CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 08001/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25903/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, pubblicata in data 24.11.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.2.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. Con ordinanza del 24.11.202, il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha liquidato in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] il compenso di € 700,00, oltre accessori, per la difesa penale dinanzi al giudice monocratico di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al gratuito patrocinio. Il difensore ha proposto opposizione, lamentando la violazione dei F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4122/2021 Numero sezionale 2200/2022 Numero di raccolta generale 8001/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 minimi tabellari fissati dal D.M. 55/2014. All’esito il tribunale ha parzialmente riformato il provvedimento, liquidando un importo di € 786,00, con esclusione del compenso per attività introduttiva e di studio e con compensazione delle spese processuali. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia e la Procura della Repubblica presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto sono rimasti intimati. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dei D.M. 55/2014, 127/2004 e del D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che l’importo liquidato dal tribunale risulterebbe inferiore a quello derivante dall’applicazione dei minimi inderogabili. Il motivo è infondato. Il tribunale ha liquidato il compenso per le sole attività decisoria e istruttoria, applicando i valori minimi, che ha successivamente ridotto di un terzo, ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 115/2002. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la quantificazione è stata effettuata procedendo dai minimi tabellari, cui legittimamente il tribunale ha applicato la riduzione di un terzo, obbligatoriamente prescritta per il patrocinio gratuito in materia penale. La decisione appare – in definitiva - conforme al principio secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4122/2021 Numero sezionale 2200/2022 Numero di raccolta generale 8001/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore (Cass. 31404/2019). Peraltro, con riferimento ai valori espressi nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 non è neppure predicabile un principio di assoluta inderogabilità dei minimi, da cui il giudice può discostarsi dando conto in motivazione delle ragioni che giustificano un compenso inferiore (Cass. 89/2021; Cass. 2386/2017; Cass. 29606/2017). 3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 12 D.M. 55/2014 e 15 d.lgs. 150/2011, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che il tribunale non poteva negare il compenso per le attività introduttiva e di studio della controversia, essendo tenuto ad acquisire gli atti d’ufficio, considerato inoltre che la nomina del ricorrente non era stata mai revocata e che dal decreto di citazione a giudizio e dalla sentenza penale si evincevano le date e la specifiche attività difensive svolte. Il motivo merita parziale accoglimento. La censura è inammissibile ove si limita ad asserire che il difensore aveva patrocinato per l’intero giudizio penale, non specificando quali atti, tra quelli elencati nell’art. 12, comma 3, lettera b) D.M. 55/2014, il ricorrente avesse posto in essere (– e con riguardo ai quali il giudice di merito avrebbe dovuto disporre l’acquisizione ex officio –), né chiarisce in cosa si sarebbe concretata l’attività introduttiva. Competeva invece il compenso per l’attività di studio strettamente funzionale alle attività successive (istruttoria e decisionale), per le quali il tribunale aveva già riconosciuto il compenso, sicché, sotto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4122/2021 Numero sezionale 2200/2022 Numero di raccolta generale 8001/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 tale profilo, sussiste la violazione denunciata, non potendo il giudice di merito negare il compenso senza acquisire gli atti del processo. Nel giudizio per la liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la domanda non può essere rigettata per la mancanza dei documenti necessari per la decisione, dovendo il giudice adito attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento ex art. 15 d.lgs. 150/2011, sia per la determinazione del "quantum", che per l’accertamento dell'"an", in virtù della previsione contenuta al comma 5 dell'art. 15 cit., che va interpretata non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi ad una meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass.19690/2015; Cass. 2206/2020). 4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., contestando al tribunale di non aver riconosciuto le spese processuali, ad eccezione degli esborsi, in violazione del principio secondo cui il difensore che propone opposizione al decreto di liquidazione in materia di gratuito patrocinio, ha diritto anche alla rifusione delle spese processuali. Il motivo è assorbito, poiché, per effetto dell’accoglimento della seconda censura, deve procedersi ad una nuova liquidazione delle spese processuali, in base all’esito finale del processo. In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, è respinto il primo ed è assorbito il terzo. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi altri accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito, liquidando il compenso per la fase di studio in € 150,00, in applicazione dei criteri già adoperati dal tribunale e con la riduzione di legge. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4122/2021 Numero sezionale 2200/2022 Numero di raccolta generale 8001/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 Consegue inoltre la necessità di regolare nuovamente le spese di lite di opposizione n base all’esito finale della lite, con liquidazione in dispositivo, con compensazione delle spese di legittimità, stante l’accoglimento solo parziale del ricorso. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo e dichiara assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente il compenso per la fase di studio pari ad € 150,00, oltre alle spese processuali per il giudizio di opposizione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 630,00 per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%; compensa le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.2.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o