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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10325/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di 3abnouni Ramzi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione in luogo della fattispecie di incauto acquisto, è privo di specificità perché fondato su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano pagg. 3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo - dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità - si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di 3abnouni Ramzi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione in luogo della fattispecie di incauto acquisto, è privo di specificità perché fondato su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano pagg. 3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo - dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità - si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore I
Sentenza Cassazione n. 10325/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris