CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia il 23 settembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'artt. 640, 61, comma primo n. 7, cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, per non essere state concesse la sospensione condizionale della pena e le attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata la Corte d'appello ha già dato conto delle ragioni per cui non sono state riconosciute le attenuanti generiche (l'imputato è gravato da due condanne irrevocabili e la sua condotta processuale non è stata ritenuta suscettibile di positiva mitigazione premiale). Inoltre, la Corte territoriale ha precisato che non giovava all'imputato il fatto che le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. gli fossero state riconosciute con il decreto penale di condanna, da lui opposto, atteso che le valutazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari, in un rito alternativo fortemente premiale, non vincolano in alcun modo il giudice all'esito del giudizio ordinario. Infine, quanto alla concessione della sospensione condizionale, il Collegio del merito ha rammentato che l'imputato aveva già fruito dello stesso, sicché gli è preclusa la reiterazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] • ente Giuseppina ,[OSCURATO:PERSONA] Seréò7øi Paola [OSCURATO:PERSONA] A ERIA 1 2