CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16830/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile avendo la Corte d'appello, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, negato i presupposti per una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen. in relazione ai precedenti penali di cui è gravato l'imputato, elemento, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerato ostativo (ex multis, cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ravvisato quale elemento ostativo, i precedenti specifici di cui è gravato l'imputato, da ciò desumendo l'insensibilità dell'imputato rispetto alle precedenti condanne, elemento valutato negativamente in ordine alla capacità dell'imputato di rispettare le prescrizioni connesse all'applicazione della sanzione sostitutiva, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 - 01); viste le memorie e le conclusioni redatte dai difensori delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Comune di Chieuti, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] II Baraccone s.r.I., e avv. [OSCURATO:PERSONA] per la Regione Puglia, che si limitato a chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile con vittoria di spese, senza quindi fornire alcun un utile contributo alla decisione, diretto a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, sicché dette parti civili non hanno diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 01; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960 - 03; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551 - 02);stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M