CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 40430/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati concernenti la denuncia di vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla individuazione del reato più grave, fra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e il reato di cui agii artt. 73 e 80 cpv. d.P.R., cit. di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 5 marzo 2018 (irrevocabile, il 13 settembre 2018) e posto in continuazione con il reato associativo. La Corte di merito, ai fini della individuazione del reato più grave, ha fatto corretta applicazione del criterio di questa Corte a stregua del quale, in presenza di reati puniti con pene diverse nei massimi e con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348) e, dunque, con la pena prevista, in anni dieci di reclusione, per il reato associativo, pena che, anche in seguito all'applicazione delle circostanze attenuanti presenta un minimo più elevato (anni sei e mesi otto di reclusione), dunque, maggiore rispetto al reato di cui all'art. 73 d.P.R. cit.. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA]