CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21352/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, la ha condannato per il reato di cui gli artt. 477 e 482 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che si duole della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, segnatamente dell'esame dell'imputato - è manifestamente infondato poiché la Corte di merito, a seguito del gravame interposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, ha provveduto in ossequio al disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., rinnovando la prova orale assunta dal Tribunale di Lodi e ponendone l'esito a fondamento della valutazione di responsabilità (cfr. Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022 - dep. 2023, B., Rv. 284493 - 02); ritenuto che il secondo motivo, che denuncia la violazione della legge penale in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato, non contiene censure di legittimità ma si limita a prospettare - peraltro con assedi generici - un diverso apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il terzo motivo, che assume il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione della diversa finalità e struttura dei due istituti, la cui applicazione è ancorata a diversi parametri di valutazione (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112 - 01; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307 - 01), il che esime dal dilungarsi per rilevare la genericità del ricorso che non si è confrontato con la motivazione posta a sostegno dell'esclusione dei presupposti della causa di non punibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al ve -samento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.