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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19128/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ARTT.512 E617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere re latore A d. 19 / 06/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 19712 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19712del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64M20 B715S) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 02291380653), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 823/2022, pubblicatain data 23 giugno 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobi- liare promosso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], il creditore intervenuto avvocato [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione, ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale era stato approvato il piano di riparto delle somme disponibili, e dal quale egli era stato escluso.

Ric. n. 19712/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’ap- pello proposto dal Giuseppino avverso la decisione di primo grado.

Ricorre il Giuseppino, sulla base di quattromotivi.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedel principio dell’apparenza e dell’affidabilità».

Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedegli artt. 112, 615 e 617 cpc».

I primi due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giu- ridicamente, onde possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sonoinfondati. 1.1 Si premette che la corte d’appello si è limitata a rilevare l’inammissibilità del gravame proposto dal Giuseppino, senza esaminare il merito dello stesso, in primo luogo perché l’oppo- sizione da questi proposta era stata espressamente qualificata dal giudice di primo grado come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e, pertanto, la relativa decisione era impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cas- sazione, in base al cd. principio dell’apparenza nell’individua- zione dei mezzi di impugnazione e, comunque, perché tale qua- lificazione era corretta, avendo il creditore intervenuto conte- stato la legittimità del provvedimento del giudice dell’esecu- zione di approvazione del protetto finale di riparto, ai sensi Ric. n. 19712/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 dell’art. 512 c.p.c., disposizione che richiama espressamente l’art. 617 c.p.c.. 1.2 Il ricorrente sostiene che la sua opposizione avrebbe do- vuto essere qualificata, al contrario, come opposizione all’ese- cuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., perchéil tribunale l’aveva dichiarata inammissibile sulla base del rilievo del suo difetto di legittimazione ad impugnare l’ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione, in quanto ai titoli di credito posti a base del suo intervento non poteva riconoscersi efficacia ese- cutiva.

Si tratta di un assunto infondato. 1.3 In primo luogo, è noto che il principio dell’apparenza esige che l’individuazione del mezzo di gravame esperibile sia impo- sta dalla qualificazione della domanda operata dal giudice che ha pronunciato la sentenza da impugnare, quand’anche fosse errata: e tanto priverebbe, già di per sé, di fondatezza la do- glianza avverso la pronuncia della corte territoriale. 1.4In secondo luogo, l’oggetto dei giudizi di opposizione ese- cutiva è determinato dalla natura e dall’oggetto delle contesta- zioni formulate con l’opposizione stessa e, nella specie, non vi è dubbio che il Giuseppino abbia proposto una contestazione avverso il provvedimento di approvazione del piano di riparto pronunciato dal giudice dell’esecuzione che, ai sensi dell’art.512 c.p.c., è soggetto al regime dell’opposizione agli atti ese- cutivi di cui all’art. 617 c.p.c..

D’altro canto, la decisione oggetto di appello non aveva diret- tamente ad oggetto il diritto dello stesso Giuseppino di proce- dere ad esecuzione forzata sulla base dei titoli posti a fonda- mento del suo intervento, ma esclusivamente la sua legittima- zione a proporre l’opposizione agli atti esecutivi di cui al com- binato disposto degli artt. 512 e 617 c.p.c. (e ciò a prescindere dalla stessa legittimità del rilievo di ufficio, in tale sede e a so- stegno della relativa decisione, del difetto di un valido titolo Ric. n. 19712/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 esecutivo, questione che esula del tutto dall’oggetto del pre- sente ricorso).

È, pertanto, del tutto corretta la qualificazione dell’opposizione operata dalla corte d’appello e la conseguenza che la stessa ne ha tratto, di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 618 c.p.c.. 1.5 Ad ulteriore conferma di tale conclusione, può ulterior- mente osservarsi che una qualificazione dell’opposizione propo- sta dal Giuseppino, creditore intervenuto, in termini di opposi- zione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (per di più con riguardo al suo stesso diritto di procedere ad esecuzione for- zata), non sarebbe possibile, in quanto i creditori procedenti ed intervenuti in nessun caso possono ritenersi legittimati a pro- porre siffatta opposizione, riservata esclusivamente al debitore esecutato. 2.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedell’art. 92 cpc».

Con il quartomotivo si denunzia « ” omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” -“violazione e falsa applicazione dell’ art. 360 cpc co 1 n. 5” - insufficiente giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove”».

Il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono connessi, logica- mente e giuridicamente, onde possono essere esaminati con- giuntamente Essi sono infondati.

Il ricorrente contesta la decisione con la quale è stato condan- nato al pagamento delle spese di lite.

La corte di appello ha, peraltro, correttamente applicato il di- sposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vitto- riosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti , Ric. n. 19712/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 che la soccombenza della parte appellantesia stata integrale , in considerazione della radicale inammissibilità del gravame.

Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una com- pensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n.14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1898 del 11/02/2002 , Rv. 552178 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 10861 del 24/07/2002 , Rv. 556171 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 10009 del 24/06/2003 , Rv. 564510 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 17692 del 28/11/2003 , Rv. 572524 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 6756 del 06/04/2004 , Rv. 571882 –01; successivamente: Sez. 3 , Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26912del 26/11/2020, Rv. 659925 - 01) . 3.Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’in- timatosvolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso .

Ric. n. 19712/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ARTT.512 E617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere re latore A d. 19 / 06/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 19712 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19712del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64M20 B715S) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 02291380653), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 823/2022, pubblicatain data 23 giugno 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobi- liare promosso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], il creditore intervenuto avvocato [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione, ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale era stato approvato il piano di riparto delle somme disponibili, e dal quale egli era stato escluso. Ric. n. 19712/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’ap- pello proposto dal Giuseppino avverso la decisione di primo grado. Ricorre il Giuseppino, sulla base di quattromotivi. Non hasvolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedel principio dell’apparenza e dell’affidabilità». Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedegli artt. 112, 615 e 617 cpc». I primi due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giu- ridicamente, onde possono essere esaminati congiuntamente. Essi sonoinfondati. 1.1 Si premette che la corte d’appello si è limitata a rilevare l’inammissibilità del gravame proposto dal Giuseppino, senza esaminare il merito dello stesso, in primo luogo perché l’oppo- sizione da questi proposta era stata espressamente qualificata dal giudice di primo grado come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e, pertanto, la relativa decisione era impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cas- sazione, in base al cd. principio dell’apparenza nell’individua- zione dei mezzi di impugnazione e, comunque, perché tale qua- lificazione era corretta, avendo il creditore intervenuto conte- stato la legittimità del provvedimento del giudice dell’esecu- zione di approvazione del protetto finale di riparto, ai sensi Ric. n. 19712/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 dell’art. 512 c.p.c., disposizione che richiama espressamente l’art. 617 c.p.c.. 1.2 Il ricorrente sostiene che la sua opposizione avrebbe do- vuto essere qualificata, al contrario, come opposizione all’ese- cuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., perchéil tribunale l’aveva dichiarata inammissibile sulla base del rilievo del suo difetto di legittimazione ad impugnare l’ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione, in quanto ai titoli di credito posti a base del suo intervento non poteva riconoscersi efficacia ese- cutiva. Si tratta di un assunto infondato. 1.3 In primo luogo, è noto che il principio dell’apparenza esige che l’individuazione del mezzo di gravame esperibile sia impo- sta dalla qualificazione della domanda operata dal giudice che ha pronunciato la sentenza da impugnare, quand’anche fosse errata: e tanto priverebbe, già di per sé, di fondatezza la do- glianza avverso la pronuncia della corte territoriale. 1.4In secondo luogo, l’oggetto dei giudizi di opposizione ese- cutiva è determinato dalla natura e dall’oggetto delle contesta- zioni formulate con l’opposizione stessa e, nella specie, non vi è dubbio che il Giuseppino abbia proposto una contestazione avverso il provvedimento di approvazione del piano di riparto pronunciato dal giudice dell’esecuzione che, ai sensi dell’art.512 c.p.c., è soggetto al regime dell’opposizione agli atti ese- cutivi di cui all’art. 617 c.p.c.. D’altro canto, la decisione oggetto di appello non aveva diret- tamente ad oggetto il diritto dello stesso Giuseppino di proce- dere ad esecuzione forzata sulla base dei titoli posti a fonda- mento del suo intervento, ma esclusivamente la sua legittima- zione a proporre l’opposizione agli atti esecutivi di cui al com- binato disposto degli artt. 512 e 617 c.p.c. (e ciò a prescindere dalla stessa legittimità del rilievo di ufficio, in tale sede e a so- stegno della relativa decisione, del difetto di un valido titolo Ric. n. 19712/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 esecutivo, questione che esula del tutto dall’oggetto del pre- sente ricorso). È, pertanto, del tutto corretta la qualificazione dell’opposizione operata dalla corte d’appello e la conseguenza che la stessa ne ha tratto, di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 618 c.p.c.. 1.5 Ad ulteriore conferma di tale conclusione, può ulterior- mente osservarsi che una qualificazione dell’opposizione propo- sta dal Giuseppino, creditore intervenuto, in termini di opposi- zione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (per di più con riguardo al suo stesso diritto di procedere ad esecuzione for- zata), non sarebbe possibile, in quanto i creditori procedenti ed intervenuti in nessun caso possono ritenersi legittimati a pro- porre siffatta opposizione, riservata esclusivamente al debitore esecutato. 2.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedell’art. 92 cpc». Con il quartomotivo si denunzia « ” omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” -“violazione e falsa applicazione dell’ art. 360 cpc co 1 n. 5” - insufficiente giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove”». Il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono connessi, logica- mente e giuridicamente, onde possono essere esaminati con- giuntamente Essi sono infondati. Il ricorrente contesta la decisione con la quale è stato condan- nato al pagamento delle spese di lite. La corte di appello ha, peraltro, correttamente applicato il di- sposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vitto- riosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti , Ric. n. 19712/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 che la soccombenza della parte appellantesia stata integrale , in considerazione della radicale inammissibilità del gravame. Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una com- pensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n.14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1898 del 11/02/2002 , Rv. 552178 – 01; Sez. L , Sentenza n. 10861 del 24/07/2002 , Rv. 556171 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 10009 del 24/06/2003 , Rv. 564510 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 17692 del 28/11/2003 , Rv. 572524 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 6756 del 06/04/2004 , Rv. 571882 –01; successivamente: Sez. 3 , Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26912del 26/11/2020, Rv. 659925 - 01) . 3.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’in- timatosvolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Ric. n. 19712/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto
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