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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19333/2026

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nerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicatan. 248/2022, depositata il 27/9/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n.

T150918185910593201, con cui l’Agenzia delle Entrategli aveva contestato di non aver indicato nel quadro RM della dichiarazioneil reddito di € 299.975,00, rispetto al quale [OSCURATO:SOCIETA]. (dellaNumero registro generale 2018/2023Numero sezionale 3801/2026Numero di raccolta generale 19333/2026Data pubblicazione 11/06/2026quale il Ciliento era stato agente) aveva versato una ritenuta d’accontopari a € 59.995,00.

In particolare, in relazione ad una transazione con laquale l’ex agente Ciliento e la compagnia di assicurazioni avevano definitouna controversia giudiziale relativa allo scioglimento del rapporto diagenzia, l’Agenzia delle Entrate ritenne che l’odierno ricorrente avesseincassato la somma di € 299.975,00, a titolo di indennità ex art. 1751c.c., mentre il contribuente asseriva essergli stata corrisposta la solasomma di € 110.000,00 a titolo di provvigioni, essendo state compensatetutte le restanti partite di dare/avere tra le parti.2.

La CTP di Potenza rigettò il ricorso, con sentenza poi confermata, insede di gravame, dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale ritenne che laqualificazione del contratto concluso dal contribuente con Generali allastregua di “transazione novativa” non potesse valere, di per sé, a sottrarrealla tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. d), TUIR, la somma di€ 299.975,00 corrisposta al Ciliento a titolo di indennità di risoluzione delrapporto di agenzia.3.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di duemotivi- Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente hadepositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt.1362 e 1367 c.c.

“in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per erroneainterpretazione della transazione novativa del 14.11.2014”.

Sostiene chel’interpretazione letterale del contratto deponesse univocamente per larinuncia reciproca delle parti alle rispettive pretese scaturenti dallarisoluzione del contratto di agenzia (l’indennità di risoluzione da partedell’agente; la restituzione delle somme illegittimamente trattenute daisub-agenti, da parte della compagnia assicuratrice), dalla quale restavafuori unicamente la corresponsione, in favore del Ciliento, della somma di€ 110.000,00, a titolo di provvigioni future.Numero registro generale 2018/2023Numero sezionale 3801/2026Numero di raccolta generale 19333/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il motivo è infondato.

Occorre premettere che, posto che l'accertamentodella volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico sitraduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrenteper cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo devefare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediantespecifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi inesse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con qualiconsiderazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legaliassunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censurarisolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente equella accolta nella sentenza impugnata (Cass., n. 9461/2021).

Ancora,secondo Cass., n. 11254/2018 (successivamente confermata da Cass., n.18214/2024), l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sededi legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneuticacontrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che ilgiudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le moltepliciinterpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola sianopossibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che avevaproposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede dilegittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.

Il ricorrentevalorizza il tenore testuale dell’art. 3 (riportato a pag. 11 del ricorso percassazione) - secondo cui “le parti dichiarano di compensareintegralmente tutto quanto reciprocamente dovuto in dipendenza delcessato rapporto agenziale e [OSCURATO:SOCIETA] dichiara di aver versatol’importo di euro 59.995,19 a titolo di ritenuta di acconto sulle indennità dirisoluzione” - per sostenere che egli “non percepì mai alcun importo atitolo di indennità di risoluzione, giacché lo stesso venne “integralmentecompensato e rinunciato”, rispetto a quanto Generali richiedeva a suaNumero registro generale 2018/2023Numero sezionale 3801/2026Numero di raccolta generale 19333/2026Data pubblicazione 11/06/2026volta, siccome indicato nelle premesse all’accordo transattivo”.

A dire delricorrente, poiché con tale clausola le parti “invocavano l’istituto di cuiall’art. 1241 c.c.”, “è dunque contrastante con la volontà delle partiquanto affermato dalla Commissione Tributaria, atteso che la statuizioneimpugnata, secondo cui l’art. 3 della scrittura privata del novembre 2014avrebbe previsto un pagamento in favore del Ciliento di € 299.373,00,contrasta con quanto letteralmente stabilito dalla medesima clausolanegoziale ed, anche, con l’intero assetto della transazione” (pag. 21 delricorso per cassazione).

In realtà, l’interpretazione del negozio fattapropria dall’Agenzia delle Entrate (e “convalidata”, in sede processuale,dai giudici di merito) non collide con i criteri legali di cui alle norme la cuiviolazione è censurata dal ricorrente.

La CTR non si è posta in contrastocon la lettera della citata clausola n. 3, dal momento che non ha affermatoche essa avrebbe esplicitamente previsto il pagamento della somma di €299.373,00 in favore del Ciliento.

I giudici di secondo grado hanno,invece, plausibilmente ritenuto che dal tenore complessivo della scritturaintercorsa tra le parti (non limitato, dunque, all’art. 3) si evincesse chetale somma era stata versata.

Al riguardo, nella motivazione dellasentenza impugnata è valorizzato, in particolare, il testo dell’art. 5,secondo cui “[OSCURATO:SOCIETA] si impegna inoltre a corrispondere al sig.Ciliento, a titolo di provvigioni maturate e/o maturande (non soggette aritenuta d’acconto) parzialmente definite in misura forfettaria, l’importo di€ 110.000,00”.

Di tale clausola la CTR evidenzia la “autonomagiustificazione causale” (quella che rimonta, per l’appunto, alle provvigionidovute all’ex agente), compatibile con il separato versamento, a diversotitolo (vale a dire l’indennità di risoluzione), di una somma ulteriore,evincibile dall’attestazione di aver operato la corrispondente ritenutad’acconto (la quale non avrebbe ragion d’essere in mancanza di unsottostante reddito imponibile).Numero registro generale 2018/2023Numero sezionale 3801/2026Numero di raccolta generale 19333/2026Data pubblicazione 11/06/20262.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art.1241 c.c. e dell’art. 54 TUIR, per avere la CTR “imposto al contribuenteuna tassazione su somme da lui mai percepite”, siccome compensate nelcomplessivo riassetto dei rapporti dare/avere tra le parti, disciplinato dallatransazione novativa in esame.Il motivo è infondato.

Una volta, infatti, che - sulla scorta delleconsiderazioni svolte in relazione al motivo precedente - si ritengagiuridicamente plausibile l’interpretazione della transazione nel sensodell’autonomo riconoscimento, in favore del contribuente, della somma di€ 299.975,94 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, non siverifica alcuna illegittima tassazione, ben potendosi configurare, tra l’altro,la percezione di un reddito, a fini impositivi, anche in assenza della direttacorresponsione della corrispondente somma di denaro, in relazioneall’arricchimento conseguente all’estinzione per compensazione diun’obbligazione debitoria del contribuente.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 4.300,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/5/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicatan. 248/2022, depositata il 27/9/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n. T150918185910593201, con cui l’Agenzia delle Entrategli aveva contestato di non aver indicato nel quadro RM della dichiarazioneil reddito di € 299.975,00, rispetto al quale [OSCURATO:SOCIETA]. (dellaNumero registro generale 2018/2023Numero sezionale 3801/2026Numero di raccolta generale 19333/2026Data pubblicazione 11/06/2026quale il Ciliento era stato agente) aveva versato una ritenuta d’accontopari a € 59.995,00. In particolare, in relazione ad una transazione con laquale l’ex agente Ciliento e la compagnia di assicurazioni avevano definitouna controversia giudiziale relativa allo scioglimento del rapporto diagenzia, l’Agenzia delle Entrate ritenne che l’odierno ricorrente avesseincassato la somma di € 299.975,00, a titolo di indennità ex art. 1751c.c., mentre il contribuente asseriva essergli stata corrisposta la solasomma di € 110.000,00 a titolo di provvigioni, essendo state compensatetutte le restanti partite di dare/avere tra le parti.2. La CTP di Potenza rigettò il ricorso, con sentenza poi confermata, insede di gravame, dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale ritenne che laqualificazione del contratto concluso dal contribuente con Generali allastregua di “transazione novativa” non potesse valere, di per sé, a sottrarrealla tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. d), TUIR, la somma di€ 299.975,00 corrisposta al Ciliento a titolo di indennità di risoluzione delrapporto di agenzia.3. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di duemotivi- Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente hadepositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt.1362 e 1367 c.c. “in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per erroneainterpretazione della transazione novativa del 14.11.2014”. Sostiene chel’interpretazione letterale del contratto deponesse univocamente per larinuncia reciproca delle parti alle rispettive pretese scaturenti dallarisoluzione del contratto di agenzia (l’indennità di risoluzione da partedell’agente; la restituzione delle somme illegittimamente trattenute daisub-agenti, da parte della compagnia assicuratrice), dalla quale restavafuori unicamente la corresponsione, in favore del Ciliento, della somma di€ 110.000,00, a titolo di provvigioni future.Numero registro generale 2018/2023Numero sezionale 3801/2026Numero di raccolta generale 19333/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il motivo è infondato. Occorre premettere che, posto che l'accertamentodella volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico sitraduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrenteper cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo devefare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediantespecifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi inesse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con qualiconsiderazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legaliassunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censurarisolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente equella accolta nella sentenza impugnata (Cass., n. 9461/2021). Ancora,secondo Cass., n. 11254/2018 (successivamente confermata da Cass., n.18214/2024), l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sededi legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneuticacontrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che ilgiudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le moltepliciinterpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola sianopossibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che avevaproposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede dilegittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra. Il ricorrentevalorizza il tenore testuale dell’art. 3 (riportato a pag. 11 del ricorso percassazione) - secondo cui “le parti dichiarano di compensareintegralmente tutto quanto reciprocamente dovuto in dipendenza delcessato rapporto agenziale e [OSCURATO:SOCIETA] dichiara di aver versatol’importo di euro 59.995,19 a titolo di ritenuta di acconto sulle indennità dirisoluzione” - per sostenere che egli “non percepì mai alcun importo atitolo di indennità di risoluzione, giacché lo stesso venne “integralmentecompensato e rinunciato”, rispetto a quanto Generali richiedeva a suaNumero registro generale 2018/2023Numero sezionale 3801/2026Numero di raccolta generale 19333/2026Data pubblicazione 11/06/2026volta, siccome indicato nelle premesse all’accordo transattivo”. A dire delricorrente, poiché con tale clausola le parti “invocavano l’istituto di cuiall’art. 1241 c.c.”, “è dunque contrastante con la volontà delle partiquanto affermato dalla Commissione Tributaria, atteso che la statuizioneimpugnata, secondo cui l’art. 3 della scrittura privata del novembre 2014avrebbe previsto un pagamento in favore del Ciliento di € 299.373,00,contrasta con quanto letteralmente stabilito dalla medesima clausolanegoziale ed, anche, con l’intero assetto della transazione” (pag. 21 delricorso per cassazione). In realtà, l’interpretazione del negozio fattapropria dall’Agenzia delle Entrate (e “convalidata”, in sede processuale,dai giudici di merito) non collide con i criteri legali di cui alle norme la cuiviolazione è censurata dal ricorrente. La CTR non si è posta in contrastocon la lettera della citata clausola n. 3, dal momento che non ha affermatoche essa avrebbe esplicitamente previsto il pagamento della somma di €299.373,00 in favore del Ciliento. I giudici di secondo grado hanno,invece, plausibilmente ritenuto che dal tenore complessivo della scritturaintercorsa tra le parti (non limitato, dunque, all’art. 3) si evincesse chetale somma era stata versata. Al riguardo, nella motivazione dellasentenza impugnata è valorizzato, in particolare, il testo dell’art. 5,secondo cui “[OSCURATO:SOCIETA] si impegna inoltre a corrispondere al sig.Ciliento, a titolo di provvigioni maturate e/o maturande (non soggette aritenuta d’acconto) parzialmente definite in misura forfettaria, l’importo di€ 110.000,00”. Di tale clausola la CTR evidenzia la “autonomagiustificazione causale” (quella che rimonta, per l’appunto, alle provvigionidovute all’ex agente), compatibile con il separato versamento, a diversotitolo (vale a dire l’indennità di risoluzione), di una somma ulteriore,evincibile dall’attestazione di aver operato la corrispondente ritenutad’acconto (la quale non avrebbe ragion d’essere in mancanza di unsottostante reddito imponibile).Numero registro generale 2018/2023Numero sezionale 3801/2026Numero di raccolta generale 19333/2026Data pubblicazione 11/06/20262. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art.1241 c.c. e dell’art. 54 TUIR, per avere la CTR “imposto al contribuenteuna tassazione su somme da lui mai percepite”, siccome compensate nelcomplessivo riassetto dei rapporti dare/avere tra le parti, disciplinato dallatransazione novativa in esame.Il motivo è infondato. Una volta, infatti, che - sulla scorta delleconsiderazioni svolte in relazione al motivo precedente - si ritengagiuridicamente plausibile l’interpretazione della transazione nel sensodell’autonomo riconoscimento, in favore del contribuente, della somma di€ 299.975,94 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, non siverifica alcuna illegittima tassazione, ben potendosi configurare, tra l’altro,la percezione di un reddito, a fini impositivi, anche in assenza della direttacorresponsione della corrispondente somma di denaro, in relazioneall’arricchimento conseguente all’estinzione per compensazione diun’obbligazione debitoria del contribuente. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 4.300,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/5/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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