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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09175/2023

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1758 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sitoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 19; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:cartella di pagamento- estratto diruolo AGENZIADELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappre sentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentatae difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suostudio sito in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA], 10; –controricorrente – avversola sentenza della Commission e tributaria regionale del Lazio n. 3508/20/2015,depositata il 16 giugno 201 5 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio ve- nivaaccolto l’appello proposto dall’agente della riscossione per la pro- vincia di Roma, oggi [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza n.324/65/2013 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma,la quale a sua volta accogli eva parzialmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]- gninaSalvatore avente ad oggetto l’estratto di ruolo e la sottostante cartella di pagamento per IVA, IRPEF, IRAP, addizionali e accessori 2007; il ricorso introduttivo veniva notificato anche all’Agenzia delle Entrate,che si costituiva in entrambi i gradi di giudizio. 2.Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto rituale notifica della cartelladi pagamento avendo appreso per la prima volta della pretesa tributariatramite l’estratto di ruolo relativo e, comunque, co ntestava nelmerito la fondatezza della pretesa erariale.

Il giudice di prime cure esaminavanel merito le riprese ad imposizione, sul presupposto dell’ir- rituale notifica della cartella sottostante l’estratto.

Nel merito, le ri- presevenivano ritenute solo parzialmente fondate. 3.La CTR riformava la decisione di primo grado ritenendo che la noti- fica della cartella di pagamento fosse stata correttamente eseguita dall’agente della riscossione direttamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza la necessità di alcun altro adempi- mentoda parte dell’ufficiale postale ulteriore alla cura che la persona legittimataalla ricezione del plico avesse apposto la firma sul registro diconsegna, attività che accertava essere stata compiuta nel caso di specie. 4.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contri- buente,affidato ad un motivo che illustra con memoria, cui replicano l’Agenziadelle entrate e l’agente della riscossione con due distinti con- troricorsi.

Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto dell’istanza di rinvio a nuovo ruolo avanzata in memoria in attesa dell’approvazione di imprecisati futuri interventilegislativi deflattivi del contenzioso, non intervenuti alla data dell’adunanza decisoria, potendo in futuro il c ontribuente eventual- mente aderirvi, non essendo il mero rinvio previsto dal sistema pro- cessualedi legittimità ed essendo totalmente generica la richiesta. 6.Sempre in via preliminare vanno considerate le eccezioni formulate neicontroricorsi di inammissi bilità del ricorso per mancato rispetto dei requisiti di forma previsti a pena di nullità e per difetto di autosuffi- cienza ex art.366 cod. proc. civ., avendo il contribuente formulato l’unicomotivo di ricorso attraverso una generica ricostruzione norma- tivae giurisprudenziale della disciplina della notifica degli atti tributari, senzaaderenza ai documenti depositati in giudizio, sulla tipologia di notificaconcretamente compiuta e agli adempimenti compiuti. 6.1Le eccezioni sono scrutinabili unitamente al la disamina dell’unico motivodi ricorso, attraverso il quale viene prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt.26 d.P.R. n.602/73, 14 e ss. della l. n.890/82, 60 d.P.R. n.600/73 e 139 cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente ritenuto ri tualmente perfezionata la notifica della car- telladi pagamento sottostante l’estratto di ruolo impugnato. 7.Il ricorso è inammissibile.

L’art.3 bis d.l. n.146/2021, in sede di con- versionedella l. n.215/21 novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, ha inseritol’art.4 bis e ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile -anche unitamente alla cartella sottostante che si assume non legitti- mamentenotificata - se non a determinate, specifiche condizioni che nonsussistono nel caso in esame.

Lamenzionata previsione di legge recita: «Ilruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente noti- ficatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il de- bitoreche agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quantoprevisto nell’at.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allostesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’ art.1 comma 1 lett. a) delregolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle fi- nanze18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bisdel presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rap- porticon una pu bblica amministrazione. »

8. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estrattodi ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa car- tella di pagamento, trattan dosi di azione di accertamento negativo circala decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tribu- tarioha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una sua au- tonomamaterialità.

E’ conseguentemente presente l’interesse ad agire controil ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es.in caso di pignoramento in corso o di intimazione al pagamento, di cuinon vi è evidenza in atti.

Da tutto quanto precede discende l’inam- missibilitàdel ricorso.

9. In ogni caso, la Corte osserva che effettivamente come eccepito dalle controricorrenti il corpo della doglianza non riproduce alcuna parte della notifica, e dal momento che la CTR accerta essere stato compiutoogni adempimento necessario al perfezionamento della noti- ficapostale diretta da parte dell’agente della riscossione è onere di chi contesta tale accertamento dare evidenza del contrario.

E ciò fermo restandoche la cartella esattoriale può ben essere notificata, ex art. 26del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche dirett amente da parte dell’agentedella riscossione, mediante raccomandata con avviso di ri- cevimento.In tal caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt.32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spe- dizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se nonquello di curare che la persona da lui individuata come legittimata allaricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corri- spondenza,oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. 10.In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e le spesedi lite sono interamente compensate, considerato il recente in- terventodelle Sezioni Unite risolutore d ella questione dei limiti rigorosi all’impugnazionedell’estratto di ruolo e della cartella sottostante.

P.Q.M.

LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1758 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sitoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 19; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:cartella di pagamento- estratto diruolo AGENZIADELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappre sentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentatae difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suostudio sito in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA], 10; –controricorrente – avversola sentenza della Commission e tributaria regionale del Lazio n. 3508/20/2015,depositata il 16 giugno 201 5 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio ve- nivaaccolto l’appello proposto dall’agente della riscossione per la pro- vincia di Roma, oggi [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza n.324/65/2013 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma,la quale a sua volta accogli eva parzialmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]- gninaSalvatore avente ad oggetto l’estratto di ruolo e la sottostante cartella di pagamento per IVA, IRPEF, IRAP, addizionali e accessori 2007; il ricorso introduttivo veniva notificato anche all’Agenzia delle Entrate,che si costituiva in entrambi i gradi di giudizio. 2.Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto rituale notifica della cartelladi pagamento avendo appreso per la prima volta della pretesa tributariatramite l’estratto di ruolo relativo e, comunque, co ntestava nelmerito la fondatezza della pretesa erariale. Il giudice di prime cure esaminavanel merito le riprese ad imposizione, sul presupposto dell’ir- rituale notifica della cartella sottostante l’estratto. Nel merito, le ri- presevenivano ritenute solo parzialmente fondate. 3.La CTR riformava la decisione di primo grado ritenendo che la noti- fica della cartella di pagamento fosse stata correttamente eseguita dall’agente della riscossione direttamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza la necessità di alcun altro adempi- mentoda parte dell’ufficiale postale ulteriore alla cura che la persona legittimataalla ricezione del plico avesse apposto la firma sul registro diconsegna, attività che accertava essere stata compiuta nel caso di specie. 4.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contri- buente,affidato ad un motivo che illustra con memoria, cui replicano l’Agenziadelle entrate e l’agente della riscossione con due distinti con- troricorsi. Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto dell’istanza di rinvio a nuovo ruolo avanzata in memoria in attesa dell’approvazione di imprecisati futuri interventilegislativi deflattivi del contenzioso, non intervenuti alla data dell’adunanza decisoria, potendo in futuro il c ontribuente eventual- mente aderirvi, non essendo il mero rinvio previsto dal sistema pro- cessualedi legittimità ed essendo totalmente generica la richiesta. 6.Sempre in via preliminare vanno considerate le eccezioni formulate neicontroricorsi di inammissi bilità del ricorso per mancato rispetto dei requisiti di forma previsti a pena di nullità e per difetto di autosuffi- cienza ex art.366 cod. proc. civ., avendo il contribuente formulato l’unicomotivo di ricorso attraverso una generica ricostruzione norma- tivae giurisprudenziale della disciplina della notifica degli atti tributari, senzaaderenza ai documenti depositati in giudizio, sulla tipologia di notificaconcretamente compiuta e agli adempimenti compiuti. 6.1Le eccezioni sono scrutinabili unitamente al la disamina dell’unico motivodi ricorso, attraverso il quale viene prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt.26 d.P.R. n.602/73, 14 e ss. della l. n.890/82, 60 d.P.R. n.600/73 e 139 cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente ritenuto ri tualmente perfezionata la notifica della car- telladi pagamento sottostante l’estratto di ruolo impugnato. 7.Il ricorso è inammissibile. L’art.3 bis d.l. n.146/2021, in sede di con- versionedella l. n.215/21 novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, ha inseritol’art.4 bis e ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile -anche unitamente alla cartella sottostante che si assume non legitti- mamentenotificata - se non a determinate, specifiche condizioni che nonsussistono nel caso in esame. Lamenzionata previsione di legge recita: «Ilruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente noti- ficatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il de- bitoreche agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quantoprevisto nell’at.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allostesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’ art.1 comma 1 lett. a) delregolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle fi- nanze18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bisdel presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rap- porticon una pu bblica amministrazione. » 8. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estrattodi ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa car- tella di pagamento, trattan dosi di azione di accertamento negativo circala decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tribu- tarioha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una sua au- tonomamaterialità. E’ conseguentemente presente l’interesse ad agire controil ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es.in caso di pignoramento in corso o di intimazione al pagamento, di cuinon vi è evidenza in atti. Da tutto quanto precede discende l’inam- missibilitàdel ricorso. 9. In ogni caso, la Corte osserva che effettivamente come eccepito dalle controricorrenti il corpo della doglianza non riproduce alcuna parte della notifica, e dal momento che la CTR accerta essere stato compiutoogni adempimento necessario al perfezionamento della noti- ficapostale diretta da parte dell’agente della riscossione è onere di chi contesta tale accertamento dare evidenza del contrario. E ciò fermo restandoche la cartella esattoriale può ben essere notificata, ex art. 26del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche dirett amente da parte dell’agentedella riscossione, mediante raccomandata con avviso di ri- cevimento.In tal caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt.32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spe- dizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se nonquello di curare che la persona da lui individuata come legittimata allaricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corri- spondenza,oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. 10.In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e le spesedi lite sono interamente compensate, considerato il recente in- terventodelle Sezioni Unite risolutore d ella questione dei limiti rigorosi all’impugnazionedell’estratto di ruolo e della cartella sottostante. P.Q.M. LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e compensa le spese di lite. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sus
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