CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2024
Cassazione n. 21443/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI Ulato avviso alle parti; 1, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 21/11/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - la pena di quattro anni, cinque mesi di reclusione e 14mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che lo stesso avrebbe meritato. 3. Rilevato che con atto pervenuto il 17/3/2025, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso. 5. Rilevato, pertanto, che l'impugnazione medesima deve essere dichiarata inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio