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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21582/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 13RANCACCIO; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato.

2. Considerato che il ricorso, proposto personallmente dall'imputato è inammissibile in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite, con la pronuncia Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, il ricorso per cessazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, nor può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cessazione.

In ogni caso, quanto ai motivi di merito dedotti, afferenti alla denunciata carenza di motivazione, non può che rilevarsene comunque la estrema genericità, risolvendosi gli stessi in enunciati astratti della giurisprudenza di legittimità sull'obbligo di motivazione e sulla corretta determinazione della pena rispetto al disvalore del fatto ed alla personalità del reo.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quatt -omila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 13RANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato. 2. Considerato che il ricorso, proposto personallmente dall'imputato è inammissibile in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, il ricorso per cessazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, nor può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cessazione. In ogni caso, quanto ai motivi di merito dedotti, afferenti alla denunciata carenza di motivazione, non può che rilevarsene comunque la estrema genericità, risolvendosi gli stessi in enunciati astratti della giurisprudenza di legittimità sull'obbligo di motivazione e sulla corretta determinazione della pena rispetto al disvalore del fatto ed alla personalità del reo. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quatt -omila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ap
Sentenza Cassazione n. 21582/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris