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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44908/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 afferente all'illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e all'omessa esclusione della recidiva risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha precisato come la recidiva, benché non specifica, denotasse la pervicacia del ricorrente nel perseverare nell'illecito e fosse dimostrativa di una accresciuta pericolosità (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 afferente all'illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e all'omessa esclusione della recidiva risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha precisato come la recidiva, benché non specifica, denotasse la pervicacia del ricorrente nel perseverare nell'illecito e fosse dimostrativa di una accresciuta pericolosità (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 44908/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris