente d’ufficio aveva ritenuto sulla base della coltura a vivaio praticata su fondi limitrofi e non su quella a seminativo effettivamente praticata sui terreni delle Bovo, senza nemmeno confrontarli con atti di comparazione alternativi relativi a terreni aventi caratteristiche omologhe. Il primo motivo di ricorso incidentale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] ULSS 3 è infondato. La censura si fonda su uno stralcio della c.t.u. dal quale la ricorrente incidentale vorrebbe desumere che la valutazione della Corte di appello sia stata operata considerando terreni utilizzati a vivaio e non a seminativo. Si tratta tuttavia di censure che, da un lato, attribuiscono alla Corte di appello una valenza diversa da quella risultante dal testo della decisione non confrontandosi con l’affermazione, contenuta in sentenza, circa la valutazione dell’area secondo l’utilizzazione a fini agricoli seminativo - pcfr.pag.13, 3^ periodo sent.impugnata - . E d’altra parte la stessa ricorrente incidentale, a pag.23 del ricorso incidentale, riporta altro stralcio della c.t.u. dal quale emerge espressamente che secondo il c.t.u. il valore agricolo di mercato andava stimato sulla base della redditività in relazione alla coltura seminativo e, ancora, che il valore attribuito dal c.t.u. all’area espropriata fu determinato in modo da “risultare pienamente in linea con il valore massimo che risulta dalle ricerche effettuate per la coltura a seminativi di pianura nella zona nord orientale della provincia di Padova”-cfr.pag.23 ric.incidentale-. Tanto è sufficiente per ritenere la censura mal formulata e in ogni caso inammissibile, prospettando un omesso esame di fatti invece presi in considerazione e valutati compiutamente dalla Corte di appello per di più intendendo sollecitare un controllo meritale richiesto a questa Corte quanto alla valutazione concreta del valore dell’area ed infondata laddove contesta vizi non sussistenti, tenuto conto della determinazione dell’indennità determinata sulla base del valore agricolo di mercato, in linea con il diritto vivente espresso da questa Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.7454/2020 già sopra ricordata. Con il secondo motivo di ricorso incidentale l’[OSCURATO:PERSONA] ULSS deduce il vizio di omessa pronunzia sulla domanda di esonero dal pagamento o di riduzione dei compensi ai componenti del collegio nominato per la determinazione della indennità di espropriazione formulata nell’atto introduttivo e riportata nella sentenza. Tale censura va esaminata congiuntamente al secondo motivo di ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di progetto [OSCURATO:SOCIETA] al ricorso incidentale subordinato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] finanza di progetto s.p.a. la suddetta ha dedotto con il primo motivo la violazione degli artt.32 e 40 d.P.R. n.327/2001 e l’omesso esame delle deduzioni di c.t.p. di Veneta sanitaria. La Corte di appello avrebbe omesso di considerare i rilievi esposti nel corso del giudizio alla quantificazione del valore delle aree delle Bovo operata dal c.t.u., il quale avrebbe parimenti erroneamente considerato quale valore unitario medio in relazione alla coltura vivaio e non a quella seminativo determinata dalla Commissione provinciale di Venezia per l’anno 2005. Con il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] finanza ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n.327/2001 e dell’art.112 c.p.c. per non avere la Corte di appello provveduto sulla domanda di rideterminazione dei compensi dei componenti del Collegio peritale. Il primo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile ed infondato, lo stesso intendendo sollecitare una rivalutazione delle valutazioni meritali operate dalla Corte di appello, senza nemmeno ben intendere il contenuto precettivo della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione dell’indennizzo espropriativo, essendo sul punto sufficiente rinviare a quanto già esposto in punto di inammissibilità ed infondatezza del primo motivo di ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] unità locale socio sanitaria (AULSS) N.3 Serenissima. Vanno esaminati congiuntamente il secondo motivo di ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo di ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] locale socio sanitaria. Tali doglianze sono infondate, avendo la Corte di appello provveduto sulla quantificazione del compenso dovuto ai periti nominati ai sensi dell’art.21 d.P.R. n.327/2001 affermando che “alcuna norma consente la riduzione del compenso in correlazione alla diversa quantificazione ad esito della lite” - cfr.pag.17 sent.impugnata. Ciò esclude che si possa considerare esistente l’ipotizzato vizio di omessa pronunzia. Sulla scorta di tali considerazioni i ricorsi incidentali proposti da AULSS Serenissima e [OSCURATO:PERSONA] finanza di progetto s.p.a. vanno rigettati. L’esito complessivo del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale e di quelli incidentali, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM Rigetta il ricors o principale ed i due ricorsi incidentali proposti e compensa le spese fra le parti costituite. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei p