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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11417/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attraverso cui si deduce la sussistenza dell'esimente della ritrattazione quanto al delitto di simulazione di reato ex art. 367 cod. pen., è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di merito che ha evidenziato come detta esimente non sia applicabile ex art. 376 cod. pen. al delitto contestato; osservato che la parte del primo motivo attraverso cui si formulano doglianze in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre che generico in quanto privo di adeguata indicazione dei profili oggetto di censura, è egualmente riproduttivo di critiche che risultano confutate dalla decisione là dove viene evidenziata la non scarsa offensività della condotta alla luce della necessità, a causa della falsa denuncia, di attivare una consistente attività di indagine con la necessità di sentire a sommarie informazioni numerose persone informate dei fatti; rilevato che il secondo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata in quanto meramente evocativo del vizio enunciato vista la sua determinazione nel minimo della pena e con la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche con bilanciamento di prevalenza sulla aggravante contestata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); visto che manifestamente infondata risulta la dedotta prescrizione che sarebbe in realtà maturata solo il 21 ottobre 2022, epoca successiva alla decisione di secondo grado intervenuta il 27 maggio 2022; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione - che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) - segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attraverso cui si deduce la sussistenza dell'esimente della ritrattazione quanto al delitto di simulazione di reato ex art. 367 cod. pen., è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di merito che ha evidenziato come detta esimente non sia applicabile ex art. 376 cod. pen. al delitto contestato; osservato che la parte del primo motivo attraverso cui si formulano doglianze in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre che generico in quanto privo di adeguata indicazione dei profili oggetto di censura, è egualmente riproduttivo di critiche che risultano confutate dalla decisione là dove viene evidenziata la non scarsa offensività della condotta alla luce della necessità, a causa della falsa denuncia, di attivare una consistente attività di indagine con la necessità di sentire a sommarie informazioni numerose persone informate dei fatti; rilevato che il secondo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata in quanto meramente evocativo del vizio enunciato vista la sua determinazione nel minimo della pena e con la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche con bilanciamento di prevalenza sulla aggravante contestata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); visto che manifestamente infondata risulta la dedotta prescrizione che sarebbe in realtà maturata solo il 21 ottobre 2022, epoca successiva alla decisione di secondo grado intervenuta il 27 maggio 2022; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione - che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) - segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 11417/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris