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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43357/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA4ato-~.4,go-al-le--pafti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto relativo a patteggiamento e proposto per motivi (assenza di motivazione sulla responsabilità penale e sul rigetto delle attenuanti generiche) non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/i 2021. [OSCURATO:PERSONA] tensore Il Presidente E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA4ato-~.4,go-al-le--pafti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto relativo a patteggiamento e proposto per motivi (assenza di motivazione sulla responsabilità penale e sul rigetto delle attenuanti generiche) non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/i 2021. [OSCURATO:PERSONA] tensore Il Presidente E
Sentenza Cassazione n. 43357/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris