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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 10494/2025

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rso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Controricorrente avverso la sentenza n.1304/2019 del la Corte di appello di Venezia , depositata il 27.3.2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.1.2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N. 17572/2019.Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto che il giudiz i o sia dichiarato estinto.

La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e TellatinAndrea per la cassazione della sentenza n. 1304/2019 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 27.3.2019, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Padova 4336/2017 di rigetto delle domande da loro proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dirette a far dichiarare la nullità o a disporre l’annullamento del contratto di vendita intercorso tra le convenute con rogito del 27.5.2009 ed alla loro condanna al risarcimento dei danni; lettii controricorsi notificat i da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] ; rilevato che i ricorrenti, con atto depositato il 10.1.2015, sottoscritto personalmente e dai loro procuratori, hannodichiarato di rinunziare al ricorso , chiedendo che sia disposta la cancellazione della trascrizione della domanda proposta; che, con dichiarazioni depositate il 12 ed il 14.1.2015, la rinuncia è stata accettata dalle controricorrenti; che per effetto della accettazione della rinuncia non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; visto l’art.391 cod. proc. civ.

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; ordina la cancellazione della trascrizione della domanda, eseguita presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Padova in data 10.2.2014, nn. 4940 R.G. e 3925 R..P..

Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025. [OSCURATO:PERSONA] Virgil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Controricorrente avverso la sentenza n.1304/2019 del la Corte di appello di Venezia , depositata il 27.3.2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.1.2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 17572/2019.Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto che il giudiz i o sia dichiarato estinto. La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e TellatinAndrea per la cassazione della sentenza n. 1304/2019 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 27.3.2019, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Padova 4336/2017 di rigetto delle domande da loro proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dirette a far dichiarare la nullità o a disporre l’annullamento del contratto di vendita intercorso tra le convenute con rogito del 27.5.2009 ed alla loro condanna al risarcimento dei danni; lettii controricorsi notificat i da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] ; rilevato che i ricorrenti, con atto depositato il 10.1.2015, sottoscritto personalmente e dai loro procuratori, hannodichiarato di rinunziare al ricorso , chiedendo che sia disposta la cancellazione della trascrizione della domanda proposta; che, con dichiarazioni depositate il 12 ed il 14.1.2015, la rinuncia è stata accettata dalle controricorrenti; che per effetto della accettazione della rinuncia non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; visto l’art.391 cod. proc. civ. P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; ordina la cancellazione della trascrizione della domanda, eseguita presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Padova in data 10.2.2014, nn. 4940 R.G. e 3925 R..P.. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025. [OSCURATO:PERSONA] Virgil
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