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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11548/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37621/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per violazione dell'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che aveva reso dichiarazioni etero-accusatorie ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ma che né il Pubblico ministero né i Giudici avevano colto tale informazione, nonostante fosse bastata una ricerca sul web per scoprire che si trattava di soggetto dedito al traffico di stupefacenti e che era stato ucciso nel 2018 per questa ragione; Rilevato che'lcontesta nello specifico che la Corte di appello aveva ritenuto con motivazione apodittica che il concorrente Elhaji, per il quale si era proceduto separatamente, aveva reso delle dichiarazioni attendibili e non aveva considerato che lui aveva conosciuto del processo a suo carico molto più tardi rispetto agli altri, allorché aveva chiesto il certificato dei carichi pendenti; Rilevato che il motivo è rivalutativo di fatti già vagliati adeguatamente dai Giudici di merito e che, nello specifico, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha considerato che aveva ammesso l'addebito con dichiarazioni postume e parziali nonché incoerenti con le altre risultanze probatorie: aveva dichiarato che non era stato lui il fornitore dello stupefacente, ma di aver assistito alla cessione di droga da parte di Nourredine a Elhaji che poi era stato arrestato; Elhaji invece aveva precisato di aver acquistato la cocaina da lui in quella come in altre occasioni, fra ottobre e novembre 2017; non aveva fornito indicazioni utili per consentire agli inquirenti di rintracciare Nourredine, nonostante avesse riferito di conoscerlo molto bene; Elhaji aveva dichiarato che il terzo protagonista dello scambio era tale [OSCURATO:PERSONA], cioè altro soggetto rispetto a quello indicato dal ricorrente; Rilevato che la Corte territoriale ha ulteriormente considerato che le dichiarazioni dell'imputato non costituivano manifestazioni tangibili di un contributo neppure astrattamente idoneo a individuare ulteriori responsabili del traffico illecito di droga o comunque a contrastare la propagazione delle conseguenze dannose del crimine, specialmente considerando la consistente articolazione della rete organizzativa all'interno della quale era inserito in maniera stabile e la rilevanza dei traffici di cocaina; Rilevato che non è manifestamente illogica o contraddittoria la decisione nella parte in cui la Corte territoriale ha rimarcato che non c'era stata alcuna inerzia né un mancato approfondimento investigativo perché le informazioni erano state generiche e incompiute; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37621/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per violazione dell'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che aveva reso dichiarazioni etero-accusatorie ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ma che né il Pubblico ministero né i Giudici avevano colto tale informazione, nonostante fosse bastata una ricerca sul web per scoprire che si trattava di soggetto dedito al traffico di stupefacenti e che era stato ucciso nel 2018 per questa ragione; Rilevato che'lcontesta nello specifico che la Corte di appello aveva ritenuto con motivazione apodittica che il concorrente Elhaji, per il quale si era proceduto separatamente, aveva reso delle dichiarazioni attendibili e non aveva considerato che lui aveva conosciuto del processo a suo carico molto più tardi rispetto agli altri, allorché aveva chiesto il certificato dei carichi pendenti; Rilevato che il motivo è rivalutativo di fatti già vagliati adeguatamente dai Giudici di merito e che, nello specifico, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha considerato che aveva ammesso l'addebito con dichiarazioni postume e parziali nonché incoerenti con le altre risultanze probatorie: aveva dichiarato che non era stato lui il fornitore dello stupefacente, ma di aver assistito alla cessione di droga da parte di Nourredine a Elhaji che poi era stato arrestato; Elhaji invece aveva precisato di aver acquistato la cocaina da lui in quella come in altre occasioni, fra ottobre e novembre 2017; non aveva fornito indicazioni utili per consentire agli inquirenti di rintracciare Nourredine, nonostante avesse riferito di conoscerlo molto bene; Elhaji aveva dichiarato che il terzo protagonista dello scambio era tale [OSCURATO:PERSONA], cioè altro soggetto rispetto a quello indicato dal ricorrente; Rilevato che la Corte territoriale ha ulteriormente considerato che le dichiarazioni dell'imputato non costituivano manifestazioni tangibili di un contributo neppure astrattamente idoneo a individuare ulteriori responsabili del traffico illecito di droga o comunque a contrastare la propagazione delle conseguenze dannose del crimine, specialmente considerando la consistente articolazione della rete organizzativa all'interno della quale era inserito in maniera stabile e la rilevanza dei traffici di cocaina; Rilevato che non è manifestamente illogica o contraddittoria la decisione nella parte in cui la Corte territoriale ha rimarcato che non c'era stata alcuna inerzia né un mancato approfondimento investigativo perché le informazioni erano state generiche e incompiute; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere este
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