CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 28609/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I N. 31067/22 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafeideducendo con un primo motivo violazione di legge e/o vizio motiva- zionale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato in contestazione, tenuto conto che non poteva tenersi conto, nei risultati dell'etilometro, dei valori decimali e con un secondo motivo carenza e manifesta illogicità della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. In particolare, quanto al primo si deducono difetto o contraddittorietà e/o pa- lese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato di- mostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, con- forme all'esauriente disamina dei dati probatori. Peraltro, a voler trascurare che al primo controllo alcolemico il valore riscon- trato era di 0,92 g/I, questa Corte di legittimità ha in molteplici occasioni affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186, co. 2, cod. strada, assumono rilievo anche i valori centesimali. (cfr. Sez. 4, n. 12904/2010, Saccon, non mass., Sez. 4, n. 32055/2010, Fioretto, Rv. 248200; Sez. 4.n. 38409 del 7/3/2013, Roscioli, Rv. 257571; Sez. 4, n. 5611 del 16.10.2013, Ferrari, Rv. 258426). Quanto al secondo motivo, lo stesso è inerente al trattamento punitivo ancor- ché questo sia supportato da sufficiente e non illogica motivazione, che inerisce ai numerosi precedenti penali i . CUI uno anche specifico dai quali l'imputato è gravato, e da un compiuto esame delle argomentazioni difensive,. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv.N. 31067/22 R.G. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 Il C s