Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 27014/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27373/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocataMARIA [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1425/2017 depositatoil 12/10/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Dagli atti di causa emerge che , a seguito di domanda ex art. 161, comma 6, l. fall., presentata i l 6.8.2012 , [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. venne ammessa dal Tribunale d e [OSCURATO:PERSONA] al concordato preventivo, che però, in accoglimento dell’opposizione ex art. 180 proposta dall’Agenzia delle entrate, non fu omologato.

1.1. – Successivamente, la Società conferì al geom. [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di stimare il proprio compendio immobiliare .

La perizia eseguita dal professionista venne incorporata nella relazione ex art. 160, comma 2, l.fall. predisposta dall’attestatore di una seconda domanda di concordato,depositata il 12.3.2013.

1.2. Anche questa volta il tribunale, dopo aver dichiarato ammissibile il concordato, ne rigettò l’omologazione con decreto del 26.3.2014.

1.3. –Lo stesso geometra venne poi incaricato di aggiornare gli estimi, rip ortati ne lla nuova relazione ex art. 160, comma 2, l.fall. allegata ad una terza domanda di concordato preventivo , depositata il 20.11.2014 e dichiarata inammissibile con decreto del 3.4.2015, c ui seguì, in pari data, la sentenza dichiarativa del fallimento.

1.3. –Il geom.

Maddaluno chie s e l’ammissione a l passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (di seguito Fallimento), in prededuzione, de l credito complessivo di € 1 8.574,50 , che i l Giudice delegato, su conforme proposta del curatore, amm ise invece al concorso, co l privilegio di cui all’ art. 2751 bis , n. 2 , c.c. , nella minor misura di € 14.500,00, oltre Iva e cassa previdenziale al chirografo.

2. – L’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento è stata respinta dal Tribunale de [OSCURATO:PERSONA] che, con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha osservato, per quanto ancora rileva in questa sede, che la prededuzione non p oteva essere riconosciuta sia perché, in astratto , no n è configurabile una consecuzione fra due procedure di concordat o , sia perché, in concreto, il lasso temporale intercorso tra il diniego di omologa dell’una ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la presentazione dell’altra ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) integravauna cesura tale da escluderla. 3.– [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per la cassazione del decreto, sorretto da un unico motivo, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha resist ito con controricorso .

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4. – Il r icorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, e 69 bis, l.fall., per avere il tribunale erroneamente escluso la natura prededucibile del credito sul presupposto dell’insussistenza della consecuzione tra procedure di concordato preventivo, trascurando che nel caso in esame già la prima domanda di concordato (ovverosia quella del 6 agosto 2012) era stata proposta in presenza del medesimo stato di insolvenza che, a seguito della ritenuta inammissibilità anche della seconda e della terza domanda concordataria, aveva condotto alla declaratoria di fallimento; afferma quindi che « la prededuzione è interna al procedimento da cui trae fondamento ed è idonea anche a propagarsi su quello logicamente successivo, a prescindere dalla consecuzione strettamente cronologica tra le procedure e dal fatto che sia intervallata da altra corrispondente procedura connotata dal medesimo stato di insolvenza».

5. – La censura è fondata , al netto delle imprecisioni del tessuto argomentativo, per l’inadeguatezza della motivazione con cui il tribunale ha escluso la natura prededucibile del credito per cui è causa.

5.1. – I l tribunale si è infatti limitato ad escludere la prededuzione, per un verso, sul l’errato rilievo che non può esservi consecuzione tra due procedure “minori” – in contrasto con la cospicua giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto la possibilità dellaconsecuzione non solo rispetto a procedure minori cui faccia seguito il fallimento (Cass. 2167/2010, 2437/2006, 17844/2002, 10792/1999 e 12536/1998, tutte relative ad ipotesi di amministrazione controllata seguita dapprima da un concordato preventivo e in ultimo da un fallimento) o l'amministrazione straordinaria (Cass. 9581/1997), ma anche con riferimento a casi di successione fra sole procedure minori (Cass. 8534/2013, relativa al caso di successione fra amministrazione controllata e concordato preventivo) – e, per altro verso, sull’altrettanto errata asserzione che la consecuzione resterebbe di per sé esclusa dalla esistenza di una cesura temporale fra le procedure , quando invece, secondo il noto e consolidato orientamento di questa Corte, avrebbe dovuto indagare se il fallimento fosse derivato dal medesimo stato di crisi o insolvenza che aveva dato luogo alla domanda di concordato preventivo del 12.3.2013, pacificamente ammessa e approvata dai creditori, anche se non omologata, cui era seguita, prima del fallimento, un’ulteriore domanda di concordato invece dichiarata inammissibile.

5.2. –Nell’esaminare nuovamente, in sede di rinvio, l‘aspetto della consecutiotra la procedura per cui è causa e la dichiarazione di fallimento, il tribunale dovrà quindi tener conto dell’indirizzo nomofilattico, di recente riepilogato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.

U, 42093/2021, in motivazione, par. 25 e ss.), in base al quale: i)«la p rededuzione, per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine (includendone l’area preparatoria), sopravvive in una procedura concorsuale diversa che segua la precedente solo se sussista una consecuzione fra le stesse; la precedenza di pagamento così riservata al credito di massa permane anche al di fuori del perimetro procedurale d’insorgenza, ed in rapporto ai cui scopi l’attività sia stata prestata, se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo»; ii) «la consecuzione tra procedure concorsuali è “ un fenomeno [di] collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale” (Cass. 15724/2019); iii) non è « decisivo l’intervallo temporale in sé tra la chiusura di una procedura e la dichiarazione di fallimento, “purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure” (Cass.6290/2018, 33402/2021)».

6.3. – Sempre in sede di rinvio, il tribunale dovrà altresì considerare che, secondo il sopravvenuto indirizzo nomofilattico, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura di concordato preventivo va considerato pre dedu cibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l .fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall. (Cass. Sez.

U, 42093/2021 cit.).

6.4. – Non rilevano, a tal fine, i precedenti di questa Corte che hanno escluso la prededucibilità del credito dei diversi professionisti che hanno curato la prima domanda di concordato preventivo del 6.8.2012 (Cass. 26178/2022) e la terza domanda di concordato preventivo del 20.11.2014 (Cass. 26075/ 20 22 ), trattandosi di fattispecie diverse in fatto e dovendosi qui valutare, ovviamente, le peculiarità di quella in esame.

7. – Per concludere, il decreto impugnato va cassato con rinvio al tribunale, in diversa composizione, per un riesame della questione della prededucibilità del credito alla luce del richiamato indirizzo nomofilattico in tema di consecuzione tra procedure concorsuali, oltre che per la statuizione sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale de [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27373/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocataMARIA [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1425/2017 depositatoil 12/10/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Dagli atti di causa emerge che , a seguito di domanda ex art. 161, comma 6, l. fall., presentata i l 6.8.2012 , [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. venne ammessa dal Tribunale d e [OSCURATO:PERSONA] al concordato preventivo, che però, in accoglimento dell’opposizione ex art. 180 proposta dall’Agenzia delle entrate, non fu omologato. 1.1. – Successivamente, la Società conferì al geom. [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di stimare il proprio compendio immobiliare . La perizia eseguita dal professionista venne incorporata nella relazione ex art. 160, comma 2, l.fall. predisposta dall’attestatore di una seconda domanda di concordato,depositata il 12.3.2013. 1.2. Anche questa volta il tribunale, dopo aver dichiarato ammissibile il concordato, ne rigettò l’omologazione con decreto del 26.3.2014. 1.3. –Lo stesso geometra venne poi incaricato di aggiornare gli estimi, rip ortati ne lla nuova relazione ex art. 160, comma 2, l.fall. allegata ad una terza domanda di concordato preventivo , depositata il 20.11.2014 e dichiarata inammissibile con decreto del 3.4.2015, c ui seguì, in pari data, la sentenza dichiarativa del fallimento. 1.3. –Il geom. Maddaluno chie s e l’ammissione a l passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (di seguito Fallimento), in prededuzione, de l credito complessivo di € 1 8.574,50 , che i l Giudice delegato, su conforme proposta del curatore, amm ise invece al concorso, co l privilegio di cui all’ art. 2751 bis , n. 2 , c.c. , nella minor misura di € 14.500,00, oltre Iva e cassa previdenziale al chirografo. 2. – L’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento è stata respinta dal Tribunale de [OSCURATO:PERSONA] che, con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha osservato, per quanto ancora rileva in questa sede, che la prededuzione non p oteva essere riconosciuta sia perché, in astratto , no n è configurabile una consecuzione fra due procedure di concordat o , sia perché, in concreto, il lasso temporale intercorso tra il diniego di omologa dell’una ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la presentazione dell’altra ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) integravauna cesura tale da escluderla. 3.– [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per la cassazione del decreto, sorretto da un unico motivo, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha resist ito con controricorso . Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. – Il r icorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, e 69 bis, l.fall., per avere il tribunale erroneamente escluso la natura prededucibile del credito sul presupposto dell’insussistenza della consecuzione tra procedure di concordato preventivo, trascurando che nel caso in esame già la prima domanda di concordato (ovverosia quella del 6 agosto 2012) era stata proposta in presenza del medesimo stato di insolvenza che, a seguito della ritenuta inammissibilità anche della seconda e della terza domanda concordataria, aveva condotto alla declaratoria di fallimento; afferma quindi che « la prededuzione è interna al procedimento da cui trae fondamento ed è idonea anche a propagarsi su quello logicamente successivo, a prescindere dalla consecuzione strettamente cronologica tra le procedure e dal fatto che sia intervallata da altra corrispondente procedura connotata dal medesimo stato di insolvenza». 5. – La censura è fondata , al netto delle imprecisioni del tessuto argomentativo, per l’inadeguatezza della motivazione con cui il tribunale ha escluso la natura prededucibile del credito per cui è causa. 5.1. – I l tribunale si è infatti limitato ad escludere la prededuzione, per un verso, sul l’errato rilievo che non può esservi consecuzione tra due procedure “minori” – in contrasto con la cospicua giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto la possibilità dellaconsecuzione non solo rispetto a procedure minori cui faccia seguito il fallimento (Cass. 2167/2010, 2437/2006, 17844/2002, 10792/1999 e 12536/1998, tutte relative ad ipotesi di amministrazione controllata seguita dapprima da un concordato preventivo e in ultimo da un fallimento) o l'amministrazione straordinaria (Cass. 9581/1997), ma anche con riferimento a casi di successione fra sole procedure minori (Cass. 8534/2013, relativa al caso di successione fra amministrazione controllata e concordato preventivo) – e, per altro verso, sull’altrettanto errata asserzione che la consecuzione resterebbe di per sé esclusa dalla esistenza di una cesura temporale fra le procedure , quando invece, secondo il noto e consolidato orientamento di questa Corte, avrebbe dovuto indagare se il fallimento fosse derivato dal medesimo stato di crisi o insolvenza che aveva dato luogo alla domanda di concordato preventivo del 12.3.2013, pacificamente ammessa e approvata dai creditori, anche se non omologata, cui era seguita, prima del fallimento, un’ulteriore domanda di concordato invece dichiarata inammissibile. 5.2. –Nell’esaminare nuovamente, in sede di rinvio, l‘aspetto della consecutiotra la procedura per cui è causa e la dichiarazione di fallimento, il tribunale dovrà quindi tener conto dell’indirizzo nomofilattico, di recente riepilogato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 42093/2021, in motivazione, par. 25 e ss.), in base al quale: i)«la p rededuzione, per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine (includendone l’area preparatoria), sopravvive in una procedura concorsuale diversa che segua la precedente solo se sussista una consecuzione fra le stesse; la precedenza di pagamento così riservata al credito di massa permane anche al di fuori del perimetro procedurale d’insorgenza, ed in rapporto ai cui scopi l’attività sia stata prestata, se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo»; ii) «la consecuzione tra procedure concorsuali è “ un fenomeno [di] collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale” (Cass. 15724/2019); iii) non è « decisivo l’intervallo temporale in sé tra la chiusura di una procedura e la dichiarazione di fallimento, “purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure” (Cass.6290/2018, 33402/2021)». 6.3. – Sempre in sede di rinvio, il tribunale dovrà altresì considerare che, secondo il sopravvenuto indirizzo nomofilattico, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura di concordato preventivo va considerato pre dedu cibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l .fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall. (Cass. Sez. U, 42093/2021 cit.). 6.4. – Non rilevano, a tal fine, i precedenti di questa Corte che hanno escluso la prededucibilità del credito dei diversi professionisti che hanno curato la prima domanda di concordato preventivo del 6.8.2012 (Cass. 26178/2022) e la terza domanda di concordato preventivo del 20.11.2014 (Cass. 26075/ 20 22 ), trattandosi di fattispecie diverse in fatto e dovendosi qui valutare, ovviamente, le peculiarità di quella in esame. 7. – Per concludere, il decreto impugnato va cassato con rinvio al tribunale, in diversa composizione, per un riesame della questione della prededucibilità del credito alla luce del richiamato indirizzo nomofilattico in tema di consecuzione tra procedure concorsuali, oltre che per la statuizione sulle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale de [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda
Decreto Cassazione n. 27014/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris