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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2024

Cassazione n. 28415/2024

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a seguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione dell'errore materiale del dispositivo del ruolo relativo alla sentenza n. 23937 del 16/12/2023, dep. 2024, emessa dalla Prima sezione penale della Corte di cassazione, in ordine alla posizione del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in procedimento trattato de plano; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Esaminati gli atti del procedimento n. 21425/2024 R.G., avente ad oggetto la correzione di errore materiale promossa di ufficio con riferimento alla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 1, n.23937 del 16/12/2023, dep. 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, sentenza che ha definito il procedimento n. 11983/2023 R.G. - ricorrente, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 7 ottobre 2022 - che ha disposto in parte l'annullamento senza rinvio, in parte l'annullamento con rinvio e in parte il rigetto della sentenza, quanto alla posizione del suddetto [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che nel solo dispositivo del ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è risultato, per evidente disguido, nella prima statuizione, omesso il nominativo del suddetto [OSCURATO:PERSONA] dal novero di tutti gli imputati del reato di cui al capo 37) per i quali è stato pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di avere fatto parte di una associazione avente carattere transnazionale, circostanza che, d'altronde (a conferma della natura materiale dell'errore), è stata radicalmente eliminata; - Ritenuto che, trattandosi all'evidenza di errore materiale l'emendamento del quale non comporta modificazioni essenziali e non incide su interessi delle parti, si possa senz'altro provvedere alla relativa correzione de plano, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, in relazione all'art. 130, cod. proc. pen.; P.Q.M. - Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza del 16/12/2023 relativo al dispositivo della sentenza emessa dalla Prima sezione penale della Corte di cassazione n. 23937 del 16/12/2023, depositata il 17/06/2024, nel senso che - ove, nella prima statuizione, è stato omesso il nome di [OSCURATO:PERSONA] dal novero degli imputati per cui è pronunziato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di avere fatto parte di una associazione avente carattere transnazionale, circostanza che è stata radicalmente eliminata - il nominativo di tale imputato deve intendersi ricompreso nel novero stesso e ivi inserito fra i nominativi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso il 9 luglio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione dell'errore materiale del dispositivo del ruolo relativo alla sentenza n. 23937 del 16/12/2023, dep. 2024, emessa dalla Prima sezione penale della Corte di cassazione, in ordine alla posizione del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in procedimento trattato de plano; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Esaminati gli atti del procedimento n. 21425/2024 R.G., avente ad oggetto la correzione di errore materiale promossa di ufficio con riferimento alla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 1, n.23937 del 16/12/2023, dep. 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, sentenza che ha definito il procedimento n. 11983/2023 R.G. - ricorrente, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 7 ottobre 2022 - che ha disposto in parte l'annullamento senza rinvio, in parte l'annullamento con rinvio e in parte il rigetto della sentenza, quanto alla posizione del suddetto [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che nel solo dispositivo del ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è risultato, per evidente disguido, nella prima statuizione, omesso il nominativo del suddetto [OSCURATO:PERSONA] dal novero di tutti gli imputati del reato di cui al capo 37) per i quali è stato pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di avere fatto parte di una associazione avente carattere transnazionale, circostanza che, d'altronde (a conferma della natura materiale dell'errore), è stata radicalmente eliminata; - Ritenuto che, trattandosi all'evidenza di errore materiale l'emendamento del quale non comporta modificazioni essenziali e non incide su interessi delle parti, si possa senz'altro provvedere alla relativa correzione de plano, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, in relazione all'art. 130, cod. proc. pen.; P.Q.M. - Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza del 16/12/2023 relativo al dispositivo della sentenza emessa dalla Prima sezione penale della Corte di cassazione n. 23937 del 16/12/2023, depositata il 17/06/2024, nel senso che - ove, nella prima statuizione, è stato omesso il nome di [OSCURATO:PERSONA] dal novero degli imputati per cui è pronunziato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di avere fatto parte di una associazione avente carattere transnazionale, circostanza che è stata radicalmente eliminata - il nominativo di tale imputato deve intendersi ricompreso nel novero stesso e ivi inserito fra i nominativi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così deciso il 9 luglio 2024
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