CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 1967
Cassazione n. 35396/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 21/10/2020, in riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di ROMAin data 8/5/2017 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché i reati di cui agli artt. 478 c mma primo e secondo, 482 e 640 cod. pen. erano o estinti per prescrizione, ha confermato le statuizioni civili e condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.2. In data 5 aprile 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 13 aprile 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della parte civile [OSCURATO:PERSONA] con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato e il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute per il grado dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. rilevando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione le articolate doglianze formulate nell'atto di appello quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. In specifico , il giudice dell'appello non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze che imporrebbero di escludere che il ricorrente sia stato l'autore della contraffazione del provvedimento giudiziario, peraltro acquisito solo in copia, e che lo abbia consegnato al fine di indurre in errore i propri clienti quanto al reale tenore della pronuncia a loro favoreial fine di indurli in errore circa gli onorari da versargli. Dagli atti, d'altro canto, emergerebbe che la persona offesa aveva già avuto conoscenza del tenore della sentenza e che, pertanto, non poteva essere indottq, in errore. Lo stesso ricorrente, poi, avrebbe anche restituito in parti uguali le somme a lui versate ai propri rappresentati. Elementi questi con i quali, oltre a ulteriori circostanze, la Corte territoriale, ma in realtà entrambi i giudici di merito, non si sarebbero confrontati. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, preso atto del decorso del termine di prescrizione, a fronte della necessità di valutare l'impugnazione proposta ai fini della responsabilità civile, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della conclusione cui è pervenuta (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, 2015, Lazzari, Rv. 262175) Con il riferimento alle dichiarazioni rese dalla parte civile e dagli altri testi, tra i quali il cancelliere in servizio presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nonché alla copia della sentenza in atti, così come alla inverosimiglianza di quanto affermato dal ricorrente, il giudice dell'appello, infatti, ha correttamente applicato il criterio decisorio richiesto rispondendo in modo compiuto ed esaustivo alle censure della difesa, ora nella sostanza pedissequamente riproposte.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 20/4/2022 Il