CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 29553/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - SENTENZA Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, in parziale accoglimento del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 aprile 2025, che aveva disposto nei confronti del suddetto indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari solo in relazione al reato di cui agli artt. 110-582 cod. pen. (capo 3), annullando, invece, il provvedimento genetico in relazione al reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen. (capo 5). 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati. 2. Nella ricostruzione operata dai giudici del merito cautelare, [OSCURATO:PERSONA] puntatala contro gli aggressori, è riuscita ad uscire dall’abitacolo e ad allontanarsene. Quando i XXXXX si sono accorti che l’arma da fuoco, dopo i primi colpi esplosi, «non sparava» più, hanno raggiunto Manzo, tempestandolo di bastonate, tanto da cagionargli lesioni per cui è stato poi dichiarato in prognosi riservata. Sin dalle prime fasi del pestaggio, la persona offesa è stata disarmata con la forza («XXXXXXXXXXXXX [sic], con il bastone, colpiva ripetutamente alla testa, mentre gli altri due fratelli disarmavano la vittima»). Il solo XXXXXXXXXXXXX, in un momento successivo, si sarebbe impadronito della pistola, allontanandosi con essa. 3.2. Nella vicenda che qui occupa, ferma restando la narrazione dei fatti come sopra riassunta e intangibile in questa sede, risulta evidente come i fratelli XXXXX abbiano dato essi stessi, forma concorsuale, diretta prima a cagionare la perdita di disponibilità della pistola («sottrazione») e poi ad impadronirsene («impossessamento»), anche per quanto attiene all’atteggiarsi della volontà dei concorrenti, accertando la (eventuale) sussistenza del dolo di concorso ovvero la configurabilità di un cosiddetto “concorso anomalo”. Quanto a tale ultimo requisito non è sufficiente un rapporto di causalità materiale tra la condotta dell’agente e l’evento più grave, ma è necessario che sussista un rapporto di causalità psichica nel senso che il reato diverso e più grave commesso dal compartecipe possa rappresentarsi alla psiche dell’agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto (Sez. 5, n. 14787 del 12/03/2025, N., non mass.; Sez. 6, n. 25390 del 31/01/2019, Gorbunova, non mass.; Sez. 5, n. 10995 del 25/10/2006, dep. 2007, Ciurlia, Rv. criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo a escludere il nesso di causalità (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977-01; Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604-01). 5. In conclusione, l’ordinanza impugnata, per quel che concerne la misura richiesta per il concorso in rapina in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, attesa la fondatezza delle censure articolate dall’Ufficio requirente. 6. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]