CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 16274/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdata_pultisa-a-Ple-Racti.;_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale di Palermo lo ha condannato per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla erronea qualificazione giuridica dei fatti, da ricondursi ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990. La doglianza è tuttavia manifestamente infondata. Va infatti fatta piana applicazione del principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le molte, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022), dovendosi escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.3, n. 44278 del 23/10/2007, Rv. 238286). Tale situazione non sussiste nel caso di specie, ove l'affermata erronea qualificazione giuridica del fatto di reato viene lamentata in termini generici, facendo richiamo al "modesto" quantitativo di stupefacente, non seguendo alla mera enunciazione della contestazione alcuna specifica confutazione in ordine alla sussumibilità della condotta nell'ambito della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990. Si tratta di censure involgenti valutazioni di fatto, che non rivestono per nulla i caratteri della manifestamente erronea qualificazione giuridica sopra descritta, considerato che al ricorrente si contesta la detenzione a fini di spaccio e l'occultamento all'interno della propria auto di un kilogrammo di marijuana. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha quindi effettuato il controllo sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati al ricorrente, da inquadrarsi nell'ambito dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. \O ) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore