CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 17098/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, decidendo sull'istanza di differimento pena ex art. 147 cod, pen e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), avanzata da [OSCURATO:PERSONA], le rigettava. Per ciò che qui interessa, rilevava in premessa che l'istanza era stata introdotta nell'interesse di Ferrante da un difensore che non risultava contestualmente nominato, sicché il Magistrato di sorveglianza l'aveva correttamente istruita e decisa in via provvisoria e il decreto di citazione per l'udienza dinanzi allo stesso Tribunale era stato correttamente notificato al difensore nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. 2. Avverso tale provvedimento, ricorre Ferrante, a mezzo del difensore di fiducia e, con un unico motivo, eccepisce la violazione degli artt. 96, 127, 666 e 678 cod. proc. pen. Lamenta che la motivazione sulla regolarità del contraddittorio sarebbe errata in diritto, avendo il Giudice specializzato trascurato il principio consolidato, espresso in sede di legittimità (che citava copiosamente nel rirorso), secondo cui la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., è valida in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per facta concludentia, osservando che - nel caso di specie - «dall'istanza de qua si desume in maniera inequivocabile la sussistenza dell'atto di nomina in favore del difensore di fiducia, il quale aveva diritto alla notificazione del decreto di citazione» (così a p. 3 del ricorso) 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 29 novembre 2023, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Ritiene il Collegio di dare continuità all'orientamento esegetico, che qui si condivide e ribadisce, secondo cui è valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa -2/ desumersi per facta concludentia (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815; Sez. 3, n. 47133 del 24/04/2018, Orfeo, Rv. 274323; Sez. 4, n. 34514 del 08/06/2016, Saadaoui, Rv. 26787901; Sez. 2, n. 31193 del 17/04/2015 Mennini, Rv. 26446501; Sez. 5, n. 35696 del 25/06/2014 , Lovecchio, Rv. 26030001; Sez. 6, n. 16114 del 20/04/2012, Briganti, Rv. 25257501). Ciò che rileva è, dunque, la presenza di indici inequivocabili della volontà dell'interessato di nominare il legale e tali sono stati ritenuti, ad esempio, l'esercizio alla presenza dell'interessato delle funzioni difensive ovvero la nomina effettuata dal convivente dell'interessato, dichiarato latitante, che - una volta costituitosi - la ratificava o, ancora, la sostituzione manoscritta da parte dell'interessato del nome del legale prestampato sulla relata di notifica dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio con quello del legale fiduciario. 3. Venendo, allora, al caso che ci occupa, la difesa - dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia - si è limitata ad affermare assertivamente che «così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, giova osservare come dall'istanza de qua si desume in maniera inequivocabile la sussistenza dell'atto di nomina in favore del difensore di fiducia», sostanzialmente facendo erroneamente coincidere l'elemento sintomatico di una designazione con la pura e semplice redazione dell'istanza da parte del legale, senza l'indicazione di alcun elemento obiettivo dal quale inferire la concorrente volontà dell'interessato di nominarlo quale fiduciario. Ciò che è in patente contrasto con i consolidati principi della giurisprudenza che si sono appena richiamati e dei quali è cenno nello stesso ricorso. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una scmma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così