CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14299/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, di conferma della sentenza pronunciata in primo grado che l'ha condannato per il reato di minacce grave; - che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta il vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato contestato, propone doglianze in fatto e meramente reiterative, laddove vi è ampia motivazione in ordine alla ricostruzione fattuale della vicenda, avendo peraltro il giudice del gravame evidenziato come la prospettazione difensiva muovesse da una selezione parziale delle deposizioni rilevanti (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, il quale lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, omette del pari il confronto con la sentenza impugnata. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto il fatto di non minima offensività, oltre che manifestazione dell'indole aggressiva del prevenuto, come attestata dai precedenti riportati; - che il terzo motivo, di denuncia delle statuizioni relative al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato tanto con riguardo all'omessa concessione delle attenuanti generiche (giusto il richiamo ai precedenti ed all'assenza di resipiscenza), quanto alla pena in concreto inflitta (in ragione della negativa personalità dell'imputato, delle modalità del fatto e del nocumento cagionato alle parti, anche considerata l'esiguità dello scostamento dal minimo edittale); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il C i liere es rlore