CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Taranto con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi sei di arresto poiché, assoggettato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non ottemperava nel termine fissato dal giudice all'ordine di deposito presso la cassa delle ammende della somma di € 2.000, prevista a titolo di cauzione. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo si denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011, con conseguente vizio di motivazione sul punto. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge con riguardo agli artt.157 e 161 cod. pen., poiché il reato era già prescritto al momento della celebrazione del processo di appello. Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché il punto della pretesa incapienza economica all'adempimento da parte dell'imputato è stato trattato dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato la mancata allegazione da parte del Carone di elementi dimostrativi di tale condizione. È stata altresì correttamente esclusa la rilevanza dello stato di detenzione dell'imputato, posto che l'obbligo del versamento della cauzione resta sospeso nel periodo in cui l'obbligato si trova ristretto. Anche l'eccezione di prescrizione risulta manifestamente infondata, in quanto - come doveva essere noto alla difesa - vi era stata una sospensione del corso di tale causa estintiva per 287 giorni, dal 28/1/2020 al 10/11/2020, con conseguente termine finale al 27/8/2022, per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze. Infine, la Corte di appello di Lecce ha correttamente motivato l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in quanto l'imputato "risulta aver violato le prescrizioni inerenti la misura impostagli già in altra occasione ed in relazione a tanto è stato assolto per particolare tenuità del fatto, dimostrando con questa ulteriore violazione una non comune pervicacia nel violare le prescrizioni impostegli", in applicazione della disposizione del terzo comma dell'art. 131 bis cod. pen. che valorizza a fini ostativi la commissione di reati della stessa indole (Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186). All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicemb