CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Raffaele ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Pesaro che lo aveva rico- nosciuto colpevole del reato di dichiarazione infedele ai fini del consegui- mento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e con il riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla con- testata aggravante lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 400 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione al giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto. 3. Il ricorso omette di confrontarsi con il contenuto della motivazione della sentenza impugnata che appare lineare e congruo e non si presta ad essere censurato in sede di legittimità Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al bilanciamento tra circo- stanze di segno opposto in termini di equivalenza, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili da- gli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle interve- nuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensu- rato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.1, n.46568 de118./05/2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motiva- zione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del giudizio di prevalenza risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità avendo fatto riferimento ai precedenti pe- nali del reo, alla ripetizione della condotta antidoverosa e al rilevante sco- stamento tra reddito familiare dichiarato e quello effettivo.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in di- spositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Nove