CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11242/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, di conferma della sentenza del Tribunale di Padova che ha condannato l'imputato alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed 500 di multa per il reato di furto in abitazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., invocando la parte la dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela per l'ipotesi, disattesa dalla Corte territoriale e soltanto implicitamente prospettata in ricorso, di riqualificazione del fatto nella ipotesi di furto semplice, è inammissibile per genericità, in quanto formulato con riferimento a una prospettazione affatto argomentata, e, quindi, del tutto apodittica, e comunque esclusa, in concreto, dai giudici di merito ( pg. 5 della sentenza). Considerato che il secondo motivo di ricorso, di censura della determinazione della pena, è del tutto privo di specificità, limitandosi a dedurre - senza alcuna argomentazione - l'eccessività della pena irrogata ed il vizio di motivazione sul punto, invece rinvenibile nella sentenza impugnata ( pg. 6). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consigl